ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego)
ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) Forma di assicurazione contro la disoccupazione a carattere universale, proposta con d.d.l. 3249/2012, art. 22 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Presentato dal ministro del Lavoro e Politiche sociali E. Fornero, l’ASpI ha iniziato il suo iter parlamentare il 5 aprile 2012 e a decorrere dal 1° gennaio 2013 prevede, in caso di disoccupazione involontaria, un’indennità mensile in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dopo tale data. Sostituisce l’indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile (➔ indennità).
Rispetto alla disciplina precedente, l’ASpI estende l’accesso ai più giovani, a coloro da poco entrati nel mercato del lavoro e alle tipologie d’impiego escluse (per es. gli apprendisti). I requisiti di accesso, analoghi a quelli dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, prevedono 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane nell’ultimo biennio. La durata massima è di 12 mesi (18 per lavoratori con almeno 55 anni). L’importo viene rapportato alla retribuzione globale lorda percepita nell’ultimo biennio. Tale importo viene dapprima suddiviso per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33. In ogni caso, la nuova indennità mensile risulta essere pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, l’importo mensile di 1180 euro (annualmente rivalutato); qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è determinata aggiungendo al 75% di 1180 euro il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e la somma precedente. In confronto con l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è sempre più favorevole, a eccezione delle retribuzioni comprese tra 2050 e 2200 euro mensili. È prevista una riduzione dell’importo nella misura del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo. In caso di nuova occupazione, l’indennità è sospesa d’ufficio fino a un massimo di 6 mesi; al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa.
La contribuzione prevede un’aliquota pari all’1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato e un’aliquota aggiuntiva dell’1,4% per quelli non a tempo indeterminato (non applicabile ai lavoratori assunti in sostituzione, agli stagionali e agli apprendisti). In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, si ha una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. È contemplato inoltre un contributo di licenziamento da versare all’INPS all’atto del licenziamento (per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine); tale contributo si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (quindi, anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato). Si modifica inoltre completamente l’impianto della precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di mancanza di impiego e non l’anno successivo. Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili). L’indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI. La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.