ASSESSORE (gr. πάρεδρος, συγκάϑεδρος; lat. adsessor, da adsideo "siedo accanto, assisto"; fr. assesseur; sp. asesor; ted. Assessor, Beisitzer; ingl. assessor)
Era, in Roma, il consigliere di un magistrato, al quale questi ricorreva liberamente; ma con l'Impero, e man mano che il diritto si evolveva con un tecnicismo sempre maggiore, sicché la conoscenza del diritto diventava patrimonio di un numero ristretto di specialisti, quello dell'adsessor divenne, già nel sec. I a. C., un vero e proprio ufficio. Da un adsessor di loro fiducia erano accompagnati tutti i magistrati o funzionarî dotati di giurisdizione e specialmente i governatori delle provincie; e la convinzione che l'opera di un simile consulente tecnico fosse necessaria per la buona amministrazione della giustizia si radicò talmente negli animi, che Lattanzio (De mort. pers., 32) addita il fatto che fossero da lui mandati nelle provincie governatori senza un assessore, come una prova del disprezzo per la giustizia di Galerio.
L'adsessor poteva essere scelto liberamente dal magistrato che si rivolgeva per lo più a un giureconsulto; no1i poteva esercitare l'ufficio nella provincia in cui era nato, e, in quella nella quale si recava, ricevere donazioni o fare acquisti, sotto pena di nullità; uscito di carica, doveva trattenersi in provincia per altri 50 giorni, in modo che non potesse sottrarsi alle eventuali accuse. Compilava l'editto del magistrato che assisteva, le sentenze, ecc.; poteva essere consultato su ogni questione di diritto. Costantino tuttavia, nel 320, vietò agli adsessores di firmare in nome proprio. A poco a poco, poi, l'ufficio di adsessor venne regolato da norme fisse: vi fu una specie di cursus honorum (conosciamo la carriera di Taziano, che fu assessore successivamente di un praeses, di un vicarius, di un proconsole e di due prefetti al pretorio); furono garantite immunità civili ed ecclesiastiche; i guadagni fatti onestamente vennero assimilati, per i figli di famiglia, al peculio castrense. Teodosio II, poi Giustiniano (Dig., I, 22, de officio adsess.; Cod., I, 51, de adsess. et domest.; per le altre fonti classiche, v. O. Seeck, in Pauly-Wissowa, Real-Encykl. d. class. Altertumswiss., I, col. 423 segg.): quest'ultimo rese l'ufficio incompatibile con l'esercizio della professione libera davanti a qualunque tribunale.
Consiglieri tecnici di colui che amministra la giustizia si trovano anche nell'organizzazione giudiziaria dei popoli barbarici e dell'età feudale, benché sotto altri nomi (v. scabino); il nome rimase tuttavia nel diritto della chiesa, dove indica i giurisperiti che possono essere chiamati in aiuto dai giudici ecclesiastici. L'assessore del Santo Ufficio è una specie di segretario della suprema congregazione: è un prelato, e viene in dignità subito dopo i cardinali di questa congregazione che, come si sa, è presieduta direttamente dal papa. Sta all'assessore decidere se si debbano o no interpellare i consultori (la cui assemblea egli presiede), trasmettere i loro voti ai cardinali della congregazione, e finalmente il voto di questi ultimi al papa. È dunque una delle cariche più importanti della curia romana, e si ritiene generalmente che chi ne viene insignito possa essere promosso al cardinalato.
Anche in Francia, la rivoluzione fece risorgere il nome romano per indicare i membri di un collegio giudiziario, o affine a questo, che non ne sia il presidente; e così pure si trovano assessori, specialmente di giudici di grado inferiore, o di tribunali speciali, in Spagna e in Inghilterra: dove può valersi della loro opera, in particolar modo, la Camera dei lord, quando siede come corte suprema, la sezione dell'Ammiragliato dell'alta corte, che si vale dell'opera di nautical assessors, le corti ecclesiastiche, o il comitato giudiziario del Privy council, che può ricorrere, nelle cause ecclesiastiche, a vescovi o ad arcivescovi.
In Italia, invece, il nome di assessore indicava, non dei giudici, ma i membri delle antiche giunte comunali; cioè dei consiglieri comunali, eletti a maggioranza di voti, in numero diverso secondo la popolazione del comune, per assistere il sindaco nel disbrigo degli affari (v. comune).