ASSICURAZIONE
Assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti. - Con la l. del 24 dicembre 1969, n. 990, è stata introdotta anche in Italia l'a. obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli (designata con la sigla R.C.A.). Questa legge è entrata in vigore il 12 giugno 1971,180 giorni dopo la pubblicazione del relativo regolamento di esecuzione del 24 novembre 1970, n. 973. Si è così finalmente concluso un lungo periodo di vive discussioni intorno al modo migliore di soddisfare anche in Italia una tanto fondamentale esigenza della società motorizzata (al 31 dicembre 1974 circolavano 15.435.963 autoveicoli e 4.690.489 motoveicoli, che hanno causato nello stesso anno 5 milioni circa di sinistri stradali).
L'Italia è stato l'ultimo paese della Comunità economica europea e degli stati occidentali ad avanzata industrializzazione ad adottare il sistema dell'a. obbligatoria. Le linee fondamentali della legge italiana, pur non discostandosi sostanzialmente dalle più significative esperienze degli altri paesi europei, presentano tuttavia rilevanti caratteristiche proprie.
Il legislatore italiano, giunto ultimo al traguardo dell'a. obbligatoria della responsabilità autoveicoli, ha avuto la possibilità di avvantaggiarsi delle esperienze offerte in questo settore dalle leggi straniere e soprattutto da quelle dei paesi comunitari. Durante i lavori preparatori è stata tenuta in particolare considerazione l'esperienza francese per le profonde affinità dei due ordinamenti giuridici e delle due società civili. Ciò è certamente valso a orientare la scelta del legislatore italiano verso l'immediata e integrale adozione del sistema dell'a. obbligatoria, superando, da un lato, le suggestioni di coloro che intendevano limitarsi a provvedere, con un apposito fondo, al risarcimento dei danni nei casi in cui fosse mancata o fosse inoperante l'a. volontaria (responsabile sconosciuto o non solvibile o non assicurato o non sufficientemente assicurato) ed evitando, dall'altro, soluzioni radicali rivolte a superare lo stesso ordinario strumento contrattuale assicurativo, affidando a una gestione pubblica il compito di provvedere in ogni caso alle vittime della strada. A questo risultato ha decisamente contribuito l'adesione italiana alla convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, le cui prescrizioni risultano pienamente osservate dalla l. n. 990 del 1969, che per molti aspetti si spinge al di là del contenuto minimo della convenzione medesima.
Lo scopo fondamentale che si è voluto raggiungere con l'introduzione dell'a. obbligatoria della responsabilità relativa alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti non è certamente quello di soddisfare l'interesse del soggetto responsabile a stornare dal proprio patrimonio le conseguenze della propria responsabilità, ma quello di soddisfare l'interesse del danneggiato a ottenere la riparazione del danno subìto senza propria responsabilità o non dovuto a forza maggiore o a caso fortuito. Ciò che ha consentito di utilizzare, per raggiungere questo scopo, lo strumento dell'a. della responsabilità è proprio la circostanza che non si è ritenuto di dover tutelare l'interesse di coloro che sono esposti al rischio della strada tutte le volte che il danno è imputabile allo stesso danneggiato. Qualora si fosse, invece, ritenuto di dover proteggere il danneggiato anche in questi ultimi casi, lo strumento idoneo non sarebbe stato l'a. della responsabilità, bensì l'a. diretta del danno alla persona (ed, eventualmente, anche alle cose), com'è accaduto da tempo per la copertura del rischio degl'infortuni sul lavoro.
Occorre tuttavia tenere presente a questo riguardo la particolare disciplina della responsabilità extra contrattuale per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, disciplina contenuta nell'art. 2054 cod. civ., secondo il quale, da un lato, il conducente è responsabile dei danni a persone e a cose se non prova "di aver fatto tutto il possibile per evitare" i danni medesimi e, dall'altro, il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) è responsabile in solido col conducente se non prova "che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà". L'evidente difficoltà per il conducente e per il proprietario di dare una simile prova liberatoria fa sì che, di fatto, essi non possano ordinariamente evitare le conseguenze della loro presunta responsabilità. I sinistri stradali per i quali in concreto non entra in gioco la responsabilità diretta del conducente e quella solidale e indiretta del proprietario costituiscono, pertanto, casi in certo senso marginali e tali comunque da non destare un allarme sociale che giustifichi particolari provvedimenti.
Tuttavia la l. n. 990, pur avendo scelto lo strumento dell'a. contrattuale della responsabilità del danneggiante per la tutela dell'interesse del danneggiato, non ha esitato a ricorrere a mezzi più incisivi, non esclusa l'a. ex lege e diretta del danno, superando cioè la logica dell'a. della responsabilità, tutte le volte che quest'ultima non è stata ritenuta in grado di soddisfare pienamente e rapidamente la suddetta finalità fondamentale.
Ciò premesso, possiamo così individuare i principali strumenti giuridici che sono stati prescelti per raggiungere tale finalità:
1) Estensione integrale del sistema dell'a. obbligatoria autoveicoli e delle connesse garanzie di risarcimento a beneficio del danneggiato anche ai rischi relativi alla navigazione dei motoscafi e di determinate altre categorie di imbarcazioni, vale a dire a ogni tipo di circolazione motorizzata sulle strade e nelle acque costiere e interne.
2) Massima utilizzazione dell'ordinario strumento contrattuale dell'a. della responsabilità per la soddisfazione immediata e diretta dell'interesse del danneggiato, limitando tuttavia l'obbligo di tale a. a determinati massimali, fissati dalla legge con riferimento al tipo di veicolo, al sinistro nel suo complesso, nonché alla natura del danno (persone, cose o animali).
3) Estensione della garanzia a casi estranei all'ordinaria a. di responsabilità (sinistri dolosi secondo una non sicura interpretazione della legge) o addirittura allo stesso ordinario regime della responsabilità del proprietario del veicolo (circolazione prohibente domino).
4) Garanzia di risarcimento del danno nei limiti suddetti (e quindi a. diretta ed ex lege del danno medesimo) in tutti i casi in cui non esiste o non opera l'a. della responsabilità (veicolo o natante non identificato o non coperto da a. o assicurato presso impresa insolvente) e creazione a questo scopo di un apposito "Fondo di garanzia per le vittime della strada", alimentato dalle imprese di a. della responsabilità civile autoveicoli con una percentuale dei premi incassati per questo ramo.
5) Attribuzione al danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non soltanto nei casi in cui esiste un valido ed efficace contratto di a. della responsabilità, ma anche nei casi in cui, per qualunque ragione, la relativa garanzia non sarebbe operante secondo la legge ordinaria (immunità del diritto del terzo danneggiato da qualsiasi eccezione contrattuale).
6) Unità del rapporto contrattuale nel caso di stipulazione di un'a. della responsabilità che vada al di là dei massimali minimi indicati dalla legge per l'a. obbligatoria. Conseguentemente, tali contratti sono assoggettati integralmente alla disciplina della legge speciale negli aspetti in cui quest'ultima deroga alla legge ordinaria, salvo la possibilità di limitare il rischio assicurato per la parte eccedente i massimali per i quali è obbligatoria l'assicurazione. Anche l'immunità del diritto del terzo danneggiato dalle eccezioni contrattuali opera nei limiti delle somme per le quali è obbligatoria l'assicurazione.
7) Attribuzione al giudice istruttore, nel giudizio promosso dal danneggiato, del potere straordinario di assegnare a quest'ultimo una somma a titolo di anticipazione sull'indennità, alla sola condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e vi sia un fumus boni iuris.
8) Affidamento alle imprese autorizzate all'esercizio dell'a. della responsabilità, della funzione di liquidare il danno anche nei casi in cui il relativo importo è a carico del Fondo di cui sopra, evitandosi in tal modo di aggravare gli oneri della gestione di quest'ultimo con la creazione di appositi uffici di liquidazione dei sinistri.
9) Introduzione del controllo da parte della pubblica amministrazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza, subordinando la legittimità dei primi e delle seconde ad apposita approvazione del ministro per l'Industria. In caso di mancata approvazione delle tariffe presentate dall'impresa, è prevista l'adozione ex lege di tariffe formate ex officio.
10) Affidamento all'impresa pubblica di a. (Istituto nazionale delle assicurazioni) di funzioni integrative di notevole rilievo per il conseguimento delle finalità dell'a. obbligatoria e per il funzionamento del sistema introdotto dalla legge speciale: in particolare, la gestione del Fondo di cui sopra, nonché la tenuta di uno speciale conto consortile al quale tutte le imprese autorizzate all'esercizio dell'a. della responsabilità civile autoveicoli sono obbligate a cedere una quota (2%) di tutti i rischi assunti, al fine di consentire all'autorità di controllo di seguire l'andamento dei rischi assunti con l'a. obbligatoria e di trarne gli elementi statistici necessari alla valutazione della congruità delle tariffe dei premi ai fini della loro approvazione.
Bibl.: G. Fanelli, I problemi fondamentali dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della strada nel progetto governativo, in Riv. dir. comm., 1966, I, p. 347; Poggi-Fusaro, L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Firenze 1970; A. Donati, La legge italiana sull'assicurazione obbligatoria di r. c. auto e la Convenzione di Strasburgo, in Ass. 1970, p. 38; D. Marchetti, L'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in Ass. 1971, I, p. 276; A. Durante, L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore, Milano 1971; G. Gentile, L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e dei natanti, ivi 1971; G. Bozzi, Assicurazione e responsabilità, Roma 1971; L. Militerni, A. Vella, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, Milano 1973.