ASSEGNO (IV, p. 988)
Il movimento per l'unificazione della legislazione internazionale in tema di assegno bancario, svoltosi parallelamente a quello per l'unificazione della legislazione cambiaria (v. cambiale, App.) ha dato luogo alla stipulazione a Ginevra, il 19 marzo 1931, di una serie di convenzioni tra l'Italia, la Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Polonia e Danzica, l'Ecuador, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, il Giappone, il Lussemburgo, il Messico, il principato di Monaco, la Norvegia, l'Olanda, il Portogallo, la Romania, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, la Turchia e la Iugoslavia.
Esse sono: una convenzione relativa alla legge uniforme in tema di assegni; una convenzione destinata a regolare i conflitti di legge in materia di assegno e una convenzione relativa ai diritti di bollo in materia di assegni, sottoscritta quest'ultima anche dalla Gran Bretagna. Le convenzioni vennero rese esecutive in Italia con r. decr. legge 24 agosto 1933, n. 1077. È stato così possibile raggiungere un'unificazione internazionale nella legislazione interna dell'assegno bancario.
Con r. decr. 21 dicembre 1933, n. 1736, la legislazione interna è stata coordinata alle convenzioni internazionali, insieme disponendo per gl'istituti non disciplinati dalle convenzioni internazionali e per quelli per i quali la firma delle convenzioni stesse aveva avuto luogo con riserva; un secondo titolo del decr. legge disciplina l'assegno circolare; un terzo titolo i titoli speciali dell'Istituto di emissione; un quarto titolo quelli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, mentre il quinto titolo contiene le disposizioni penali, il sesto quelle tributarie e il settimo quelle transitorie. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore col 1° gennaio 1934.
La nuova disciplina dell'assegno bancario, pur essendo formalmente distinta dalla disciplina cambiaria, ha accolto le modifiche introdotte nella disciplina della cambiale. Così, p. es., il bollo non costituisce più un requisito essenziale, salvo che agli effetti dell'efficacia esecutiva dell'assegno e salva la necessità della posteriore regolarizzazione per esercitare i diritti derivanti dall'assegno.
Tra i requisiti dell'assegno figura la denominazione, e la legge sancisce anche per l'assegno la necessità che l'ordine di pagare, ivi contenuto, sia incondizionato. A differenza di quanto è sancito nel codice di commercio, l'assegno bancario deve essere tratto su un banchiere; è valido però come assegno bancario anche quello tratto su una persona diversa, purché emesso o pagabile fuori del territorio dello stato italiano (r. decr. 27 gennaio 1935, n. 1217). Il presupposto per l'emissione dell'assegno è la disponibilità da parte del traente di fondi presso il trattario in conformità di una convenzione espressa o tacita, ma il titolo vale come assegno anche se non sia osservata tale prescrizione; con ciò la nuova legge chiarisce la disciplina della validità dell'assegno rispetto all'esistenza della provvista e alla possibilità del traente di disporne con assegno. La nuova legge disciplina altresì l'efficacia delle menzioni di certificazione o visto, escludendo che esse possano equivalere ad accettazione e ritenendo che esse valgano solamente ad accertare l'esistenza dei fondi e a impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza dei termini di presentazione. Si ammette l'assegno bancario al portatore, al quale viene assimilato quello senza indicazione del prenditore.
Circa l'indicazione della somma, la sottoscrizione, la capacità di obbligarsi, la circolazione, le eccezioni opponibili, l'avallo, l'ammortamento, valgono anche per l'assegno le norme cambiarie. L'assegno bancario è solo pagabile a vista. Data la funzione di pagamento propria dell'assegno bancario la legge detta termini molto brevi per la sua presentazione al pagamento; la mancata presentazione entro detto termine fa decadere il portatore dall'azione contro i giranti nonché da quella contro il traente, limitatamente però all'ipotesi che la disponibilità dei fondi sia venuta meno per fatto del trattario. Equivale a presentazione per il pagamento la presentazione a una stanza di compensazione. La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione, lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario; l'ordine di non pagare ha effetto solo dopo la scadenza del termine di presentazione.
Vengono esplicitamente disciplinati l'assegno sbarrato, l'assegno bancario da accreditare, l'assegno non trasferibile e l'assegno turistico (travellers' check).
L'azione di regresso del portatore si prescrive sei mesi dopo il termine di presentazione; e così l'azione dell'obbligato che ha pagato contro gli altri, sei mesi dopo il giorno del pagamento.