ARMISTIZIO (dal lat. arma "armi" e statio "fermata"; fr. armistice; sp. armisticio; ted. Waffenstillstand; ingl. armistice)
In senso lato designa quelle convenzioni di guerra che disciplinano la cessazione delle ostilità fra due eserciti combattenti. In senso più ristretto, e distinguendosi allora l'armistizio dalla sospensione d'armi, che ha effetti più limitati nel tempo e nello spazio (cessazione temporanea delle ostilità per un tempo limitato e per una determinata località, fatta a scopo umanitario - raccogliere feriti, seppellire morti - o al fine di dar tempo a svolgere trattative più importanti), s'intende l'accordo che sospende le operazioni belliche su tutta una fronte di combattimento, accordo che talora prelude alla pace. A torto però si vedrebbe nell'armistizio una pace temporanea che può divenire definitiva, ché le due figure giuridiche restano nettamente distinte; ed è anzi effetto caratteristico dell'armistizio quello di sospendere bensì le operazioni di guerra, Ma non lo stato di guerra, che per esso e durante esso permane. Rientra così l'armistizio nella categoria delle convenzioni di guerra, ossia di quei patti che, in tempo di guerra e con puro riferimento ad atti di guerra, vengono conchiusi dai capi militari delle parti in lotta. Solo però fra i comandanti supremi degli eserciti contrapposti può essere concluso l'armistizio; mentre la facoltà di chiedere o accordare sospensione d'armi è riservata, oltre che al comandante supremo dell'esercito, al comandante di grande unità di guerra che operi con azione indipendente in uno scacchiere separato da quello in cui si trova il grosso dell'esercito, e anche ai comandanti di fortezze assediate che non siano in condizioni di comunicare col comandante supremo. In ogni modo l'impegno preso con la sospensione d'armi non può essere revocato dalle autorità superiori a quella che l'ha pattuito. Concludendo l'armistizio, i supremi capi militari agiscono quali organi statali eccezionalmente competenti a stipulare, data la particolarissima natura dell'oggetto della convenzione e per la necessità e l'urgenza delle circostanze. Ciò non esclude che la convenzione stessa possa stabilire la condizione della ratifica da parte di quegli organi (generalmente i capi di stato), che sono costituzionalmente competenti a stipulare i trattati internazionali.
Come ogni altra convenzione, anche l'armistizio trae il suo contenuto dalla volontà delle parti contraenti, col solo limite ch'essa sia rimasta nella cerchia di ciò che comporta la natura dell'armistizio, il quale può bensì regolare in ogni suo aspetto la posizione militare delle parti avverse, senza alcun pregiudizio però dei diritti di sovranità sui territorî compresi nell'armistizio.
La convenzione comprende generalmente le seguenti clausole: estensione dell'armistizio, se cioè si riferisca a tutto l'esercito, ovvero ne restino escluse alcune unità, regioni o fortezze; durata dell'armistizio, o, se essa non sia determinata, quale intervallo debba correre tra l'eventuale denunzia dell'armistizio e la ripresa delle ostilità; proibizione, per tutto il tempo in cui vige l'armistizio, di qualunque atto di guerra dalle due parti; indicazione delle posizioni occupate all'atto dell'armistizio, dei limiti che non si devono oltrepassare, e della zona neutra interposta fra i due eserciti, ovvero designazione delle persone che dovranno stabilire tali limiti; quali rapporti siano ammessi e quali esclusi fra le truppe avversarie e fra le popolazioni del teatro di guerra in quanto a movimenti ferroviarî o marittimi, servizî postali, telegrafici, telefonici, di navigazione aerea, ecc. Nel caso che l'armistizio debba essere ratificato, si dovrà determinare il tempo concesso per lo scambio delle ratifiche, e dichiarare se frattanto la convenzione sia sospesa o no. Nei limiti di territorio assegnati a ciascun belligerante, s'intende permesso qualunque movimento di truppe e di materiali, salvo che tale facoltà non sia espressamente vietata o limitata dall'armistizio. Le fortezze invece non possono essere approvvigionate durante l'armistizio, tranne che ciò non sia esplicitamente stabilito nella convenzione. Ogni violazione di patti dell'armistizio, da parte d'uno dei belligeranti, dà diritto all'avversario di considerare la convenzione come denunciata di fatto e perciò priva, da quel momento, di ogni valore.
L'armistizio stipulato dev'essere subito comunicato alle truppe interessate, e queste possono informarne le unità nemiche che hanno di fronte; ma nessun comandante deve aderire all'armistizio per il semplice fatto di averne avuto comunicazione dal nemico, fino a quando non ne abbia ricevuto comunicazione anche dai suoi superiori diretti. In quanto manchino clausole espresse, si presume, in relazione alla natura di esso, che le parti abbiano voluto conservare lo statu quo nella rispettiva situazione militare, e che nulla pertanto sia lecito di quanto alteri siffatta situazione. Se nulla è detto in contrario, l'armistizio s'inizia immediatamente, con notificazione, e cessa per denunzia ad libitum delle parti belligeranti.
La disciplina internazionale dell'armistizio è data dal cap. V (artt. 36-41) del Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla IV Convenzione dell'Aia, 19 ottobre 1907; la disciplina interna per l'Italia dal Regolamento di servizio in guerra (IX, art. 383) approvato con decreto 10 marzo 1912.
Nelle guerre per il risorgimento italiano vi furono armistizî che ebbero particolare importanza storica. Tali l'armistizio Salasco (dal nome del generale piemontese che lo firmò) in data 9 agosto 1848, che chiuse la prima fase della prima guerra d'indipendenza; l'armistizio di Villafranca (8 luglio 1859) voluto da Napoleone III, che troncava negli Italiani le speranze di un'integrale liberazione.
La grande guerra del 1914-18 fu chiusa anch'essa di fatto con armistizî, di cui le condizioni, anziché dai comandanti supremi dei varî teatri di lotta, furono stabilite dal Consiglio supremo militare interalleato di Versailles; ai delegati incaricati di firmare gli armistizî fu solo lasciata la facoltà di fissare alcune norme esecutive. Sui due teatri principali, all'armistizio di Villa Giusti, che il 4 novembre 1918 pose fine alle ostilità sulla nostra fronte, seguì il trattato di pace di San Germano il 10 settembre 1919; all'armistizio, che pose fine alle ostilità sulla fronte francese l'11 novembre 1918, seguì il trattato di pace di Versailles il 28 giugno 1919. Di sospensione d'armi non si ha esempio nel corso della passata guerra.
Bibl.: S. Guarzinus, De Pace, tregua, verbo dato alicui principi etc., Roma 1610 e Macerata 1670; J. C. Schleinitz, Commentatio de negotio pacificationis inter gentes, Helmstadt 1731; C. F. Natzmer, De observantia gentium circa praeliminaria pacis, Francoforte sull'Oder 1736; P. Robert, Des effets de l'armistice général, Parigi 1906; Vorgeschichte des Waffenstillstandes (pubblicazione di fonti ufficiali), Berlino 1919; G. F. Mermeix, Les négociations secrètes ecc., Parigi 1921. V. anche guerra.