assegno
Titolo di credito (a. bancario) contenente l’ordine incondizionato che l’emittente (traente e sottoscrittore) rivolge a un banca (trattaria) affinché venga pagata una specificata somma di denaro a una determinata persona (prenditore) o al portatore. Presupposti necessari per poter emettere un a. bancario sono: l’esistenza di una convenzione tra la banca e il traente (convenzione di assegno) e previo rilascio di uno specimen della sua firma; l’esistenza di fondi disponibili in virtù di un rapporto di provvista (deposito, apertura di credito, ecc.) dal quale derivi un credito del traente verso la banca. Gli a. rilasciati dalla banca devono essere muniti della clausola ‘non trasferibile’. Per averne in forma libera il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un’imposta di bollo. Gli a. di ammontare superiore a 2500 euro devono sempre contenere la clausola ‘non trasferibile’. Gli a. emessi all’ordine dello stesso traente possono essere girati unicamente per l’incasso. L’a. va presentato al pagamento entro 8 o 15 giorni dalla data di emissione a seconda che sia pagabile ‘su piazza’ o ‘fuori piazza’. Successivamente a tale data si estingue l’azione di regresso dei giranti e il traente può revocare l’ordine di pagamento e ritirare la provvista. Il rifiuto del pagamento da parte della banca autorizza il beneficiario a rivolgersi contro il traente e i giranti. Il mancato pagamento può essere fatto constatare anche mediante protesto (➔).
Assimilabile all’a. bancario è l’a. postale. L’a. circolare è un titolo di credito all’ordine che contiene una promessa incondizionata di una banca (traente) di pagamento di una somma determinata presso tutti i recapiti dell’istituto emittente.