ASSICURAZIONE (V, p. 5)
Contratto di assicurazione (p. g). - Il cod. civ. italiano 1942 (articoli 1882-1932) regola il contratto di assicurazione assai più ampiamente del cod. di commercio del 1882. La riforma legislativa, mentre si è sforzata di adeguare il diritto delle assicurazioni ai progressi della pratica e della tecnica assicurativa, ha cercato di conseguire un'efficace protezione degli assicurati contro l'imposizione abituale, da parte delle imprese assicuratrici, di clausole contrattuali eccessivamente onerose, con lo stabilire nell'art. 1932 la inderogabilità in senso meno favorevole agli assicurati di molte delle norme adottate. Sono rimaste fuori del cod. civ. la disciplina delle assicurazioni marittime ed aeree, che è contenuta nel cod. della navigazione, e quella delle imprese assicuratrici, la quale è disciplinata dalla legge speciale (cfr. r. decr. legge 2 aprile 1923, n. 966).
Per quanto riguarda le norme generali, relative alla conclusione del contratto, si è disposto che la proposta di assicurazione sia irrevocabile per la durata di 15 o 30 giorni a seconda dei casi (art. 1887); si è obbligato l'assicuratore a rilasciare all'assicurato la polizza o altro documento del contratto, che deve essere provato per iscritto (art. 1888); si è consentito il rilascio di polizze all'ordine o al portatore, riconoscendo loro il valore di titoli di legittimazione per l'esercizio del diritto verso l'assicuratore e non di titoli di credito capaci di conferire al loro possessore un diritto letterale ed autonomo (art. 1889). È stata regolata l'assicurazione contratta per conto altrui o per conto di chi spetta come un contratto a favore di terzi, nel quale gli obblighi verso l'assicuratore fanno carico allo stipulante, mentre i diritti verso di esso sono acquisiti all'assicurato (art. 1891). È stata innovata la disciplina delle dichiarazioni fatte da chi si assicura allo assicuratore per porlo in grado di valutare il rischio con lo stabilire che, se esse contengono inesattezze o reticenze tali che l'assicuratore, se avesse conosciuto la verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, egli può impugnare il contratto o recederne, a seconda che la inesattezza o reticenza sia dovuta o no a dolo o colpa grave del dichiarante: quel diritto, però, deve usare entro tre mesi dal giorno in cui ha conoscenza della verità; se il sinistro si verifica prima non è tenuto a pagare l'indennità nella prima ipotesi, è tenuto a pagarla in misura proporzionalmente ridotta nella seconda (articoli 1892, 1893, 1894).
È stato anche modificato il regime delle variazioni del rischio in corso di contratto. Mentre il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o è cessato prima della sua conclusione (art. 1895) e si scioglie se viene meno dopo la sua conclusione (art. 1896), la diminuzione del rischio dà diritto all'assicurato di pretendere la diminuzione del premio se l'assicuratore non preferisce recedere (art. 1897); il suo aggravamento, di cui l'assicurato deve dare immediata notizia qualunque ne sia la causa, attribuisce all'assicuratore il diritto di recedere e, se il sinistro si verifica prima, di pagare la indennità promessa in misura proporzionalmente ridotta (art. 1898).
È stata regolata la durata del contratto, accordando ad entrambe le parti il diritto di disdetta dopo 10 anni e vietando la proroga tacita per più di due anni per volta (art. 1899). È stata sancita la sospensione e la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei premî (art. 1901); la sua continuazione in caso di fusione o concentrazione di imprese assicuratrici (art. 1902); l'assicurabilità dei sinistri colposi (art. 1900).
Minori sono le innovazioni introdotte nella disciplina specifica delle assicurazioni contro i danni, per le quali sono state mantenute le regole tradizionali, limitando la riforma a perfezionamenti tecnici, tra i quali vanno ricordati: il riconoscimento, in linea di massima, della assicurabilità dei profitti sperati (art. 1905); l'imposizione dell'obbligo di comunicazione delle assicurazioni concluse con altri pel medesimo rischio e della solidarietà, in tal caso, degli assicuratori fino a integrale copertura del danno (art. 1910); la estensione all'assicurazione contro gl'infortunî della surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il responsabile del danno (art. 1916); la limitazione alla riduzione della indennità della sanzione per la inosservanza degli obblighi di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate (art. 1915). Più profonda innovazione rappresenta il riconoscimento del trasferimento de iure dell'assicurazione in caso di alienazione della cosa assicurata, salvo il diritto di disdetta dell'assicuratore e dell'acquirente (art. 1918). È stata inoltre regolata brevemente dall'art. 1917 l'assicurazione della responsabilità civile, ignorata dal codice del 1882, attribuendo all'assicurato il diritto di pretendere che l'assicuratore provveda direttamente al risarcimento dovuto al terzo danneggiato, e quello, finora assai contestato, di chiamarlo in causa per resistere alla azione da questo promossa, e provvedendo in modo equo al riparto delle spese di lite; al terzo danneggiato non è stata concessa azione diretta contro l'assicuratore ma un privilegio sull'indennità da lui dovuta all'assicurato.
In materia di assicurazioni sulla vita è richiesto, come requisito di validità dell'assicurazione sulla vita di un terzo, il consenso scritto di costui (art. 1919). È stata regolata ex novo la situazione giuridica del terzo beneficiario dell'assicurazione che può essere designato nel contratto stesso con scritto posteriore o per testamento: egli acquista un diritto proprio alla somma assicurata, soggetto tuttavia a revoca da parte del contraente, salvo che questi abbia rinunciato per iscritto al diritto di revoca, e soggetto altresì in certi casi a decadenza (articoli 1920-1922). Sulla somma assicurata non possono agire i creditori del contraente o i suoi eredi, salvo l'azione revocatoria e l'azione di collazione e di riduzione rispetto ai premî pagati (art. 1923). È stato poi riconosciuto il diritto dell'assicurato alla riduzione e al riscatto della polizza (art. 1925) e regolata l'ipotesi di suicidio dell'assicurato con l'istituzione di un periodo biennale di esclusione della garanzia assicurativa a partire dalla data di conclusione del contratto o di ripristino del contratto interrotto (art. 1927).
Poche disposizioni (articoli 1928-1931) riguardano la riassicurazione, di cui s'impone la prova scritta quando è conclusa mediante contratto generale (trattato). È affermato il principio dell'inesistenza di rapporti diretti tra riassicuratore ed originarî assicurati, salvo il diritto di privilegio di questi sull'indennità dovuta dal riassicuratore all'assicuratore riassicurato che dev'essere pagata integralmente anche in caso di liquidazione coatta di quest'ultimo.
Assicurazioni Private (V, p. 15).
Non si sono avutì cambiamenti notevoli, nel decennio 1938-47, nella legislazione sulle assicurazioni private; le norme emanate in questa materia sono state infatti quasi tutte causate da necessità contingenti di questo ramo di industria o dai turbamenti economici conseguenti alla guerra.
Il divieto agli enti assicuratori di concedere abbuoni per la acquisizione dei contratti, l'obbligo di frazionare le provvigioni di acquisto dovute ai produttori da parte degli istituti di assicurazione, il divieto di effettuare o ammettere distrazioni di assicurazioni sulla vita da un ente assicuratore ad un altro (legge 3 giugno 1940, n. 761), il divieto di stipulare contratti di assicurazione contro i danni con effetto differito di oltre un anno (legge 27 gennaio 1941, n. 286), sono stati emanati per evitare i danni derivanti da una eccessiva concorrenza fra le varie imprese di assicurazione. La prefissione invece di un termine non inferiore ai dieci anni per il contratto di capitalizzazione, il divieto di emettere polizze al portatore, le disposizioni atte ad evitare che l'operazione di capitalizzazione possa comunque trasformarsi, nei suoi risultati complessivi, in una forma analoga a quella dei risparmî ordinarî (r. decr. 22 aprile 1940, n. 469) sono norme ispirate evidentemente dall'intento di tutelare gli enti di credito e di risparmio contro la possibile concorrenza da parte delle imprese di capitalizzazione. L'enorme aumento delle spese generali a carico degli enti di assicurazione, non compensato dal volume degli affari, ha indotto il legislatore ad autorizzare la riscossione, da parte di dette imprese, di un diritto di contingenza in misura non superiore al 6% ed al 25% del premio, rispettivamente per le assicurazioni sulla vita e per quelle contro i danni (decr. legisl. luog. 26 aprile 1945, n. 216). Le profonde alterazioni intervenute, durante e dopo la guerra, nel valore della moneta hanno reso necessario un adeguamento dei capitali di esercizio previsti dalla legge per le diverse forme assicurative. Si è perciò disposto (decr. legisl. del capo provvisorio dello stato 4 ottobre 1946, n. 404) che il capitale minimo necessario, di cui la metà versato, per l'esercizio dell'attività assicurativa sia di 100 milioni per le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni, di 50 milioni per l'assicurazione contro i danni, compresi gli incendî e i trasporti; di 25 milioni per le sole assicurazioni di uno o più rischi seguenti: infortunî, malattie, responsabilità civile, grandine, furti; di 10 milioni per tutti gli altri rami non compresi nelle precedenti specificazioni. Con detto provvedimento vengono inoltre fissati congrui aumenti delle cauzioni e delle riserve matematiche, e sono determinate speciali facilitazioni per le imprese già autorizzate ed operanti in Italia. Infine l'abolizione dell'ordinamento corporativo ha reso necessario ricreare l'organo consultivo chiamato a coadiuvare il Ministero dell'industria e del commercio nella sua funzione di vigilanza sull'esercizio delle assicurazioni private (r. decr. legge 25 maggio 1944, n. 155; decr. legisl. del capo provvisorio dello stato 15 settembre 1946, n. 349).
L'assicurazione contro i rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea, resa tecnicamente impossibile alle imprese assicurative private dall'enorme serie di rischi che la perfezionata tecnica bellica produceva ai trasporti, specie marittimi, ha reso necessaria la creazione di una speciale gestione statale, esercitata a mezzo dell'Unione italiana di riassicurazione (r. decr. legge 23 novembre 1939 convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725; legge 3 aprile 1941, n. 499; r. decr. legge 7 dicembre 1942, n. 1808; bando com. supr. 4 novembre 1943, n. 9; decr. legisl. luog. 5 ottobre 1945, n. 828; r. decr. legge 17 maggio 1946, n. 590). A tale organismo è stata anche affidata, per il periodo della guerra, la gestione di rischi ordinarî marittimi, la cui copertura non poteva, in tale lasso di tempo, essere sopportata dagli ordinarî enti di assicurazione. La gestione dei sopraddetti rischi di guerra, che ha avuto termine il 2 settembre 1946, ha dimostrato praticamente come lo stato possa, nel settore assicurativo, avvalersi della gestione privata attribuendole, con opportuni controlli e garanzie, anche finalità di interesse pubblico.
Le attività delle singole imprese di assicurazione appaiono, nel decennio ultimo, notevolmente influenzate dall'espressione monetaria. I seguenti risultati relativi all'Istituto nazionale delle assicurazioni forniscono perciò scarsi indizî di confronto con quelli del periodo prebelllico.
L'obbligo di accantonare le indennità degli impiegati da corrispondersi a norma della legge sull'impiego privato è stato fissato legislativamente (decr. legge 8 gennaio 1942, n. 5, conv. con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251); e l'accantonamento stesso è stato affidato, salvo i casi di esonero per stipulazione di appositi contratti di assicurazioni con carattere sostitutivo, all'Istituto nazionale delle assicurazioni; al 31 marzo 1946 erano iscritti al fondo indennità impiegati 28.576 datori di lavoro per un ammontare di indennità, maturate al 31 dicembre 1944, di L. 3.130.848.691. Sono in corso gli studî per la riforma della gestione, al fine di adeguare gli accantonamenti alle notevoli modificazioni avvenute, dopo tale ultima data, nelle retribuzioni impiegatizie.
L'assicurazione privata è attualmente rappresentata in Italia, oltreché dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, da 82 imprese private nazionali (65 anonime, 117 cooperative, e mutue) e da 30 imprese estere, tutte a forma anonima. L'importo totale dei premî incassati nel 1946 è stato di L. 25.132.071.764 per le imprese nazionali (compreso l'Istituto nazionale delle assicurazioni) e di L. 525.433.828 per quelle estere; le cifre corrispondenti nel 1938 erano le seguenti: L. 4.155.700.514 per le imprese nazionali (compreso l'Istituto nazionale delle assicurazioni) e di L. 97.510.501 per quelle estere; la ripartizione dei premi del 1946 fra il lavoro italiano e quello estero è data dalla seguente tabella espressa in milioni:
Appare da tale prospetto l'importanza dell'attività, anche all'estero, delle imprese nazionali, attività che contribuisce ad alimentare in misura cospicua l'afflusso di capitali e di valuta a disposizione dell'economia nazionale. La grande importanza internazionale delle due più importanti compagnie italiane, ambedue di origine triestina, le Assicurazioni generali e la Riunione adriatica di sicurtà, dipende dalla vasta rete di filiali da loro possedute e di società affiliate, in special modo in tutto il bacino del Mediterraneo e nell'Oriente europeo, per cui esse si pongono fra le maggiori imprese assicurative europee.
I problemi dell'assicuraziorie nazionale in questo dopoguerra - come quelli in generale di tutta l'industria assicurativa mondiale - sono molti e complessi. Primo fra tutti quello del ristabilimento della grande rete di rapporti internazionali di scambio assicurativo, turbata e interrotta dalla guerra. La soluzione di questo problema - essenziale perché per le sue caratteristiche tecniche l'assicuraziorie moderna non può prescindere dal principio dell'interdipendenza dei mercati assicurativi mondiali - è legata all'adozione per accordi interstatali di una formula che consenta, nonostante i rigidi sistemi di controllo monetario attualmente ancora esistenti in quasi tutti gli stati, il libero trasferimento da paese a paese dei fondi concernenti operazioni assicurative. Altro problema è quello dell'adeguamento tra valori reali in rischio e somme assicurate, che si effettua lentamente per il noto fenomeno di vischiosità, e durante il periodo di sfasamento determina uno squilibrio tra i costi e gli incassi.
Assicurazioni sociali (V, p. 21 e App. I, p. 175).
Nel decennio 1938-47 la legislazione sulle assicurazioni sociali ha avuto un notevole sviluppo in quasi tutti gli stati del monòo. La seconda Guerra mondiale ha dato anzi la spinta, in alcune nazioni, alla completa revisione e al riordinamento dei varî settori della previdenza sociale.
Francia. - Il meccanismo delle assicurazioni e delle assistenze sociali è stato oggetto di ripetute riforme che ne hanno esteso ed innovato i varî aspetti; così il Codice della famiglia (29 luglio 1939) ha notevolmente modificato il sistema degli assegni familiari; il Codice della disoccupazione (6 luglio 1939) ha previsto una forma più organica di assistenza ai disoccupati. Ma la riforma più importante è stata compiuta con le ordinanze 5 e 19 ottobre 1945 che hanno dato alle assicurazioni sociali francesi un carattere unitario ed un più completo campo di applicazione (si è fra l'altro resa obbligatoria l'assicurazione, prima facoltativa, contro gli infortunî e le malattie professionali) inspirato al principio della sécurité sociale.
Inghilterra. - Fondamentale è la riforma assicurativa compiuta a seguito del cosiddetto piano Beveridge (Social insurance and allied services, 20 novembre 1942), il quale parte dal principio fondamentale che la società deve garantire, in forma assicurativa, come elemento di una politica di progresso sociale, il minimo vitale di reddito, in confronto di ogni causa temporanea o definitiva di cessazione dell'attività produttiva. In base a questa direttiva (che il Beveridge definisce "piano per la sicurezza sociale") si deve organizzare un sistema organico previdenziale ed assistenziale obbligatorio per tutti i cittadini, prescindendo da qualsiasi limite di reddito; tale sistema, finanziato da contributi dei datori di lavoro, degli assicurati e dello stato, deve garantire una serie uniforme di prestazioni, differenziata soltanto dalla diversità dei bisogni; salvo il caso degli infortunî e delle malattie professionali, nei quali le prestazioni debbono essere graduate in relazione al grado di invalidità ed al salario percepito. Su tali principî si basano le leggi del 1945 sugli assegni familiari (Family allowances act), sulla assicurazione nazionale (National insurance act), sulla assicurazione contro gli infortunî sul lavoro (National insurance industrial injuries act) e sul servizio sanitario nazionale (National health service act).
Belgio. - A seguito del piano Van Acker, si sono avute notevoli innovazioni nei sistemi assicurativi (decr. 28 dicembre 1944 e 29 marzo 1945).
Germania. - L'ampia e complessa legislazione previdenziale esistente era considerata dal nazionalsocialismo come ormai insufficiente, e se ne studiava una profonda riforma; ma il crollo bellico della Germania portava seco anche quello del sistema delle assicurazioni sociali; le autorità alleate di occupazione ne stanno però tentando la riorganizzazione (ordinanze 16 giugno e 12 novembre 1946).
URSS. - In base alla costituzione sovietica del 1936, che garantisce ai cittadini dell'URSS, oltre il diritto al lavoro, anche quello al riposo e quello ad una esistenza materiale assicurata in caso di malattia, invalidità e vecchiaia, nel piano quinquennale per il 1946-50 è previsto un notevole sviluppo delle assicurazioni sociali e delle attività assistenziali, i cui introiti debbono superare, per il detto quinquennio, 61 miliardi di rubli.
Iugoslavia. - Il sistema previdenziale è stato riformato con legge 26 luglio 1946.
Svizzera. - Con un referendum del 6 luglio 1947 è stata definitivamente approvata l'istituzione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
Stati Uniti d'America. - L'indirizzo previdenziale segnato dal Social security act del presidente Roosevelt (14 agosto 1935) è stato seguito da leggi (2 giugno 1937-10 giugno 1939) che ne hanno perfezionato ed esteso il campo di applicazione; un progetto di legge dei senatori R. F. Wagner, J. E. Murray e del rappresentante J. D. Dingell, presentato al Congresso il 24 maggio 1945, che costituiva un notevolissimo passo innanzi verso un sistema organico di assicurazione integrale, è stato solo parzialmente accolto in una legge speciale (Social security act amendements of 1946,10 agosto 1946), che ha però notevolmente migliorato ed esteso le prestazioni assicurative e ha perfezionato le norme sulla pubblica assistenza.
Canada. - Dopo miglioramenti apportati nel 1943-44 ai varî sistemi di pensioni non contributive di vecchiaia, un vasto programma di riforme previdenziali, contenuto nel piano Marsh e presentato al parlamento nel 1943, è stato fino ad ora accolto soltanto per la parte relativa agli assegni familiari, introdotti con legge del 1° agosto 1944.
Paesi dell'America Latina. - Si è nell'ultimo decennio emanato il più grande numero di leggi sulle assicurazioni sociali; si può dire che tutte le repubbliche sudamericane hanno più o meno notevolmente modificato, aggiornato e perfezionato le rispettive legislazioni previdenziali ed assistenziali. In prima linea sono i maggiori stati dell'America del Sud. Il Brasile, con una legge del maggio 1945 (Legge organica dei servizî sociali del Brasile) ha riordinato e perfezionato tutto il sistema delle assicurazioni sociali; con un provvedimento del 6 agosto 1945 ha aumentato le prestazioni in danaro ed ha stabilito un tipo uniforme di contributi; e con un altro provvedimento (decr. legge n. 7056) ha apportato numerose modifiche alla legislazione assicurativa contro gli infortunî e le malattie professionali. Nell'Argentina la creazione del Ministero del lavoro e della assicurazione sociale (1943), l'unificazione di tutti i fondi previdenziali nello Istituto nazionale di assicurazione sociale (1944), l'estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia agli addetti alle aziende commerciali (1° gennaio 1945) hanno costituito le tappe principali di una serie di riforme, che culmina nel progetto di legge sul seguro social, contenuto nel Plan de Gobierno pubblicato dal presidente I. D. Perón sulla fine del 1946, ed in base al quale si dovrebbe istituire in Argentina una organica protezione assicurativa di tutta la popolazione sul tipo del piano Beveridge.
Altri paesi. - Riforme importanti e sostanziali sono avvenute o sono in corso soprattutto nei paesi del Commonwealth britannico. Infatti in Australia nel 1938 si è iniziata l'applicazione del principio dell'assicurazione obbligatoria introdotto nella legge sull'assistenza sanitaria nazionale e sulle pensioni; nel 1943 è stato creato il fondo per l'assistenza nazionale e nel giugno 1945 è stato aumentato l'importo massimo delle pensioni di invalidità e vecchiaia. Nella Nuova Zelanda un completo e organico sistema di assicurazioni sociali è stato introdotto col Social security act (14 settembre 1938) che ha costituito lo spunto del piano Beveridge; dal 1° ottobre 1945 sono stati aumentati gli importi base delle varie prestazioni assicurative dal 23% al 100%. Nell'Unione Sudafricana, ove è stato introdotto nel 1937 un parziale sistema di assicurazione contro la disoccupazione, è stato pubblicato (9 febbraio 1945) un libro bianco contenente i dettagli di un piano governativo di sicurezza sociale, secondo proposte fatte dal Social and economic planning Council.
Legislazione italiana. - Assicurazioni generali obbligatorie. - Nella dizione "assicurazioni generali obbligatorie" sono nell'uso comune comprese l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e quelle per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e natalità, gestite tutte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nell'ultimo decennio, e soprattutto dopo la fine della seconda Guerra mondiale, sono state apportate a quasi tutte queste assicurazioni notevoli modificazioni, specie nella misura dei contributi e delle prestazioni, soprattutto in relazione alla svalutaziorie monetaria. Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, il r. decr. legge 14 aprile 1939, n. 636, ha abbassato il limite di età per il godimento della pensione di vecchiaia da 65 a 60 anni, per gli uomini, e da 60 a 55 per le donne, ha istituito le pensioni di riversibilità ai superstiti degli assicurati, ha modificato il sistema del calcolo della pensione, apportando anche una revisione alle classi di salario; con r. decr. legge 18 marzo 1943, n. 126, le pensioni furono aumentate del 25% modificandosi anche la ripartizione dei contributi, posti per i 2/3 a carico del datore di lavoro, e per 1/3 a carico del lavoratore. L'inflazione susseguente alla fine della guerra ha reso necessaria una serie di integrazioni delle pensioni, fissata con varie norme (decr. legisl. luog. 1° marzo 1945, n. 177; r. decr. 20 maggio 1946, n. 374 e 375); inoltre con decr. legisl. luog. 2 aprile 1946, n. 142, l'onere contributivo (tanto per questa forma assicurativa, quanto per tutte le altre nelle quali era chiamato a partecipare anche il lavoratore) è stato posto, in via provvisoria e fino alla riforma organica della previdenza sociale, a totale carico degli imprenditori. Un notevole aumento dell'ammontare delle pensioni è stato apportato col decr. legisl. luog. 1° marzo 1945, n. 177, che ha creato il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, gestito anch'esso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e formato da quote percentuali sui salarî, determinati annualmente con decreto del capo dello stato. Si sono così istituiti assegni integrativi delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, e si sono fissati aumenti alle indennità di disoccupazione ed a quelle per la tubercolosi. Il Fondo di integrazione, cui è stata conferita la personalità giuridica, opera come gestione autonoma, e, per quanto riguarda le pensioni, funziona col sistema della ripartizione, mentre l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti si fonda su quello della capitalizzazione collettiva. Infine, con decr. legisl. pres. 29 luglio 1947, n. 689, allo scopo di corrispondere un assegno temporaneo di contingenza ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e di riversibilità, è stato istituito, sempre presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un Fondo di solidarietà sociale, cui contribuiscono, per una metà i datori di lavoro, per 1/4 i lavoratori e per 1/4 lo stato.
Speciali fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, creati per determinate categorie di lavoratori addetti a servizî di interesse pubblico, sono: 1. la Cassa nazionale per la previdenza marinara cui fanno capo (r. decr. legge 19 agosto 1938, n. 1560) la gestione marittimi e la gestione speciale, che comprende il personale amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizî marittimi sovvenzionati; essa ha come scopo la concessione agli iscritti di pensioni di vecchiaia e di invalidità e di pensioni di riversibilità ai superstiti del pensionato o dell'iscritto. Una perequazione del trattamento previdenziale dei marittimi con quello dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è stata attuata con decr. legisl. luog. 22 marzo 1946, n. 391; 2. il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizî di trasporto; 3. quello per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte dirette; 4. quello per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo; 5. quello per il personale addetto ai pubblici servizî di telefonia.
Tutti questi Fondi prevedono trattamenti di previdenza analoghi a quelli della gestione obbligatoria ed a tutte le gestioni sono stati apportati aumenti di contributi e di prestazioni simili a quelli della gestione generale, con lo stesso sistema più sopra accennato, del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali. Forme speciali di previdenza (in taluni casi abbinate anche a trattamenti di assistenza per le malattie) sono state create per dipendenti da aziende private (come dirigenti e impiegati dell'industria, dipendenti da aziende private del gas, esattoriali e addetti alle imposte di consumo, dirigenti di aziende commerciali, addetti agli studî professionali e alle famiacie, ecc.); altre forme sono state istituite per alcune categorie di professionisti e lavoratori indipendenti (cassa del notariato, istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ente di previdenza per gli avvocati e procuratori).
Una idea, sia pure approssimativa, delle modificazioni e degli aumenti suaccennati, è data dalla media delle pensioni che nell'anteguerra oscillava intorno alle L. 100 mensili ed attualmente si aggira circa sulle L. 3.000; e sul movimento totale che, per questa forma assicurativa, era nel 1947 (dati provvisorî) di L. 37.122.245.872 di introiti e di L. 33.998.926.735 di prestazioni.
L'andamento della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, mantenutosi attivo per i primi anni, cominciò a manifestare fin dal 1933 disavanzi di esercizio che, col 1942, divennero passività di gestione, aggravatisi notevolmente negli ultimi anni sino a raggiungere (1946) la cifra di L. 4.600.000.000. Le ragioni principali sono l'aumento notevole della morbilità tubercolare, a causa soprattutto della guerra, l'aumento del costo dell'assistenza ospedaliera (il costo medio della diaria, che nel 1940 fu di L. 28,84, si aggirava nel 1947 sulle L.1.100) ed il necessario aumento delle prestazioni economiche (è stato necessario concedere un modesto assegno anche agli assicurati non aventi persone a carico, e si è elevato da uno a due anni il limite massimo di erogazione della indennità). Con decr. leg. luog. 9 novembre 1945, n. 776, sono stati corrisposti (a carico del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali) assegni integrativi di quelli ordinarî, aumentati con il r. decr. 20 maggio 1946, n. 372. L'attrezzatura sanatoriale dell'Istituto della previdenza sociale, dopo i danni e le distruzioni cagionate dalla guerra, è in via di rapida ricostituzione; sono in funzione (1947) 55 case di cura con 23.000 letti; 3 sono in allestimento con altri 1.000 letti; esistono inoltre dispensarî e ambulatorî antitubercolari. I ricoverati in case di cura sono 36.000 (24.000 assicurati e 12.000 familiari), 20.000 sono gli assistiti ambulatoriamente. La spesa complessiva (1947, dati provvisorî) di L. 14.152.100.358.
Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno avuto dei miglioramenti e dei perfezionamenti durante l'ultimo decennio. Aumentate le prestazioni con il r. decr. legge 14 aprile 1939, n. 636, anche il periodo di disoccupazione indennizzabile è stato elevato (r. decr. legge 17 marzo 1941, n. 124) dal massimo di 120 giornate annue alla cifra di 180 giornate fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra; tale termine, scaduto il 14 aprile 1947, è stato prorogato di un anno (decr. legisl. luog. 29 luglio 1947, n. 841) ed ha avuto un'ulteriore proroga fino al 30 settembre 1948 (decr. legisl. 15 aprile 1948, n. 549). Con decr. legisl. pres. 31 agosto 1945 n. 379, sono stati corrisposti assegni integrativi della indennità giornaliera. Ma, oltre all'elevare la misura dell'indennità agli assicurati aventi diritto, si è presentato il problema dei numerosi disoccupati che, per avere esaurito il massimo di indennizzabilità previsto dalla legge o per non poter far valere (in conseguenza appunto del prolungarsi della disoccupazione) il minimo contributivo cui la legge condiziona il diritto all'indennità (cioè che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo, o che esista almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della disoccupazione), rimanevano privi di ogni assistenza. Con r. decr. legge 20 maggio 1946, n. 373, aumentato l'assegno integrativo, è stato istituito un sussidio straordinario di disoccupazione, concesso su parere di un comitato per la disoccupazione istituito presso il Ministero del lavoro, per determinate località e nell'ambito di ciascuna di esse, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori, a coloro che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e per i quali risulti versato o dovuto un contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939, o, se richiamati alle armi, nell'anno precedente al richiamo, sempreché i lavoratori medesimi non possiedano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.
L'ammontare dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione è stato nel 1947 (dati provvisorî) di L. 10.823.341.151, e quello delle prestazioni ordinarie e integrative di L. 7.887.188.235.
Molti punti di contatto con l'assicurazione contro la disoccupazione ha la Cassa di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, sorta in base ad un contratto collettivo di lavoro (15 giugno 1941); essa inizialmente aveva lo scopo di corrispondere una integrazione salariale, nella misura del 75%, del salario individuale fino al limite di 40 ore settimanali, per qualsiasi contrazione degli orarî di lavoro, rispondente ad una riduzione organica preordinata e continuativa di orario, intesa a mantenere le maestranze dell'azienda entro gli effettivi indispensabili ad una possibile ripresa dell'attività. Ma ben presto, abbandonati questi principî fondamentali, l'intervento della Cassa fu esteso a qualsiasi caso di riduzione o di sospensione di orario connesso direttamente o indirettamente con gli eventi bellici, purché non dovuto a motivi individuali od a forza maggiore. L'aggravarsi della situazione economica italiana a causa della guerra portò le funzioni della Cassa (soprattutto nell'Italia settentrionale, negli ultimi tempi della "repubblica sociale") ad essere un vero e proprio sostitutivo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo la liberazione totale del territorio italiano si manifestò la necessità di ricondurre sostanzialmente la Cassa ai compiti originarî, il che portò ad una integrale disciplina dell'ente (decr. legisl. luog. 9 novembre 1945, n. 788) che riprese i punti fondamentali originarî, confermando il sistema mutualistico di ripartizione fra tutte le aziende industriali degli oneri relativi agli indennizzi da corrispondere agli operai che lavorano meno di 40 ore settimanali, mediante un fondo cui fanno carico le integrazioni e i contributi, costituiti da una percentuale sulle retribuzioni a carico di tutti i datori di lavoro industriale; a detti contributi se ne aggiunge uno dello stato, in eguale misura. L'integrazione salariale è però limitata ai 2/3 e non al 75% del salario ed è corrisposta solo per le ore di lavoro comprese fra le 24 e le 40 settimanafi; essa non è quindi corrisposta nel caso di totale sospensione dal lavoro.
Particolari norme hanno regolato il trattamento dei lavoratori dell'Italia settentrionale, in relazione al blocco dei licenziamenti, istituito dalla "repubblica sociale" e che è stato poi mantenuto, soprattutto per motivi sociali. Tale regime transitorio per gli operai dell'Italia settentrionale fu abolito (decr. legisl. pres. 12 agosto 1947, n. 869), e venne stabilito uno speciale trattamento, a carico della Cassa per gli operai licenziati dal 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13 settembre 1947); sono stati esclusi poi dal campo di applicazione del decreto alcuni speciali settori industriali, mentre è stata estesa l'integrazione a particolari categorie di lavoratori, prima non comprese nella legge.
L'assicurazione di nuzialità e di natalità è il nome assunto dalla precedente assicurazione per la maternità, secondo le norme del r. decr. legge 14 aprile 1939 già citato, il quale l'ha inserita organicamente nel grande quadro delle assicurazioni obbligatorie, ed ha apportato notevoli modificazioni e miglioramenti alle prestazioni antecedenti, disciplinando la concessione di assegni di nuzialità in caso di matrimonio (da L. 400 a L.1.000 secondo la qualifica professionale e il settore produttivo) per assicurati aventi età non superiore a 30 anni se maschi, e 26 se femmine o lavoratori manuali; e assegni di natalità in caso di nascita di figli e in relazione all'ordine di generazione di essi (minimo L. 150, massimo L. 400).
Anche in questo settore assicurativo hanno naturalmente inciso le conseguenze della guerra e gli effetti della svalutazione; tuttavia, adifferenza degli altri settori, non si sono aumentati contributi e prestazioni; perché si pensa che i compiti attualmente affidati a detta forma assicurativa speciale potranno essere agevolmente inseriti nella assicurazione malattie, in base alla riforma della previdenza sociale, che è in corso di studio (v. previdenza sociale, in questa App.).
A tutte le forme di assicurazione sociale sopraelencate è stata aggiunta una indennità di caro-pane (decr. legisl. pres. 6 maggio 1947, n. 563) per compensare i titolari delle rispettive prestazioni dell'aumento del prezzo del pane derivante dalle norme generali che ne modificavano, pur senza abolirlo completamente, il prezzo politico; detta indennità è stata aumentata del 100% con decr. legisl. pres. 16 luglio 1947, n. 770.
Trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. - Tale trattamento, previsto dalla legge sull'impiego privato (13 novembre 1924, n. 1825) è stato notevolmente ampliato e modificato, estendendolo dal semplice periodo di pace anche a quello bellico, mantenendo la conservazione del posto da parte dell'azienda (trattamento giuridico) e mantenendo anche l'intera retribuzione per tutto il periodo del richiamo (trattamento economico).
Con varî provvedimenti (r. decr. legge 15 giugno 1936, n. 1374; legge 10 giugno 1940, n. 653; r. decr. legge 20 marzo 1941, n. 123) è stata istituita e disciplinata la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con la quale si è istituita una mutualità fra tutti i datori di lavoro mediante un contributo percentuale sui salarî, che attualmente è del 2,50%. La opportunità di mantenere il contributo ad un livello molto inferiore al necessario durante gli anni di guerra, quando i richiami alle armi erano in numero molto grande, ha fatto sì che l'onere debba essere distribuito su un lungo periodo di anni; perciò si mantiene ancora in piedi la gestione, sebbene i suoi compiti attuali siano ridotti al minimo.
Assicurazione contro gli mfortunî sul lavoro e le malattie professionali. - L'assicurazione contro gli infortunî, dopo le riforme fondamentali del r. decr. 17 agosto 1935, cioè l'ampliamemo del campo di applicazione della sicurtà, l'automaticità dell'assicurazione, l'obbligo delle cure a carico dell'Istituto, la trasformazione dell'indennità dalla forma in capitale a quella in rendita, non ha avuto, nel decennio ultimo, modificazioni di grande rilievo. Miglioramenti nel trattamento degli infortunati furono apportati con legge 1° giugno 1939, n. 1020; di fronte alla svalutazione monetaria postbellica furono poi disposte modificazioni delle prestazioni economiche con la creazione di un assegno di caro-vita (decr. legisl. luog. 26 aprile 1945, n. 343) e con altri miglioramenti (decr. legisl. pres. 23 agosto 1946, n. 202; decr. legisl. pres. 25 gennaio 1947, n. 14). L'assicurazione contro le malattie professionali, introdotta tardivamente nella legislazione italiana (1929-34) ed unificata a quella contro gl'infortunî con la legge del 1935 succitata, è stata estesa alla silicosi e all'asbestosi sole o associate a tubercolosi polmonare (legge 12 aprile 1943, n. 455), purché contratte nell'esercizio ed a causa di determinate lavorazioni tassativamente indicate nella legge, mantenendosi così il carattere della legislazione italiana, imperniata sul sistema della lista delle malattie e della tabella delle lavorazioni.
Mentre nelle altre malattie professionali l'inabilità permanente dà diritto a rendita solo se sia superiore al 20%, per la silicosi e asbestosi tale inabilità deve essere superiore al 33%. Caratteristica dell'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi è l'istituzione della cosiddetta rendita di passaggio, per cui, quando l'assicurato con inabilità permanente di qualsiasi grado, purché non superiore all'80%, abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione non prevista dalla tabella, ha diritto ad una rendita temporanea (da sei mesi ad un anno) variante da un quarto alla metà della differenza fra il salario della vecchia e della nuova occupazione; se l'operaio resta disoccupato, la rendita, per un massimo di 120 giorni, oscilla fra un terzo ed un quinto del salario goduto.
L'esercizio dell'assicurazione contro gli infortunî in agricoltura è stato unificato (r. decr. legge 25 marzo 1943, n. 315) con quello dell'industria, prevedendosi però una speciale gestione, nel seno dell'istituto unico; tale unificazione è, sino ad ora, rimasta formale, giacché non si è ancora provveduto alle modificazioni sostanziali del sistema assicurativo, soprattutto per quanto riguarda la sostituzione dell'indennizzo in rendita a quello in capitale; con apposite norme però (decr. legisl. luog. 8 febbraio 1946, n. 85, decr. legisl. pres. 9 settembre 1947, n. 928) sono stati apportati dei miglioramenti economici anche a questo ramo di assicurazione.
L'assicurazione contro gli infortunî della gente di mare (ancora affidata alle tre casse marittime: la Tirrena, la Meridionale e l'Adriatica) ha avuto nell'ultimo decennio miglioramenti delle prestazioni simili a quelli dell'assicurazione nel settore industriale, al fine di adeguarne la portata economica alle mutate esigenze di vita, e speciali provvidenze contrattuali per i particolari rischi cui è stata soggetta la categoria dei marittimi durante la guerra.
Per provvedere al mantenimento e all'educazione degli orfani di lavoratori morti per infortunio sul lavoro, fu costituito (legge 27 giugno 1941, n. 987) l'Ente per l'assistenza degli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, il quale esplica la sua attività mediante proprî collegi convitti, concorrendo alla gestione di istituti analoghi, curando l'avviamento professionale degli orfani stessi e agevolandone il collocamento.
Assicurazione contro le malattie. - Invece dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, la legislazione italiana prevedeva una assistenza contro le malattie, esercitata a favore dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari, da apposite casse mutue paritetiche, costituite in base ai contratti collettivi di lavoro, aventi carattere obbligatorio secondo la legge 3 aprile 1926, n. 563. Vennero costituite, nei settori dell'industria e dell'agricoltura, numerosissime casse mutue, che si raggrupparono poi in due federazioni nazionali, rispettivamente dell'industria e dell'agricoltura; nei settori, invece, del commercio e del credito furono creati due enti a carattere nazionale: la Cassa malattie per gli addetti al commercio e l'Istituto di assistenza per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizî tributarî. La necessità di dare un carattere più organico alla molteplicità degli enti mutualistici, l'opportunità di unificare al massimo possibile la molteplicità dei regimi assistenziali e l'esigenza di passare alla forma assicurativa vera e propria, portarono alla creazione dell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori (legge 10 gennaio 1943, n. 138), più tardi chiamato Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (decr. legisl. pres. 13 maggio 1947, n. 435); in tale ente avrebbero dovuto confluire tutte le forme di assistenza malattie dei lavoratori, in qualunque modo organizzate e gestite; in esso vennero anche incorporate le casse provinciali e circondariali di malattie delle provincie ex-austriache; in realtà sono rimaste fuori dall'unificaziorie numerose gestioni speciali. Gli eventi succedutisi dopo il gennaio 1943 hanno fatto sì che il movimento unificatore degli enti, dei sistemi e delle prestazioni sia fino ad ora rimasto sulla carta e che soltanto nel 1947 si sia incominciato a pensare ad una organizzazione razionale e per quanto possibile unitaria delle varie forme di assistenza (sanitaria generica, specialistica, ambulatoria, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, pediatrica, integrativa, indennità di malattia, assegno funerario); i problemi principali sono quelli della libera scclta del medico, della forma di assistenza (data in natura o mediante rimborso delle spese), dei rapporti fra medici e mutue, e di quelli fra assicurazione di malattie e di assistenza medica generica a favore dei non abbienti (condotta medica).
Le prestazioni fornite dall'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie sono state recentemente aumentate e perfezionate (decr. legisl. luog. 8 febbraio 1946, n. 59; 19 aprile 1946, n. 213). Fra le gestioni rimaste al di fuori dell'ente sono l'assicurazione malattie della gente del mare (r. decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918; legge 31 gennaio 1941, n. 145) gestita dalle tre casse mutue che provvedono all'assicurazione infortunî dei marittimi; la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, quella per i lavoratori dello spettacolo, per i tipografi, cartai, litografi e legatori, per i venditori ambulanti.
Speciali casse di assistenza sono in funzioue per determinate categorie di prestatori d'opera indipendenti (medici, farmacisti, levatrici, ingegneri, artisti, ecc.). La grande variabilità di prestazioni fornite dai diversi enti, la impossibilità di alcuni di essi, e specie di quelli minori, di garantire un minimo vitale di assistenza, rendono assolutamente necessaria ed urgente un'opera attenta, organica e sollecita di coordinamento, snellimento ed unificazione. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nello scorso decennio sono state perfezionate alcune forme parziali od insufficienti di assistenza malattia, modificando e raggruppando alcuni organi già esistenti o creandone dei nuovi. Così, unificandosi organismi già esistenti, sono stati creati l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali (legge 19 gennaio 1942, n. 22) e quello analogo per i dipendenti da enti di diritto pubblico (legge 28 luglio 1939, n. 1436); sono state aumentate le prestazioni dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti dagli enti locali; sono state perfezionate altre istituzioni mutualistiche che, con carattere o soltanto assistenziale o misto con quello previdenziale, sostituiscono o integrano, per i dipendenti statali o da altri enti pubblici, le provvidenze di carattere generale.
Bibl.: L. Raggi e A. Anselmi, Assistenza e previdenza sociale, in Atti della Commissione per lo studio dei problemi del lavoro del ministero della Costituente, Roma 1946; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, La previdenza sociale alla fine del 1946, Roma 1947. V. anche le riviste: La previdenza sociale, 1945-1947, passim; Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1938-47, passim; Rivista internazionale della protezione sociale, 1946-47, passim.