ASSEGNO
(fr. chèque; sp. cheque; ted. Scheck; ingl. cheque check: il vocabolo inglese, derivato da to check "controllare", si è diffuso in tutto il mondo, sia nella forma originaria, cheque, check, sia nella forma francese, chèque: in Italia, come mostra l'articolo lo, la voce si suol pronunziare alla francese.
L'assegno è un ordine di pagamento che può essere emesso da un correntista a favore di sé medesimo o di un terzo, allo scopo di prelevare una determinata somma dal suo conto corrente presso una banca; oppure da una banca, a carico di altro istituto bancario, a favore di terzi, i quali abbiano depositato presso la banca medesima la somma corrispondente; il pagamento di essa, da parte dell'istituto sul quale l'assegno è tratto, si effettua alla persona che eseguì il versamento oppure a un suo giratario. Questa categoria di assegni ha pertanto lo scopo di agevolare la trasmissione del danaro da piazza a piazza, evitando le cure e i rischi inerenti alle rimesse di valute.
L'emissione di questi assegni non può naturalmente aver luogo senza accordi preliminari con la banca trattaria (generalmente un istituto di potenza economica maggiore di quella della banca emittente), accordi che si concretano talvolta nella prestazione di una cauzione in titoli di stato, e, sempre, nella corresponsione di un interesse alla banca maggiore sull'ammontare degli assegni emessi, dalla data della loro emissione a quella del loro rimborso.
Gli assegni si dicono circolari, quando possono riscuotersi su qualunque piazza dove l'istituto ha una filiale.
Le banche minori ambiscono l'autorizzazione da parte dei grandi istituti, e in particolar modo dell'istituto di emissione, a emettere assegni a loro carico, perché ne traggono un notevole vantaggio, anche a prescindere dal maggior credito che ad esse deriva dal fatto di diventare corrispondenti di quegl'istituti. Di fatto, le banche emittenti, attraverso tale operazione, si assicurano una permanente disponibilità di danaro costituita dalla giacenza media nelle loro casse delle somme versate dai clienti, il rimborso effettuandosi sempre alcuni giorni dopo l'emissione dell'assegno. Tali disponibilità vengono impiegate dalle banche in operazioni attive a un saggio più alto di quello da esse corrisposto alle banche maggiori.
Assegno bancario. - Originariamente praticato nei banchi del mezzogiorno d'Italia, ma sviluppatosi modernamente in Inghilterra, l'assegno porta nel mondo il nome e il tipo inglese. Consistendo in un ordine di pagamento a commercianti, specie banchieri, elide pagamenti superflui, richiama quelli bancarî, concentra nell'organizzazione commerciale il movimento finanziario di scambio. Le banche divengono, per mezzo suo, gli organi indispensabili della circolazione creditizia e del denaro; l'elisione del giro vizioso del contante corrisponde all'accumularsi nelle banche della massa economica necessaria per il soddisfacimento d'assegno; si avvantaggia l'economia generale, nazionale e internazionale, e quella individuale, che risparmia spesa e tempo. Con l'assegno circola la fiducia nella prontezza e sicurezza del pagamento: le ondate di disposizione e di richiamo della massa economica si incrociano perennemente.
L'assegno è, così, per eccellenza, titolo di pagammto e di circolazione dei pagamenti, in confronto dell'affine tratta cambiaria, destinata generalmente alla circolazione dei crediti. Base economica e rapporto sottostante della sua vita giuridica è quella massa economica di depositi e crediti, che si fraziona nell'individuale provvista dell'assegno. Questo economicamente è avvinto alla provvista, che ne forma il presupposto giuridico dal quale derivano, per la essenza originaria o finale di essa, particolari effetti; ma la provvista non ne è la condizione formale di vita. L'assegno ha valore formale, nascente dalla 'lettera del titolo, distaccata dal rapporto di provvista che pure si presume realmente esistente. Non si può trarre dal carattere di pagamento dello chèque, la conseguenza della sua inesistenza giuridica, per il caso di mancanza della provvista; ma semplicemente quella dell'irregolarità per chi doveva conoscerla. L'assegno esiste, invece, quale ordine documentale di pagamento, e solamente in quanto s'indirizza al pronto pagamento. Pronto pagamento e disponibilità di denaro coincidono nella realtà e nella forma dovuta per l'assegno. Sono queste due circostanze che distinguono nella forma l'assegno dalla tratta bancaria. Entrambi sono assegni cambiarî, in quanto lo chèque è un titolo cambiario, ma la tratta nella sua forma non è destinata, anche se a vista, al pagamento immediato. Nel difetto attuale di una clausola di chèque per la forma di assegno, è precisamente la destinazione formale del titolo all'immediato pagamento, che lo distingue dalla tratta cambiaria. Lo chèque è, dunque, un assegno con forma ed efficacia cambiaria su somme pronte e disponibili per il pagamento immediato. Esso è regolato dal nostro codice di commercio con poche norme dirette e con norme di rinvio a quelle cambiarie della tratta. Due ordinamenti, quello cambiario di superficie e quello privato o interno di assegno, si combinano nella sua disciplina. Per esempio ne rafforzano l'astrattezza; ne spiegano il contenuto di autorizzazione; ne chiariscono le obbligazioni di regresso. Invero l'assegno bancario, quale assegno di pagamento, riproduce meglio della tratta il tipico carattere dell'assegno comune. Per la determinazione della sua natura giuridica occorre fissare principalmente questo carattere. L'assegno non è, nella sua lettera, una disposizione sulla provvista, per quanto sia economicamente tale. Non vi è dunque, nel rapporto letterale o formale, una disposizione, con la conseguenza di una cessione del diritto alla provvista, o alla sua esazione, o dell'esercizio di questo diritto, a mezzo di rappresentanza, o mandato, o patto di soluzione all'assegnatario. Né esiste per il contratto di provvista un rapporto proiettato verso l'assegnatario, in modo da obbligare verso di lui, con una stipulazione a favore di terzi, il trattario di chèque. Queste teorie di cessione, rappresentanza, o contratto a favore di terzi, portano al risultato di un ordine precostituito del trattario, in virtù del titolo. Respinte per ragioni economiche e giuridiche, lasciano il campo alla teoria che spiega lo chèque quale puro assegno. Esso contiene una duplice autorizzazione: al prenditore di ricevere, e al trattario di fare il pagamento ordinato. L'effetto di esso si riflette nei rapporti interni degl'interessati, in virtù dei rapporti causali di provvista e di valuta, ma la dichiarazione è indirizzata alla pura prestazione di assegno; il giuoco della duplice autorizzazione consente la mobilità e la sicurezza del titolo, nel ciclo bancario in cui è racchiuso. L'interesse dei partecipanti allo chèque, la legge di attrazione bancaria, assicurano al titolo una vita reale, senza necessità di una diretta disposizione sulla provvista.
Infine il diritto cambiario si afferma nello chèque, sia per l'efficacia specifica del titolo, sia per la natura unilaterale della dichiarazione, sia per l'obbligazione di regresso del traente o dell'assegnato, inconcepibile senza una tradizione cambiaria.
L'assegno può trarsi da chi ha disponibilità; con esso il traente si obbliga a far pagare una somma di denaro (eccezionalmente effetti o titoli, per la legge sulle borse) dal trattario. L'assegno è un titolo di credito, in quanto è necessario per la realizzazione e la circolazione del diritto. Vi è una particolare capacità passiva per il trattario, in quanto solamente commercianti o istituti di credito (banchieri) possono esserlo. Si vuole contrassegnare con ciò il carattere di pagamento organizzato. A differenza di quanto si verifica per la cambiale, non esiste una clausola solenne, senza la quale il titolo non acquisti efficacia cambiaria, ma questa sorge senz'altro perché l'assegno è chèque. Alle poche menzioni indispensabili nello chèque e che sono: a) la somma da pagare; b) la indicazione del trattario; c) l'indicazione del creditore; d) la sottoscrizione del traente (nome o ditta), si deve necessariamente riunire l'insieme formale del titolo. La forma di assegno, e non quella di ricevuta, vale più facilmente a manifestare il carattere formale, che emerge per la destinazione a commercianti o banchieri, per la disponibilità di somme e soprattutto per la clausola del pagamento immediato o a vista. Dalla riunione di questi dati formali risulta la volontà di creare lo chèque e non altro titolo di credito, ad es. una tratta in bianco. Uno chèque, nella forma più semplice è questo: alla Banca Commerciale Italiana di Sassari; pagate a vista ad X la somma di L. 1oo.000. Sassari, 3 gennaio 1929.
È requisito dell'efficacia cambiaria, non già della dichiarazione, il bollo del titolo, bollo di favore, in confronto a quello cambiario (fisso in venti centesimi). Si agevola con esso la vita dello chèque, in quanto è regolare e conforme all'ordinamento; non più se esso usurpa i caratteri della cambiale, ad es. per la destinazione a non commercianti, per la proroga della scadenza, per la postdatazione. Lo chèque è allora cambiale e assoggettato sino dalla creazione alle tasse cambiarie. La scadenza non è indicazione necessaria nello chèque, pagabile a vista, nel termine di 8 o 15 giorni se tratto sulla stessa o su altra piazza; si permette una scadenza a tempo vista, non superiore a 10 giorni e una scadenza fissa entro il massimo termine. La breve vita dello chèque ne assicura la funzione di pagamento, e lo separa recisamente dalla tratta, così come l'assenza di un'obbligazione formale diretta del trattario esclude la sua trasformazione in tratta accettata o accettabile. Non solo: ma tale breve vita vale anche a distinguere lo chèque, anche quello emesso da banche e per tagli prefissi (chèques limitati, chèques per viaggiatori) dalle banconote. Per quanto simili nella funzione, la temporalità dell'assegno forma il carattere discretivo. L'ordine di pagamento può darsi nell'assegno sotto qualunque forma diretta (eccezionalmente di ricevuta), la data d'emissione deve comprendere anche il luogo, che vale a indicare, in mancanza di designazione di diversa sede del trattario, la sede del pagamento. La data assume particolare importanza; infatti la simulazione può prolungare artificiosamente la vita dello chèque e trasformarlo in cambiale, richiamando l'ordinamento di quest'ultima: postdatazione di chèques. Si ammette la trazione di chèques su filiali del traente, per la distinzione formale della funzione indicata nell'assegno, e può ammettersi anche lo chèque tratto addirittura su sé medesimo; esiste anche in esso la destinazione al pagamento che lo distacca dalla cambiale. Può indicarsi per il pagamento una sede diversa da quella del trattario (chèque domiciliato) o una pluralità di sedi (chèque circolare). Le copie e i duplicati sono possibili; la loro utilità è manifesta nel traffico internazionale e transoceanico, per i rischi di spedizione. L'indicazione del prenditore non è necessaria nello chèque, come è nella cambiale; lo chèque senza l'indicazione è al portatore. Il modo d'indicazione del prenditore richiama la legge propria di circolazione, alla quale obbedisce l'assegno. Il nostro diritto riconosce i tipi di circolazione: a) nominativo (non trasferibile); b) all'ordine; c) al portatore. Lo assegno è naturalmente all'ordine, nel senso che se non è intrasferibile-nominativo, o al portatore, circola normalmente all'ordine; si può anche ammettere una clausola alternativa all'ordine e al portatore, ma la circolazione non può essere mista.
Già in attesa di espressa norma la clausola "non trasferibile" ha valore, in quanto è contemplata dalla legge sull'assegno circolare, anch'esso chèque tipo, e dalla pratica. Il diritto inglese e tedesco conoscono l'assegno nominativo, che circola quale vero titolo nominativo, per mezzo della cessione, trasferendo i diritti del titolare. La clausola "nominativo" (non trasferibile) nel diritto nostro è più rigorosa; essa arresta la circolazione del titolo al prenditore o al giratario con clausola. L'assegno è ancora titolo di credito, essendo indispensabile per l'attuazione del diritto, ma non titolo di circolazione. Non è possibile altro che una rappresentanza del beneficiario con clausola: o a procuratore per iscritto, o a banca girataria per incasso; non è ammissibile una cessione comune. Le girate eventuali posteriori alla clausola cadono; non cade mai la clausola, quando anche si cancelli. Con la clausola si frenano i rischi dei furti, ma si chiude bruscamente la circolazione.
La circolazione all'ordine trasferisce lo chèque con l'indicazione del giratario o in bianco, ma sempre in virtù della girata e tradizione del titolo. La clausola non all'ordine equivale, ormai, a quella non trasferibile; non potendosi immaginare due specie di circolazione cambiaria ridotta; ossia nominativa e all'ordine anomala. La girata di chèque segue l'ordinamento cambiario, così per la forma come per l'effetto. Essa ha funzione di trasferimento, legittimando il possessore giratario a seguito di una serie continua e regolare di girate, e, in caso di girate in bianco, legittimando il semplice possessore. La girata ha anche l'effetto di obbligare il girante in via di regresso, salvo che iscriva la clausola "senza garanzia" o "all'ordine" che sostituisce la cessione alla girata. Come nella cambiale, può comparire nella girata il traente o il precedente girante: non può comparire invece il trattario: la girata al trattario, anche fatta a filiale o succursale, equivale a soddisfacimento dello chèque; la circolazione dopo la girata, anche in bianco, al trattario, non ha valore; anche se può eccezionalmente obbligare giranti verso giratarî di buona fede.
L'assegno al portatore si trasferisce nella forma genuina del titolo con la pura dazione. Il nome di coloro che fanno circolare il titolo non figura e non deve figurare; se si iscrive, analogamente alla girata all'ordine, il nome di un possessore intermedio, la sottoscrizione crea un'obbligazione di regresso, identica a quella del girante. Pur non trasformandosi lo chèque in titolo all'ordine, si ha l'effetto di una girata impropria.
Le obbligazioni figuranti nello chèque sono tutte di regresso, da quella del traente a quella dei giranti, loro avallanti o intervenenti: dipende ex lege l'obbligo del traente e costituisce l'ultima fase cambiaria dell'assegno. Non può figurare un'obbligazione diretta del trattario, perché lo chèque è destinato al pagamento, non al credito e l'accettazione lo trasforma in cambiale. Non vi sono obbligazioni al di là di quelle figuranti nel titolo, per quanto possano esservi obbligazioni sottostanti e collaterali, o causali di emissione o circolazione. Nel quadro letterale dello chèque non figura un'obbligazione del trattario, né diretta né riflessa, a favore dei possessori. Lo chèque si collega necessariamente al rapporto di provvista, che in banca prende la figura del contratto di giro (servizio di cassa); diviene esso strumento dello chèque, e questo a sua volta del giro. Col giro la banca si obbliga a pagare lo chèque, secondo le indicazioni del traente, e secondo le condizioni d'uso. Ma l'obbligazione si ferma al rapporto di giro; non si proietta all'esterno. Il banchiere trattario esaurisce, col pagamento, l'obbligo verso il traente cliente, non verso il prenditore, che esige in forza della autorizzazione di ricevere, non per diritto proprio o di rappresentanza. Il banchiere è in obbligo di pagare gli chèques regolari, secondo l'ordine di presentazione, nei limiti della provvista; che può consistere nel deposito bancario o in credito o comunque in fondi disponibili al momento di presentazione, se non già all'emissione di assegno. Il possessore dello chèque non acquista diritto contro il trattario che eccezionalmente, per la cessione di diritti del traente, o per l'arricchimento. La banca conchiude normalmente il giro mediante la consegna del libretto di chèques, sui quali dispone il cliente, ma esso forma proprietà della banca sino alle emissioni. Il cliente ha obbligo della diligente custodia, a evitare furti o smarrimenti. La banca, a sua volta, deve esaminare diligentemente lo chèque e verificare l'autenticità della firma del cliente. Il cliente o la banca, violando queste obbligazioni, si espongono alla sanzione per il rischio di falsificazione dello chèque. Alla rispettiva inadempienza succede l'onere del rischio, senza necessità di ricercare una colpa effettiva. La colpa subentra, quando non si presenta una violazione del giro o della custodia, a indicare chi sopporterà il rischio in tutto o in parte. In linea di principio è giusto attribuire il rischio alla banca, per la sua natura di potente impresa. Le banche cercano di sfuggire al rischio con patti o usi imposti ai clienti, ma invano, perché il rischio è naturale portato dell'organizzazione commerciale.
La banca che paga deve conseguire la restituzione e la quietanza, anche nello chèque al portatore: il controllo della personale identità del possessore è necessario anche per la girata in bianco, o per gli assegni al portatore. Il controllo si attua, secondo la diligenza ordinaria, con documenti o attestazioni; la banca è liberata dall'obbligo del controllo, se ha osservato la comune diligenza bancaria.
La banca, in virtù del giro, è obbligata a eseguire gli ordini del cliente, ma anche a rispettare quelli espressi dallo chèque. Lo chèque non può revocarsi per tutto il periodo di presentazione, essendo irrevocabili le autorizzazioni nell'interesse di prenditore e trattario. La revoca illecita espone il traente ai danni, e non deve eseguirsi dal trattario che, se dichiara di conformarvisi, si espone ad azione di danni. Nei casi di furto o smarrimento, o di malafede nell'acquisto di chèques da parte del prenditore, è sempre possibile un'opposizione al pagamento, che va accompagnata nei primi casi alla denunzia di ammortamento; la malafede può avere, se corredata da prova, l'effetto di mettere la banca in diritto e in obbligo di non pagare. Dopo il periodo di presentazione la revoca sopprime le autorizzazioni in modo che il pagamento non è legittimo; è sempre irrevocabile l'obbligazione di regresso.
L'effetto del pagamento si precisa nel rapporto di traente e possessore, in virtù di quello stesso rapporto (di valuta), e delle tipiche cause (debito, credito, contratto, ecc.) che lo caratterizzano. L'autorizzazione legittima l'entrata del denaro in potere del possessore: l'acquisto definitivo è legittimato dal rapporto di valuta. Non hanno effetto sull'autorizzazione incorporata nello chèque, anche se possono avere effetto, secondo la tipica causa, nei rapporti rispettivi delle parti, fatti come la morte, l'incapacità o il fallimento. Nessuno di questi può per sé stesso equivalere, e nemmeno giustificare, la revoca dello chèque. Non si può ammettere un effetto immediato formale, neppure del fallimento, sullo chèque; le dichiarazioni e le disposizioni compiute con l'assegno sono intangibili. Solamente determinati diritti del traente o del trattario nei confronti del prenditore, possono agire su di esse. Il trattario è in diritto, e anzi in obbligo, di onorare lo chèque: erroneamente si indica sovente quale caso di disonore dello chèque il fallimento del traente. Tra il possessore e il trattario non si presentano rapporti giuridici, all'infuori della sfera di presentazione e pagamento del titolo. Un vincolo per il pagamento dell'assegno non può concepirsi che come estraneo all'assegno bancario. Non per questo si priva di effetto obbligatorio un'accettazione inserita nello chèque: semplicemente si esclude ch'essa sia obbligazione di chèques o cambiaria. Si conoscono chèques accettati, certificati con visto di accettazione, e simili. Clausole siffatte non hanno che il valore di conferma e garanzia della regolare emissione dello chèque, e dell'esistenza della provvista. L'accettazione dello chèque non ha valore cambiario, e non trasforma quindi lo chèque in tratta; è assoggettata alle tasse cambiarie per la sua irregolarità. L'obbligazione di certificazione, o addirittura la accettazione, formale o non formale, del trattario dipendono esclusivamente dal sostanziale contenuto di assegno, non già dalla forma rivestita.
Come titolo di credito lo chèque deve presentarsi per il pagamento al trattario, nella su̇a sede o in quella di domicilio. Per creare le condizioni del regresso deve presentarsi nel termine di scadenza; solo nei rapporti singolari del traente è valida una presentazione postuma, perché l'azione contro di lui non è assoggettata a protesto o a termine. Il termine di scadenza comprende l'intero periodo in cui l'assegno è pagabile: entro questo periodo è possibile una ripresentazione come un ripetuto protesto: è per tutto il termine che la provvista deve esistere. Per lo chèque a tempo vista si constata la presentazione alla scadenza, col protesto o il visto del trattario.
Decorso il periodo, la presentazione non è più possibile, e la circolazione eventuale dello chèque diviene anomala, a causa della girata postuma, con i soli effetti della cessione. La presentazione può avvenire anche nelle camere di compensazione, alle quali è associata la banca. Il pagamento deve essere totale; il trattario possessore non può compensare con i suoi controcrediti, il possessore può tuttavia accettare pagamenti parziali o di compensazione.
Se lo chèque presentato in termine non è pagato, per quanto esista provvista, il possessore ha azione di rimborso verso giranti e traente, o qualunque altro obbligato. L'azione è soggetta al protesto nel termine di due giorni (non festivi) dal periodo di scadenza; il protesto può sostituirsi con dichiarazione in cui il trattario rifiuti il pagamento. Munito del protesto, il possessore dello chèque ha diritto al rimborso da tutti gli obbligati, anteriori e solidali, tra i quali può scegliere. Come nella cambiale ogni obbligato ha diritto al regresso dopo aver pagato. Ad evitare la decadenza dell'azione di regresso è necessaria l'osservanza del termine di rigore (15 giorni) dell'azione prorogabile secondo la sede di pagamento, in Italia o fuori, a un massimo di 240 giorni; raddoppiabile in guerra. L'azione di regresso garantisce il pagamento della somma, degli interessi e delle spese di protesto (conto di ritorno). Si ammette, anche, che si possa trarre uno chèque in rivalsa sull'obbligato. Il titolare ha diritto alle forme processuali cambiarie, di condanna pronta e anche con riserva, o di esecuzione, e al processo ingiunzionale. Nelle forme processuali cambiarie non sono proponibili che le eccezioni assolute (cambiarie) e quelle personali a colui che esercita l'azione. Verso il traente l'azione di regresso non è condizionata che alla presentazione del titolo; si può agire in ogni tempo entro il termine di cinque anni (prescrizione). L'azione di regresso non è soggetta che alla decadenza per mancata presentazione a tempo; se la provvista si è perduta per fatto del trattario, ad es., per il fallimento, si presume che il trattario, richiesto in termine, avrebbe pagato, e si sanziona la mancata osservanza dell'obbligo di presentazione. Il titolare decade dall'azione contro il traente e la decadenza si riflette sull'azione causale, come il pregiudizio della cambiale si riflette costantemente sulle azioni causali o fondamentali coordinate. Oltre all'azione di regresso, al possessore può spettare l'azione causale nei confronti dei giranti, e specialmente del traente. I principî fissati in diritto cambiario, subiscono per lo chèque una certa modificazione. La dazione di chèque non estingue, né nova, di regola, il debito fondamentale (l'assegno non è pagamento). Ora se lo chèque è girato, il possessore ha conseguito il soddisfacimento e non deve conseguirlo una seconda volta col regresso, neppure verso il traente, senza le condizioni per l'azione: contro di lui non si fa valere il regresso, e l'azione causale porterebbe a un danno ingiusto, dal quale egli deve liberarsi. A sua volta non può agire per azione causale. Solamente quando lo chèque non è girato, il prenditore può agire con azione causale, per quanto non protesti lo chèque. Con l'azione cambiaria e con quella fondamentale non si esauriscono i mezzi conferiti al possessore d'assegno per la realizzazione dei suoi diritti.
L'estremo rimedio di un'azione di arricchimento è attribuito al possessore, quando nessun'altra azione è ormai possibile, per la decadenza dell'azione cambiaria e la conseguente decadenza della pretesa fondamentale. Presupposto di quest'ultima azione è sempre l'originaria esistenza della pretesa cambiaria, immune da eccezioni; obbligato è il traente; l'arricchimento consiste nel vantaggio ricavato con la dazione di chèque. Non si può parlare, invece, di azione di arricchimento contro il trattario, almeno da parte del possessore, perché il trattario non aveva con lui rapporto giuridico. Nel rango delle azioni del possessore si può comprendere quella di responsabilità contro l'emittente e qualunque altro che abbia fatto circolare lo chèque, senza provvista; azione anch'essa di diritto privato, che può rafforzare e integrare le altre, e con esse il traffico normale. Alla protezione di esso s'indirizza nel nostro, come negli altri stati, un sistema di sanzioni penali, che tende ad assicurare la rispondenza tra chèque e provvista.
Il diritto penale generale reprime le truffe compiute a mezzo di chèque; le falsità di chèque sono punite come quelle di atti pubblici: inoltre norme particolari espongono alla pena pecuniaria del decimo della somma di assegno, chi emette (e chi fa circolare) lo chèque senza data o a falsa data, o senza disponibilità. La mancanza o la simulazione di data espongono a pena chi intenzionalmente dà al titolo la sostanza di cambiale. La mancata disponibilità si constata al momento di presentazione dell'assegno; è superfluo che esista originariamente; è soggetto a pena chi ritira o sottrae la disponibilità prima della presentazione. Lo chèque ha valore anche nei cambî esteri, per quanto inferiore alla cambiale. La necessità della provvista vale, infatti, a restringerne l'impiego, che pure sarebbe comodo al traffico internazionale. Lo chèque può essere emesso dall'Italia su piazza estera o da piazza estera su Italia. La capacità di chi figura nello chèque si determina secondo lo statuto personale; per la forma decide il luogo di formazione della particolare obbligazione o dichiarazione; l'insieme della forma si regola dal luogo di emissione: può avvenire tuttavia che, nonostante la invalidità dello chèque secondo la legge originale, esso sia valido per il nostro diritto, se l'atto ha i requisiti minori richiesti dal nostro ordinamento; il trattario deve avere i requisiti richiesti dalla legge del luogo di emissione. Per i termini di presentazione la questione si risolve secondo la legge del luogo di destinazione: per lo chèque italiano su estero e lo chèque estero su Italia, in difetto di norme apposite del nostro ordinamento, decide la legge del luogo di destinazione o di provenienza, e, se manca anche in esse una norma espressa, si ricorre ai principî generali cambiari. Le forme di pagamento, di giudizio, di esecuzione sono quelle del luogo di pagamento: le condizioni del regresso sono sempre indicate dal luogo di emissione. Sino dal 1910, in una conferenza tenuta all'Aia e alla quale parteciparono rappresentanti di quasi tutti gli stati del mondo, è disegnato un ordinamento mondiale dello Chèque a tipo conforme, nelle "risoluzioni dell'Aia".
Bibl.: Quanto alle opere italiane, oltre ai trattati e commenti di diritto commerciale generale, e a numerosi studî su questioni particolari in riviste giuridiche, specialmente in Rivista del Diritto Commerciale, si vedano le monografie di L. Gallavresi, Assegno bancario, Milano 1883, e di L. Franchi, Assegno bancario, in Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano; il commento di E. Bonelli, Cambiale e assegno bancario, Milano 1914: gli studî sistematici di L. Mossa, Il diritto dello check, Sassari 1919-1921. Fuori d'Italia: M. D. Chalmers, Digest of the law of bills of exchange, promissory notes, cheques and negotiable securities, 9ª ed., Londra 1927; Drouets, La provision en matière de chèque, Parigi 1924; I. Bouteron, Le chèque, Parigi 1924. In Germania, importante l'opera scientifica di E. Cohn, riassunta da ultimo in Zeitschrift f. Handelsrecht, LXI, i; il commento di H. Lessing, alla legge del 1908, 2ª ed., Monaco 1926; gli studî di J. Breit e E. Jacobi, in Zeitschrift cit.; A. Langen, Zum Scheckrecht, 1910; per l'Austria R. von Canstein, Das Scheck, Berlino 1908.
Sull'unificazione del diritto di chèque: A. Sraffa, in Rivista del Diritto Commerciale, 1913, I, i, 128; F. Meyer, Weltscheckrecht, voll. 2, Berlino 1913; L. Mossa, Le teorie dello check nelle ultime codificazioni, in Annali delle Università Toscane, Pisa 1927.
Assegno circolare. - Creazione italiana, formatasi nella pratica bancaria dello chèque, ma ispirata a particolari esigenze ambientali: l'opportunità di agevolare la penetrazione dello chèque nel traffico, il pericolo di un'emissione senza disponibile, l'utilità di concentrare capitali e pagamenti nell'organizzazione bancaria. I vaglia cambiarî delle banche di emissione sostituivano quasi lo chèque, titolo privato e non accreditato. A popolarizzare lo chèque le banche libere ebbero bisogno di rafforzare sostanza economica e forma giuridica. Il bisogno di pagare lo chèque in ogni lontano centro, senza verificare la disponibilità; quello di creare uno chèque, sottratto a ogni contrordine del cliente, fecero la banca garante della disponibilità e del pagamento circolare. L'espressione di assegno circolare, tratta evidentemente dagli assegni d'oltre mare (assegni di viaggio, circular checks, che sono comuni chèques bancarî), volgarizzava il concetto di un pagamento pronto, nel raggio illimitato degli sportelli di pagamento della banca. Esaurendosi l'operazione bancaria con la dazione di assegno, si acquistava un titolo che si poteva negoziare con sicurezza maggiore che lo chèque. Le banche profittavano dell'espressione e della figura di assegno, per sovrapporre originariamente la loro obbligazione (sotto forma di visto o di accettazione) a quella del cliente traente, e successivamente per sostituirla con la propria. Per distinguere nella forma letterale il titolo dal vaglia cambiario, riservato alle banche di emissione, era poi indispensabile la figura di assegno. Sotto di essa l'assegno circolare entra nella vita finanziaria, come assegno rivolto alle succursali e ai corrispondenti. I cartelli e catene bancarie assicuravano il pagamento ovunque. La diffusione immensa dell'assegno circolare faceva sì che all'inflazione dei titoli bancarî si congiungeva la contrazione del contante. L'interesse delle banche privilegiate e quello del fisco portavano, in un primo momento, a un ordinamento fiscale dell'assegno circolare; rovesci bancarî, col panico del paese, in un momento ulteriore, all'ordinamento positivo (legge 1923).
L'assegno circolare è titolo di credito, ben distinto dalla banconota per la sua temporaneità, oltre che per l'emissione singolare (non di massa). Le discussioni e polemiche sugli assegni circolari, che accompagnarono il crak della Banca Italiana di Sconto (1921) chiarirono la differenza dell'assegno circolare dalla banconota, dalla carta moneta, per quanto una somiglianza economica sia evidente. L'ordinamento positivo ha messo fine alle ricostruzioni giuridiche dell'assegno, tentate in virtù dell'ordinario sistema dei titoli di credito. Oscillava la teoria tra l'assegno bancario, del quale il nuovo titolo riproduceva il nome, e il vaglia cambiario al quale faceva concorrenza. Non mancava la tesi di un titolo all'ordine nuovo non cambiario, senza garanzia dei giranti. Sotto la specie di assegno bancario, il titolo poteva essere un genuino chèque, con l'obbligazione di regresso della banca traente, ovvero uno chèque accettato, figura abnorme nel sistema.
L'assegno circolare è definito quale titolo all'ordine cambiario, ha una particolare disciplina giuridica, ma conserva la sua figura di chèque. La denominazione di assegno domina il titolo; l'assegno è uno chèque su sé stesso; la possibilità di questa figura, indubitabile per il semplice chèque, è riconosciuta ormai dall'ordinamento particolare. L'obbligazione della banca emittente si conserva quale obbligazione di regresso. Nelle forme cambiarie chi emette il titolo può, anche se promette il proprio pagamento, configurarlo come obbligazione di regresso; tanto più in questo tipo di assegno, nel quale il pagamento è promesso presso varie sedi e sportelli. L'assegno circolare ha la natura di uno chèque domiciliato sulle succursali e sui corrispondenti di banca. È trattaria la banca emittente, ma il pagamento avviene a mezzo degli sportelli di pagamento, ricompresi nel circolo di affari, che figurano quali enti diversi. Se è tratto sulla stessa sede non è che chèque su sé stesso.
Il carattere assoluto consiste nell'emissione della banca autorizzata. Una particolare capacità, attiva e passiva, è richiesta e riservata per essa. È infatti quella emissione che garantisce la figura economica e la struttura giuridica dell'assegno; è essa che assicura la garanzia della provvista, dall'origine alla fine dello chèque. Può mancare la circolarità del pagamento, mai la capacità della banca. Il tipo legale è fornito da questo elemento, che s'imprime sul titolo in virtù della sola clausola di assegno circolare. La clausola "assegno circolare" è formale, letterale e insostituibile. Senza di essa non vi è l'assegno riservato a date banche. La capacità attiva e passiva della banca, non ha lo stesso carattere ed efficacia per la vita dell'assegno. Infatti la banca che emette assegni circolari illecitamente, si espone a sanzioni penali e a responsabilità verso l'acquirente degli assegni, ma le obbligazioni cambiarie sono sempre positivamente ordinate, perché banca e acquirente hanno così voluto. Il sistema non fa che consacrare una specie di chèque di banca; il carattere di chèque rimane nel titolo, anche se manca la capacità di trarre l'assegno circolare. Invece la clausola di assegno circolare è condizione giuridica per l'applicazione della legge speciale. Non è detto che, per la semplice assenza, il titolo perda ogni effetto; esso vale sempre come assegno ordinario, come lo chèque a forma imperfetta. Le banche autorizzate sono: banche ordinarie o cooperative, casse di risparmio, e monti di pietà, costituiti nelle forme di società per azioni, o di persone giuridiche, che hanno pubblicato almeno due bilanci annui, con patrimonio (capitale e riserva legale) non inferiore a 10.000.000 di lire. Le casse e i monti possono autorizzarsi anche senza queste condizioni. Per l'autorizzazione è necessario un provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale.
Requisiti essenziali di assegno, oltre la clausola formale, sono: a) la data e il luogo di emissione; b) l'indicazione del prenditore; c) l'indicazione della somma; d) la sottoscrizione della banca. La forma semplice è questa: "la Banca commerciale Italiana pagherà a X per questo assegno circolare la somma di L. 1000. Sassari, 10 gennaio 1928, Banca Commerciale Italiana". L'indicazione del prenditore è essenziale perché il titolo è essenzialmente all'ordine. L'omissione di essa, come l'omissione delle altre menzioni essenziali, esclude la forma perfetta dell'assegno circolare; non esclude che l'assegno possa eccezionalmente rilasciarsi in bianco, con l'autorizzazione di riempirlo, e possa lo chèque circolare all'ordine in bianco. L'omissione del nome del prenditore non può significare che l'assegno circolare è al portatore: forma esclusa dalla legge.
Presupposto è la provvista al momento d'emissione, presso la banca emittente. L'obbligazione assunta dalla banca equivale alla esistenza della provvista presso tutti gli sportelli di pagamento. Come nello chèque, la provvista, pur essendo il presupposto economico, non diviene una condizione emergente alla superficie giuridica del titolo, ma significa disponibilità di fondi che può essere economica o di puro credito. Sta nella discrezione della banca l'apprezzamento della disponibilità e la copertura dell'assegno, che deve garantirsi nei modi di legge. Il pericolo di circolazione artificiale può esistere, ma viene represso, oltre che con la garanzia automatica dell'emissione, con l'applicazione di multa sino al decimo del montante dei titoli; come per gli assegni bancarî a vuoto. Può revocarsi l'autorizzazione all'emissione degli assegni circolari, o di altri titoli equiparabili (es. assegni accettati secondo le forme originarie).
L'emissione dell'assegno si opera dalla banca autorizzata, che lo rilascia a mezzo di coloro che hanno potere di obbligarla come rappresentanti suoi proprî, o come suoi corrispondenti. Il corrispondente può essere un'altra banca, o un privato, che si limita a questo ufficio di emissione (eventualmente di pagamento). Il corrispondente ha una rappresentanza (o autorizzazione) limitata all'emissione dell'assegno circolare. Essa risulta dal tenore dell'assegno; non vi è assegno di corrispondenza senza visto della banca autorizzata. La delegazione per l'emissione costituisce lo speciale incarico che si conchiude col rilascio di appositi carnets di assegni al corrispondente.
Emissione e circolazione degli assegni circolari, oltre alla detta garanzia, hanno una particolare riserva, costituita a vantaggio dei titolari di assegno. La massa economica, affidata alle banche con gli assegni circolari, forma considerevole parte del patrimonio nazionale. Le banche emittenti devono depositare a ogni bimestre, in buoni del tesoro o altri titoli stabiliti, il 40% della media circolazione del precedente bimestre; inizialmente, invece, si ha la garanzia del 10% del patrimonio con un massimo di 2.000.000 di lire. Per il superamento del patrimonio (capitale e riserva) l'eccedenza va coperta, per l'intero, nello stesso modo. I titoli depositati formano la garanzia degli assegni con una massa equivalente al pegno unitario dei titoli, sul quale la generalità dei titolari, per l'evento di crisi, ha diritto esclusivo e collettivo di soddisfarsi. Codesta garanzia forma la provvista generale dell'assegno circolare. Gli enti autorizzati hanno obbligo di formare e pubblicare situazioni mensili, oltre a pagare una tassa di circolazione del 4% in cambio di quella di emissione. Il pagamento della tassa non costituisce, come invece nello chèque, una condizione dell'efficacia cambiaria del titolo circolare, ma semplicemente un'obbligazione fiscale dell'ente emittente. L'assegno circola all'ordine e può trasferirsi nella forma cambiaria della girata in pieno o in bianco, secondo le leggi di circolazione indicate per l'assegno bancario. La circolazione è anche possibile nella forma della cessione ordinaria: sempre è necessaria, oltre alla girata o cessione, la tradizione del titolo, senza la quale non si esaurisce l'atto di trasferimento. È a proposito dell'assegno circolare che si è introdotto il tipo nominativo - intrasferibile - per il quale, in virtù della clausola, la circolazione è impedita o si arresta al nome al quale è congiunta l'intrasferibilità.
Come titolo di credito l'assegno circolare va presentato agli sportelli indicati per il pagamento, in qualunque sportello, e non solo nelle sedi o agenzie proprie della banca emittente; ogni sportello (indicato dalla banca con circolare o memorandum) autorizza alla presentazione. La provvista deve esistere in ogni sportello, e ogni sportello è in obbligo di pagare, in modo che i rifiuti di pagamento legittimano le azioni del possessore di assegno contro la banca emittente. Dipende dal creditore l'effettiva sede di pagamento, con tutte le conseguenze, poiché qualunque sede è indicata per le azioni. Per la procedura di ammortamento egualmente: essa può instaurarsi nella sede di qualunque sportello di pagamento. La girata fatta alla banca emittente, sia pure a succursale, equivale a quietanza di pagamento. La circolazione si chiude non appena si presenta la girata così fatta; la girata fatta alle banche e banchieri, indicati quali sportelli di pagamento, non equivale a quietanza, e non arresta la circolazione. L'assegno circolare scade a vista, e non è ammissibile una proroga di scadenza. Una scadenza determinata non annulla l'assegno, ma è essa nulla. Se lo sportello di pagamento non adempie l'obbligo della banca, il possessore deve levare il protesto, per la nascita e la salvaguardia dell'azione cambiaria, contro i giranti e contro l'emittente, anch'esso obbligato di regresso (nell'assegno bancario il protesto è superfluo): il protesto può sostituirsi con la dichiarazione dello sportello di pagamento. La presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla emissione, ed entro tre mesi quando l'assegno è pagabile fuori d'Europa. Nel periodo indicato è possibile la presentazione in più luoghi, ed anche la reiterazione del protesto nello stesso, o in diversi sportelli di pagamento. Levato il protesto, al possessore spetta l'azione cambiaria di accertamento o esecutiva, come al possessore di assegno bancario. Forme speciali e forme ordinarie di processo sono a sua disposizione, ma sempre forme realizzanti la pretesa cambiaria. Infatti non esiste una pretesa causale, collaterale a quella cambiaria, come invece esiste per l'assegno bancario. Nell'emissione di assegni circolari, qualunque sia per essere il rapporto di provvista che la garantisce, tra prenditore e banca emittente non si presenta altro affare se non cambiario. La banca assume l'obbligazione in virtù della provvista, ma assume una pura obbligazione cambiaria, che si accetta dal prenditore come soluzione del rapporto. Il rapporto anzi si concreta in una compravendita di titolo cambiario, frequente in banca. In confronto allo chèque l'emissione di assegno circolare importa un titolo più mobile, e staccato dai comuni rapporti sottostanti. Il traffico bancario reclama una più forte astrattezza dell'obbligazione, anche nei confronti del primo prenditore, beneficiario diverso dall'acquirente del titolo. Il prenditore ha l'azione cambiaria (astratta) e nessuna azione causale; la banca ha contro il possessore tutte le eccezioni assolute, e quelle personali a lui. Se il possessore decade dal regresso per difetto di presentazione, o di protesto, o di azione in termini, e si prescrive l'azione cambiaria, rimane possibile un'azione di arricchimento cambiario, nei limiti delle forme e nella portata dell'azione di arricchimento dell'assegno bancario. Con la combinazione di regole proprie dello chèque e di quelle della legge speciale sull'assegno circolare, non solamente si attribuisce al titolo la sua funzione giuridica, ma si svolge anche la spiccata funzione economica di titolo di pagamento.
Bibl.: La letteratura anteriore alla legge (1923) fu abbondante, ma insignificante in complesso, limitandosi a svolgere motivi dominanti, affermati nelle polemiche di A. Salandra, in Rivista del diritto commerciale, 1920, p. 63); L. Mossa, in Rivista dir. comm., 1921, p. 441; L. Bolaffio, in Giurisprudenza italiana, 1922, p. 163; F. Carnelutti, in Foro italiano, 1922, p. 985. La legge non ha avuto ancora sistemazione teorica; cfr. L. Mossa, in Studi sassaresi, 1925; C. Vivante, in Rivista dir. commerciale, 1923, p. 658. I materiali legislativi nel commento di G. Nicotra, L'assegno circolare ed il suo regime giuridico, Roma 1924.
Assegno sbarrato (fr. chèque barré; sp. cheque cruzado; ted. gekreutzter Scheck, ingl. crossed check). - L'espressione e il tipo giuridico provengono dalla pratica bancaria inglese. Lo sbarramento (iscrizione di due sbarre parallele sullo chèque) era usato originariamente, con l'indicazione del banchiere col quale doveva compensarsi nella Clearing House, per agevolare la pratica di riscontro, senza nessuna considerazione della sicurezza degl'interessati. In seguito lo sbarramento, sempre significando la modalità di pagamento a banchieri e nella compensazione, divenne impersonale, e costituì l'essenza del titolo. Sotto la spinta dell'interesse dei possessori a evitare i rischi di furti e smarrimenti, lo sbarramento, da speciale (nominale) divenne così generale (anonimo). Per esso si perfeziona ancora più la funzione economica dello chèque e si rafforza il suo traffico. Lo chèque, normalmente racchiuso nel ciclo bancario, vi si chiude ermeticamente; oltre a pagarsi dal banchiere è pagato al banchiere; l'ambiente sociale di svolgimento del traffico, come la posizione giuridica dei banchieri, assicura dell'ordine e della normalità nel momento decisivo del pagamento. Lo chèque sbarrato non è infatti un comodo oggetto di speculazione per ladri e falsarî. Lo sbarramento serve come mezzo allo scopo di normalizzare il traffico, permettendo una circolazione dello chèque, ma immettendola nella grande corrente bancaria. Questo fine ne chiarisce l'intero ordinamento, e determina le note essenziali dell'assegno sbarrato. La pratica dello sbarramento, per quanto universale non è la sola rivolta allo scopo. Il gruppo legislativo tedesco ha così adottato uno chèque per conteggio, col quale si permette egualmente la circolazione del titolo, ma lo si assoggetta necessariamente a un pagamento di banca. Lo chèque non è pagabile in contanti, ma solo per conteggio, ossia in conto, giro o compensazione, per modo che il pagamento contante succede cronologicamente e giuridicamente al conteggio, esigendo un doppio esame del presentatore e creditore per conteggio e un apprezzabile tempo per il pagamento in denaro (pratica adattabile anche al nostro paese, dovendo il trattario rispettare l'ordine espresso del traente). Con questo tipo di assegno, come con l'assegno sbarrato, s'introduce sempre la necessità d'una particolare diligenza di banca nel pagamento. La differenza è veramente in questo: nello chèque sbarrato vi è diritto e obbligo al pagamento, ma al banchiere, in modo che un'operazione bancaria è necessaria ma precede; in quello per conteggio l'operazione bancaria dello stesso trattario precede egualmente il pagamento finale. La distinzione sta piuttosto in ciò che nell'assegno sbarrato agiscono due banchieri, per quanto la pratica concentri spesso nello stesso trattario le due figure; e in quello per conteggio vi è la duplice operazione dello stesso banchiere. L'assegno sbarrato introduce una modalità di soggetto che si traduce, infine, in portata veramente oggettiva del rapporto. La sbarratura generale è innominata, e contrapposta a quella personale (che significa anche non trasferibilità finale dello chèque): infatti il banchiere nominato non può girare né cedere l'assegno se non per incasso ad altro banchiere; lo sbarramento anche nominale può combinarsi con la clausola non trasferibile: si hanno allora due intrasferibilità: la prima di circolazione, l'altra di pagamento.
Il banchiere che esige lo chèque può farlo per qualunque rapporto col possessore: per diritto suo proprio, o in sua rappresentanza. Non è detto che egli sia necessariamente ausiliario della prestazione (adiectus): lo chèque non si altera nella sua struttura, come si altera invece in quella dell'assegno per conteggio.
Lo sbarramento può apporsi da qualunque interessato e si incide sull'assegno, avendo valore oggettivo e indelebile; lo sbarramento non è, infatti, cancellabile e ha sempre effetto. Solamente speciali accordi hanno valore in contrario: p. es. il traente può esigere senz'altro lo chèque a suo favore. Il trattario ha l'obbligo del controllo usuale del presentatore, oltre quello della qualità di banchiere, che risulta dalla pratica degli affari ma meglio risulterà dall'iscrizione nel registro di commercio per l'impresa bancaria. L'effetto del pagamento a non banchiere non consiste già nel non pagamento, o semplicemente nel pagamento di non debito sull'assegno, ma invece obbliga il trattario a riparare il danno emergente. La causalità tra pagamento illegittimo e danno non ha bisogno di essere specialmente dimostrata; la sanzione costante dev'essere quella di onerarne il banchiere negligente. Nei rapporti tra banchiere e traente, e ogni altro interessato al rispetto dello sbarramento, la illegittimità del pagamento funziona quale inadempienza dell'obbligo ex lege. Le banche trattarie frequentemente pagano lo chèque al diretto presentatore, quando è o diviene cliente per il pagamento: esse divengono così il banchiere che esige lo chèque; una duplice operazione è allora necessaria (come nello chèque per conteggio) e la banca in effetto acquista lo chèque per il pagamento, con una duplice operazione bancaria. Nei rapporti del possessore che trasmette lo chèque alla banca intermedia per l'esazione, si richiede per la banca che riceve lo chèque la stessa diligenza richiesta nell'acquisto del titolo: la banca agisce, infatti, con un cliente, e deve impiegare nell'acquisto la diligenza ordinaria che adopera nell'entrare in rapporto coi nuovi clienti. Questa diligenza è sempre superiore a quella del trattario, che si limita a identificare la persona del presentatore.
Bibl.: A. Assisi, L'assegno bancario chiuso, Roma 1915; per lo chéque tedesco in conteggio, v. I. Breit e E. Jacobi, in Zeitschrift für Handelsrecht, da ultimo, 87, i.