ARMATORE (IV, p. 409)
Il Codice della navigazione, entrato in vigore il 21 aprile 1942, ha disciplinato la materia che si riferisce all'armatore con una serie di disposizioni che possono sintetizzarsi così: a) chi assume l'esercizio di una nave che deve fare preventivamente la dichiarazione di armatore e tale dichiarazione va fatta, con scritto autenticato, presso l'autorità competente (artt. 265, 268); b) quando l'esercizio è assunto dai comproprietarî mediante la costituzione di una società d'armamento, la pubblicazione dell'atto costitutivo e di quello di nomina del gerente tien luogo della dichiarazione di armatore (artt. 265, 279, 282); c) in mancanza della dichiarazione d'armatore, resa pubblica, si presume tale il proprietario della nave; d) l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda la nave e la spedizione (art. 274); e) per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni d'un viaggio o per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio (art. 275); f) la valutazione della nave, del nolo e degli altri proventi è disciplinata dagli articoli 276 e 277.
In tal modo il nuovo Codice della navigazione ha regolato la materia seguendo le direttive della precedente dottrina ed accogliendo il principio della limitazione di responsabilità ad uua certa somma e in relazione ad ogni singolo viaggio, per modo che su di essa possano concorrere soltanto i creditori del viaggio stesso.