ARRUOLAMENTO (IV, p. 599)
L'arruolamento nella marina mercantile (p. 601). - La disciplina del contratto di arruolamento nella marina mercantile contenuta negli articoli 521-546 del cod. comm. del 1882 è stata trasferita negli articoli 323-375 del nuovo codice della navigazione.
In questi articoli sono meglio precisati ed estesi i diritti e gli obblighi del personale di bordo e sono adeguatamente disciplinate le conseguenze della cessazione del rapporto nei diversi casi, col riconoscimento del diritto a indennità, il quale è escluso soltanto se la risoluzione del contratto avviene: a) per colpa dell'arruolato; b) per effetto d'interdizione di commercio col luogo di destinazione della nave o altra causa non imputatiile all'armatore che renda impossibile il viaggio; c) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un certo tempo, o in simili casi.
Il contratto di arruolamento è poi integrato dagli accordi reciproci che sono regolarmente intervenuti fra i rappresentanti delle categorie interessate.