ASSEGNI FAMILIARI
Corresponsione periodica ai lavoratori d; somme, non in relazione all'attività da essi prestata, ma al numero delle persone a carico (in genere figli ed anche coniuge e genitori). Ispirati alla concezione etico-giuridica del salario familiare, hanno avuto inzio e diffusione all'estero, e in specie in Francia, durante e dopo la prima Guerra mondiale, inizialmente ad opera di privati industriali soprattutto dell'industria tessile (zona di Roubaix-Turcoing). Durante e dopo la seconda Guerra mondiale il principio del salario familiare ha avuto una notevole affermazione anche in paesi che sino da allora erano contrarî o indifferenti.
Un caso tipico presenta, a questo proposito, la recente legislazione inglese nella quale, a seguito dei principî fissati nel piano Beveridge, il 15 giugno 1945 è stata introdotta una legge che ha stabilito gli assegni familiari (Family Allowances Act). In Francia il principio degli assegni familiari (allocations familiales) ha avuto un notevole aumento con l'emanazione del Codice della famiglia (29 luglio 1939) e delle leggi sulla Securité sociale (4 e 15 ottobre 1945); anche nel Belgio gli assegni familiari furono generalizzati con leggi 20 marzo 1936 e 10 giugno 1937. Con legge approvata nell'agosto del 1944 è stato istituito nel Canada, con decorrenza dal 1° luglio 1945, un sistema nazionale degli assegni familiari. In Cecoslovacchia, la legge 13 dicembre 1945 ha istituito gli assegni familiari per tutti i lavoratori inscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
In Italia l'istituzione degli assegni familiari trova la sua prima applicazione in un contratto collettivo di lavoro per gli operai lanieri di Biella (1933); essi furono estesi, con un accordo 11 ottobre 1934, a tutti i lavoratori industriali aventi carichi di famiglia, i quali per effetto del nuovo orario di lavoro di 40 ore subivano una riduzione salariale. Il diritto agli assegni fu sganciato dalla riduzione dell'orario di lavoro con r. decr. legge 21 agosto 1936, n. 1632, che dispone la corresponsione degli assegni a tutti gli operai della industria. In altri settori produttivi (commercio, credito e assicurazione) gli assegni furono introdotti mediante contratti collettivi di lavoro. Il perfezionamento e l'estensione degli assegni a tutte le categorie d'impiegati e di operai di qualsiasi ramo produttivo avvenne con r. decr. legge 17 giugno 1937, n. 1048, il quale stabilì anche che l'ammontare degli assegni per ciascun figlio fosse fissato in misura gradatamente crescente secondo il numero dei figli. Estesi a mezzo di contratti collettivi di lavoro gli assegni anche alla moglie ed ai genitori a carico, la legge 6 agosto 1940, n. 1278 istituì presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (che sin dall'inizio era stato incaricato della gestione) la Cassa unica per gli assegni familiari dei lavoratori, fondendo insieme le varie gestioni di settore, e istituendo una compensazione mutualistica degli oneri su base nazionale. Con r. decr. legge 20 marzo 1941, n. 122, e mediante contratti collettivi del giugno dello stesso anno, gli assegni familiari furono gradatamente elevati fino al loro raddoppio. Le conseguenze economiche e politico-sociali della seconda Guerra mondiale non potevano non avere influenza sul settore degli assegni familiari: con decr. luog. 9 novembre 1944, n. 307 furono istituiti assegni familiari supplementari di caro-vita e fu anche abolita la graduazione progressiva degli assegni in relazione al numero dei figli. Ulteriori notevoli miglioramenti furono apportati al regime degli assegni con decr. leg. 16 settembre 1946, n. 479. Successivi aumenti sono stati effettuati nel regime degli assegni nell'industria (decr. leg. 22 aprile 1947, n. 428) e decr. leg. pres. 16 settembre 1947, n. 1104), nel commercio e nelle professioni ed arti (decr. leg. 13 maggio 1947, n. 469 e decr. leg. pres. 16 settembre 1947, n. 1089) nell'assicurazione (decr. leg. pres. 16 settembre 1947, n. 1087) e nell'agricoltura (decr. leg. 13 giugno 1947, n. 670). In quest'ultimo settore dove gli assegni erano ancora molto minori di quelli degli altri rami di produzione, un ulteriore aumento è stato apportato con decr. leg. 7 novembre 1947, n. 1308.
Gli oneri degli assegni familiarì (sul cui carattere si discute, affermandosi da taluni che essi sono una semplice integrazione salariale, mentre altri ritengono trattarsi di istituto previdenziale) dapprima coperti con un contributo dei datori di lavoro e con una integrazione a carico dello stato, sono ora integralmente a carico degli imprenditori.
L'ammontare annuo dei contributi riscossi per assegni familiari fu nel 1947 (dati provvisorî) di L. 59.473.106.258 (L. 55.356.829.559 per l'industria, L. 672.499.009 per l'agricoltura, L.1.571.047.242 per il commercio, le professioni e le arti, L.1.872.740.448 per il credito, l'assicurazione ed i servizî tributarî); il totale degli assegni erogati di Lire 64.488.947.918 (L. 55.245.087.080 per l'industria, L. 2.438.383.749 per l'agricoltura, L. 5.016.411.518 per il commercio, le professioni e le arti, L.1.711.928.447 per il credito, l'assicurazione ed i servizî tributarî).
Bibl.: R. Turchi, Assegni familiari, Roma 1937; Istituto Naz. Previdenza Sociale, Assegni familiari. Massime e criteri di applicazione, Roma 1942; id., Assegni familiari. Leggi, decreti, contratti collettivi, Roma 1943.