ASSICURAZIONE
(V, p. 5).
Istituto nazionale delle assicurazioni e altre imprese nazionali di assicurazione sulla vita (p. 18).
La parte dominante che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha nelle assicurazioni vita in Italia e l'influsso che esso esercita anche sul lavoro delle compagnie private, fanno sì che la storia dell'assicurazione vita italiana si identifichi in molta parte con la storia di questo ente.
Del cammino percorso nel decennio 1927-36 fanno fede in modo eloquente le cifre della tabella a pie' di pagina.
A favorire i progressi degli ultimi anni ha molto contribuito il lavoro nel ramo popolare in cui i risultati, tenuto conto delle difficoltà che in genere si oppongono alla penetrazione dell'idea previdenziale negli strati più modesti della popolazione, possono dirsi ottimi:
Ispirandosi ai principî sanciti dalla Carta del lavoro, l'Istituto ha progressivamente affidato e perfezionato la sua polizza popolare, dando particolare estensione e importanza ai benefici più propriamente di carattere sociale. I contratti popolari sono oggi largamente emessi dall'ente statale in forma collettiva a favore di gruppi aziendali; a mezzo di accordi con le federazioni e le confederazioni se ne favorisce la diffusione non soltanto fra le categorie dei lavoratori dell'industria (ai quali sono particolarmente destinati nei paesi da cui hanno avuto origine, donde il loro appellativo consueto di industrial policies), ma anche fra i ceti agricoli.
Per l'ampiezza dei mezzi finanziarî di cui dispone, l'Istituto nazionale delle assicurazioni esplica un'azione di primaria importanza nella vita economica del paese, partecipando largamente al finanziamento di opere di interesse nazionale (costruzioni ferroviarie, bonifiche, opere igieniche e case popolari). Lo dimostrano le cifre della tabella seguente, nella quale, per gli esercizi considerati, sono raccolti i dati della ripartizione percentuale qualitativa delle attività complessive:
Le condizioni generali di polizza dell'Istituto sono estremamente semplici e ispirate alla maggiore liberalità verso gli assicurati e le tariffe sono costantemente inferiori a quelle applicate dalle altre imprese operanti in Italia.
Valendosi di una disposizione della legge del 1923, l'amministrazione dell'Istituto decise nel 1930 di concedere agli assicurati la compartecipazione agli utili, assegnando ad essi il 50% dell'utile netto di ciascun esercizio. Il residuo 50% dell'utile netto rimane di spettanza dello stato; devoluto fino al 1933 a un fondo straordinario di garanzia, esso è stato dal 1934 in poi effettivamente versato al Tesoro, che ha ricevuto oltre 71 milioni di lire in tre anni e comprende ora questo cespite tra le proprie entrate ordinarie.
Tra le altre imprese esercenti l'assicurazione sulla vita - 16 in tutto (12 nazionali e 4 estere) - le "Assicurazioni Generali" e la "Riunione Adriatica di Sicurtà" hanno una posizione nettamente predominante.
Le cifre che precedono (tab. in fondo alla 2ª col.) riassumono i risultati del lavoro diretto in Italia sia dell'I.N.A. sia delle compagnie private e prescindono da quelli dell'attività importantissima che le due compagnie triestine svolgono all'estero, grazie alla quale l'Italia è ancora uno dei pochi paesi che hanno per la voce "assicurazioni" un saldo fortemente attivo nella bilancia dei pagamenti internazionali.
Ove si consideri che alla fine del 1910 il totale dei capitali assicurati in Italia superava di poco i 1650 milioni di lire, i progressi compiuti devono apparire soddisfacenti.
Assicurazioni sociali (p. 21).
Nell'undicennío 1927-1937 le assicurazioni sociali hanno avuto ulteriori sviluppi in tutte le direzioni. Nella legislazione sugl'infortunî del lavoro si afferma sempre più la tendenza a eonferire alla responsabilità dell'imprenditore verso l'operaio infortunato una base concreta di garanzia con l'assicurazione obbligatoria e ad estendere la garanzia suddetta anche alle malattie professionali. In questo indirizzo sono notevoli alcune leggi degli stati australiani Nuova Galles del Sud (1929), Victoria (1928), Queensland (1929), la legge del 24 luglio 1927 del Belgio e quella del 14 giugno 1929 della Svezia per l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali. Per la difesa della maternità alcuni stati hanno, sull'esempio dell'Italia, istituito speciali forme di assicurazione, in altri i provvedimenti sono connessi a quelli per le assicurazioni delle malattie, in altri infine si hanno forme di assistenza che preludono a normali assicurazioni. Sono da segnalare nel primo gruppo le leggi di Cuba (1934) e del Chile (1931), nel secondo quelle dell'Austria per l'estensione dell'assicurazione alle lavoratrici agricole (1928), dell'Olanda (1929) e della Danimarca (1933), nel terzo quelle del Brasile (1932) e della Bolivia (1929).
Anche l'assicurazione per la disoccupazione è stata oggetto di studî, di progetti, di provvedimenti legislativi. Il più notevole tra questi, quando si prescinda dalle leggi degli Stati Uniti e del Canada, è la legge del 16 luglio 1927, con la quale la Germania, introducendo l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ha completato il quadro delle sue previdenze sociali. Negli Stati Uniti d'America, dove il problema della disoccupazione raggiunse con la crisi scoppiata nel 1929 una gravità comparabile forse solo a quella dell'Inghilterra, dove però esisteva già da tempo un sistema per i disoccupati, la nuova politica economica inaugurata da Roosevelt ha posto con il Federal Social Security Act del 1935, le basi per un largo sistema di assicurazioni sociali. Con quella legge è istituito un fondo a disposizione del governo federale per sovvenzioni agli stati e territorî dell'Unione che introducono leggi di assicurazione per la disoccupazione, qualunque sia il sistema adottato, purché soddisfi a certe fondamentali condizioni. Il Social Security Act autorizza il governo federale a concedere anche sovvenzioni ai regimi di pensioni di vecchiaia gratuite istituiti presso i singoli stati; contiene provvedimenti per l'infanzia abbandonata e predispone i mezzi finanziarî per l'introduzione di un sistema contributivo di assicurazioni per la vecchiaia. Già molti stati dell'Unione hanno accolto l'invito che veniva loro da questa legge, istituendo regimi di assicurazione per la disoccupazione, e regimi di pensioni gratuite, e la legge stessa, nonostante l'aspra opposizione che essa ha incontrato in alcuni ambienti della grande industria e della grande finanza, e nonostante le opposizioni mosse anche sul piano della sua costituzionalità, ha finito con l'affermarsi. Minore fortuna ha arriso ad una legge analoga del Canada (Unemployement and social insurance Act del 1935) che, rimasta senza effetto a causa di una crisi ministeriale che fece salire al governo gli oppositori della legge, fu successivamente dichiarata incostituzionale dalla Supreme Court. Tra i provvedimenti per la disoccupazione sono ancora da ricordare la legge federale svizzera in base alla quale alcuni cantoni hanno istituito l'assicurazione obbligatoria, e i decreti presidenziali del 1927 e del 1930 con i quali la Polonia ha introdotto l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione dei lavoratori intellettuali e insieme anche, per essi, l'assicurazione per pensioni di vecchiaia, di invalidità e vedovili.
È notevole, in alcuni stati che erano rimasti indietro nella organizzazione delle previdenze sociali, lo sforzo di realizzare la assicurazione unitaria dei rischi del lavoro. Questo è stato compiuto in Francia con la legge del 5 aprile 1928, modificata prima della entrata in vigore con quella del 30 aprile 1930. La legge istituisce l'assicurazione obbligatoria per le malattie, la maternità, l'invalidità, la vecchiaia e il caso di morte; e copre tutti questi rischi con un contributo globale; ma nell'organizzazione finanziaria, e nella struttura amministrativa, si allontana dal concetto unitario.
In Italia il sistema delle previdenze sociali segna nel 1927-37 nuovi acquisti e importanti miglioramenti che riaffermano la posizione preminente del nostro paese in confronto alle altre nazioni. Il semplice elenco dei provvedimenti più importanti ne è dimostrazione eloquente:
1. legge 27 ottobre 1927 per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; primo esempio di lotta contro la tubercolosi, imperniata sulla base di un'assicurazione specifica e centralizzata, con indirizzo unitario;
2. legge 13 maggio 1929 per l'assicurazione contro le malattie professionali;
3. decreto dell'ottobre 1929 con il quale fu costituita la Cassa malattie per gli addetti al commercio. L'assicurazione per le malattie è stata, nel periodo considerato, gradualmente estesa anche a tutti i dipendenti delle altre categorie professionali, in forza di contratti collettivi di lavoro, mediante la costituzione di Casse mutue per i lavoratori dell'industria e per quelli dell'agricoltura alle quali presiedono le rispettive Federazioni nazionali;
4. leggi del 13 maggio 1929, 4 ottobre 1935 e 7 agosto 1936, con le quali è stata estesa l'assicurazione per la maternità a tutte le donne lavoratrici, ivi comprese anche quelle dell'agricoltura;
5. legge 17 agosto 1935 riformatrice dell'assicurazione contro gli infortunî sul lavoro (v. appresso);
6. legge 4 ottobre 1935, con la quale sono state perfezionate e coordinate le varie previdenze sociali gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (v. appresso);
7. legge 21 agosto 1936, che, confermando e completando provvedimenti presi precedentemente per accordi tra le due confederazioni dell'industria, istituisce il regime obbligatorio degli assegni familiari, esteso poi con decreti del 1936 e del 1937 a tutte le altre categorie professionali.
Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ora istituto nazionale fascista della previdenda sociale (p. 25).
Nel 1927 la Carta del lavoro aveva formulato un vasto programma di sviluppo della previdenza sociale; dall'applicazione di tale programma è derivato un accrescimento continuo delle varie attività previdenziali e assistenziali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e quindi la necessità di coordinarne e unificarne le funzioni. Ciò che è stato attuato soprattutto per effetto del r. decr. legge 27 marzo 1933, n.371 che ha assegnato all'ente la denominazione di "Istituto nazionale fascista della previdenza sociale", riconoscendone il carattere di massimo organo italiano di previdenza sociale, e del r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che ad esso ha conferito il compito di attuare "il programma tracciato dalla Carta del Lavoro nelle dichiarazioni XXVI e XXVII, coordinando la propria azione a quella degli organi corporativi, delle associazioni professionali e degli enti assistenziali, e ispirandosi alla concezione fascista della previdenza quale alta manifestazione del principio di collaborazione tra i fattori produttivi della nazione". Lo stesso provvedimento ha definito i poteri di vigilanza ministeriale sull'Istituto e l'organizzazione gerarchica, nella quale il consiglio di amministrazione e i varî comitati centrali e locali sono a base corporativa (il consiglio di amministrazione si compone di 9 rappresentanti delle confederazioni fasciste dei lavoratori, di 9 rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro e di 1 rappresentante della confederazione dei professionisti e degli artisti, del rappresentante del P.N.F., di 7 rappresentanti ministeriali, del presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortunî sul lavoro, del presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e del direttore generale dell'istituto), e ha disciplinato le varie forme di attività dell'istituto: le assicurazioni obbligatorie e quelle facoltative, le attività collaterali nel campo culturale, previdenziale, assistenziale e propagandistico. Le attività assistenziali sono chiaramente indicate: gestione di servizî assistenziali, convalescenziarî, case di cura, ambulatorî antitracomatosi; collaborazione nel campo della mutualità scolastica e in altri compiti previdenziali derivanti da speciali disposizioni legislative, da accordi sindacali o da norme corporative; azione intesa a diffondere la pratica e l'educazione sociale della previdenza, con opportune iniziative di carattere tecnico, culturale e propagandistico; accordi con istituzioni sanitarie, organizzazione e gestione di casse o fondi di previdenza speciali.
All'istituto sono state inoltre affidate la gestione degli assegni familiari (r. decr. legge 21 agosto 1936, n. 1632, e r. decr. legge 17 giugno 1937, n. 1048) e quella dei prestiti familiari (r. decr. legge 21 agosto 1937, n. 1542): non solo in quanto tali manifestazioni della politica demografica si ispirano a quello stesso principio che ha determinato, nella previdenza sociale, lo spostamento della protezione assicurativa dall'individuo al nucleo familiare, ma anche in quanto il carattere dell'Istituto e la sua attrezzatura burocratica lo rendevano particolarmente adatto a tali compiti.
Assai importante è lo sviluppo assunto dalle diverse forme di previdenza dopo il 1937 ed espresso dall'essenza dell'evoluzione giuridico-amministrativa e dall'entità delle cifre.
Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. - L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ha compiuto un notevole progresso nell'estensione di fatto a favore dei lavoratori dell'agricoltura (nei cui confronti le norme relative alle assicurazioni sociali obbligatorie erano rimaste a lungo scarsamente applicate) grazie alla convenzione stipulata, il 25 novembre 1931, fra le due Confederazioni nazionali dell'agricoltura e l'Istituto, a integrazione della quale vennero successivamente emanati il r. decr. legge 14 gennaio 1932, n. 275, e il r. decr. 6 febbraio 1933, n. 769.
Altra estensione è derivata dalla convenzione fra l'Istituto e la Federazione nazionale fascista degli artigiani, stipulata il 29 ottobre 1935, che attua una speciale assicurazione volontaria con parziale reversibilità della pensione alla vedova o agli orfani di età inferiore ai 18 anni.
In base al censimento nazionale del 1936, e tenendo conto delle estensioni accennate, si calcola che le persone soggette all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia siano circa 7.250.000.
Il seguente prospetto riassume i dati più interessanti su questo ramo fondamentale della previdenza sociale:
Alla fine dell'esercizio 1936 le riserve dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ammontavano a L. 5.176.633.480.
L'importo delle riserve di tutte le assicurazioni, calcolato alla fine del 1936 in L. 10.658.547.826,52, risultava investito, a tale data, così:
L'Istituto dà alla sua politica di investimento finanziario un contenuto eminentemente sociale, in quanto essa è soprattutto rivolta a favore di quelle attività produttive che assicurano un incremento della ricchezza nazionale, che si ripercuotono in un accrescimento della richiesta di lavoro e che migliorano le condizioni sanitarie del popolo: bonifiche, comunicazioni, costruzioni, partecipazioni al capitale di enti pubblici cui sia connessa una fondamentale attività produttiva.
Come in altri rami della previdenza sociale, anche e soprattutto in quello dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia è stato perseguito uno spostamento da una concezione esclusivamente tecnico-attuariale a una concezione politica e sociale, secondo la quale l'opera dell'Istituto non si limita al pensionamento per invalidità, ma si preoccupa di restaurare il lavoratore nella posizione nella quale egli si trovava prima che l'evento dannoso lo colpisse, e più e prima ancora si preoccupa di prevenire lo stesso verificarsi di tale evento. Quindi armonica sintesi di previdenza e di prevenzione; sintesi che è stata tradotta in pratica con l'istituzione di convalescenziarî, stabilimenti termali e dispensarî antitracomatosi. Negli 8 convalescenziarî dell'Istituto sono state assistite, dal 1926 al 1937, 38.573 persone, con 981.447 giornate di degenza. Nei 6 stabilimenti termali in gestione diretta e nei 12 di cui l'lstituto dispone per convenzione sono state assistite, dal 1928 al 1937, 84.981 persone, con 1.219.875 giornate di degenza. Nei 53 dispensarî antitracomatosi, dal 1927 al 1937, sono state assistite 176.316 persone.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. - Tra i provvedimenti intesi a perfezionare le varie forme di previdenza sociale va ricordato il r. decr. legge 4 febbraio 1937, n. 463, che, in applicazione del criterio della penalizzione dei redditi in relazione agli oneri familiari, stabilisce, a favore dell'assicurato con carichi di famiglia, un aumento della misura dell'indennità di disoccupazione, in ragione di L. 0,60 al giorno per ciascun figlio.
Il seguente prospetto riassume i dati di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione dal 1928 al 1937:
Alla fine del 1936 le riserve dell'assicurazione contro la disoccupazione ammontavano a L. 776.969.381,78.
All'azione svolta dal regime per combattere la disoccupazione, l'Istituto, oltre alla cospicua attività di finanziamento di opere pubbliche, contribuisce con l'esecuzione diretta o il finanziamento di opere intese a favorire la colonizzazione demografica attraverso la formazione della piccola proprietà terriera in determinate zone delle colonie e del regno.
Assicurazione contro la tubercolosi. - In base al r. decr. legge 27 ottobre 1927, n. 2055, istitutivo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, risultavano compresi nella tutela assicurativa circa 15 milioni di persone. Oggi il campo di applicazione di questa forma di previdenza è notevolmente superiore. L'emanazione del r. decr. legge 19 marzo 1937, n.761, e la sua applicazione hanno esteso i benefici dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi a circa 400 mila famiglie coloniche e mezzadrili con un complesso di circa 3 milioni di componenti. Il numero complessivo delle persone tutelate dall'assicurazione contro la tubercolosi ascende in conseguenza a circa 18 milioni.
L'intervento assicurativo, volto soprattutto nei primi anni di applicazione della legge alla cura degli individui infermi, tende ora ad esplicarsi anche mediante un'azione curativa più precoce, e quindi più tempestiva, che renda più ampia ed efficace la collaborazione della previdenza sociale alla lotta contro la tubercolosi.
A servizio della sua attività antitubercolare l'Istituto pone un'imponente, modernissima attrezzatura sanatoriale: 46 istituti di cura sono attualmente in funzione per un complesso di 13.019 posti-letto e 19 sono in costruzione per 9.040 posti-letto. La spesa sostenuta per costruzioni sanatoriali a tutto il 1937 è stata di L. 587.513.623.
Nel prospetto seguente sono posti in evidenza i dati più interessanti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi:
Dal 1° gennaio 1929 - data d'inizio della concessione delle prestazioni assicurative antitubercolari - alla fine del 1937 sono state assistite circa 250.000 persone, con una spesa di circa 1.170 milioni di lire. Alla fine dell'esercizio 1936 le riserve dell'assicurazione contro la tubercolosi erano di L. 153.637.469,87.
Assicurazione obbligatoria per la maternità. - Il r. decr. legge 22 marzo 1934, n. 654, ha provveduto a un'ulteriore estensione del campo di applicazione di questa forma di previdenza e ha apportato un aumento nella misura dell'assegno, elevandolo a L. 300 (comprensive dell'indennità di disoccupazione per il periodo di obbligatoria astensione dal lavoro in occasione del parto). Con il r. decr. legge 7 agosto 1936, n. 1502, si è provveduto alla protezione assicurativa delle lavoratrici dei campi (giornaliere, compartecipanti e appartenenti al nucleo familiare del mezzadro e del colono). In considerazione delle particolari condizioni ambientali e di lavoro di questa categoria, la legge - oltre all'assegno previdenziale di L. 100 - ha opportunamente disposto a suo favore l'assistenza igienico-sanitaria obbligatoria.
La precedente tabella sintetizza i dati più notevoli sulla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità, dal 1927 al 1937.
Alla fine dell'esercizio 1936 le riserve dell'assicurazione per la maternità erano di L. 7.499.927,01.
L'Istituto continua ad esplicare l'attività assistenziale, integrativa di quella strettamente previdenziale, svolta attraverso 18 consultorî materni ove annualmente trovano asssistenza, in media, circa 9 mila madri e bambini.
Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare (già cassa per gli invalidi della marina mercantile). - I provvedimenti adottati negli ultimi anni, per il perfezionamento della previdenza sociale a favore della gente di mare, hanno avuto i seguenti scopi: estendere la sfera d'azione della Cassa includendo in essa i marittimi delle provincie redente e la maggior parte degli addetti alla pesca, sottoposti precedentemente alla gestione assicurativa generale di invalidità e vecchiaia; realizzare la continuità dei rapporti assicurativi nei confronti dei marittimi dello stato maggiore navigante, chiamati a terra dagli armatori, e degli ex-medici di bordo; migliorare e perequare le pensioni ai marittimi e alle famiglie; perfezionare le norme sulla previdenza per alcune categorie particolari di marittimi (piloti dei porti, cuochi, domestici borghesi delle regie navi); ottenere una uniformità di criterî nell'accertamento dell'inabilità alla navigazione, mediante l'istituzione di apposite commissioni tecniche.
Il seguente prospetto riassume i dati di gestione della Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.
Alla fine dell'esercizio 1936 le riserve della Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare erano di L. 23.827.641.
Oltre alle pensioni, la Cassa per la previdenza della gente di mare assegna sussidî straordinarî ai marittimi invalidi, sussidî temporanei alle famiglie dei marittimi defunti e particolari indennità per la perdita del corredo in caso di naufragio.
Dal 1934 la Cassa gestisce, in Camogli, la Casa di riposo per la gente di mare e, mentre continua a sovvenzionare il Ricovero per la gente di mare siciliana, ha acquistato in Palermo una villa adibita a Casa per marittimi e orfani di marittimi.
Gestioni speciali di previdenza. - All'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono affidate alcune gestioni o fondi speciali di previdenza (oltre quella della Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare): la Gestione speciale per il personale delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti i servizî marittimi sovvenzionati; il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizî di trasporto (38.000 iscritti); il Fondo di previdenza per il personale addetto alle esattorie delle imposte (9.000 iscritti); il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende appaltatrici delle imposte di consumo (7000 iscritti); il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizî telefonici (9000 iscritti); la Cassa per l'erogazione di indennità agl'impiegati privati richiamati alle armi o volontarî, ecc.
Assegni familiari: v. demografica, politica, App.
Prestiti familiari: v. demografica, politica, App.
La previdenza sociale nelle colonie. - In materia di previdenza sociale, l'Africa Settentrionale Italiana è posta, ormai, sullo stesso piano della madrepatria. Fin dal 1° aprile 1928 in Tripolitania e dal 1° luglio 1932 in Cirenaica, per effetto, rispettivamente, del decr. min. 5 gennaio 1928 e del decr. min. 30 giugno 1932, si applicano ai cittadini metropolitani le disposizioni sull'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. E dal 1° gennaio 1933, per effetto del r. decr. 27 ottobre 1932, n. 1541, si applicano ai cittadini metropolitani della Libia le disposizioni sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Il r. decr. 12 aprile 1937, n. 1232 ha esteso alla Libia e al territorio militare del sud le disposizioni del r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, ciò che ha determinato l'estensione delle assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi e per la maternità. Lo stesso provvedimento ha esteso inoltre alla Libia l'assicurazione tubercolosi a favore dei mezzadri e dei coloni e l'assicurazione maternità a favore delle lavoratrici dell'agricoltura.
Per quanto riguarda l'Africa Orientale Italiana occorre ricordare che con il decr. min. 25 settembre 1935 veniva estesa all'Eritrea e alla Somalia l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia; e poiché l'art. 63 del r. decr. legge 1° giugno 1936, n. 1019 sull'ordinamento dell'amministrazione dell'A.O.I. stabilisce che i decreti e i regolamenti emanati per l'Eritrea e la Somalia, o a queste estesi, sono applicabili nei territorî dei governi dell'Impero d'Etiopia, l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia è in vigore in tutto l'Impero.
Inoltre il decreto vicereale del 10 marzo 1937 stabilisce che tutti i lavoratori dislocati per l'esecuzione dei lavori nell'Africa Orientale devono essere assicurati dai datori di lavoro, per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 1938 si effettua in A.O.I. la riscossione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, in quanto negli atti d'ingaggio dei prestatori d'opera metropolitani per l'Africa Orientale è fatto obbligo alle ditte di continuare il versamento dei contributi a favore dei proprî dipendenti.
Cassa Nazionale infortunî ora istituto nazionale fascista per l'assicurazione infortunî sul lavoro (p. 28).
Dato il carattere pubblico e sociale dell'assicurazione infortunî e il suo interesse statale secondo le definizioni 1ª e 2ª della Carta del lavoro, il governo con r. decr. legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860 statuì l'unificazione degl'istituti d'assicurazione per gl'infortunî sul lavoro; e, in conseguenza, ordinato lo scioglimento e liquidazione dei sindacati liberi di assicurazione mutua e del loro consorzio con le norme dei regi decr. 29 maggio 1933, n. 516 e 18 dicembre 1933, n. 1744 assegnava alla Cassa nazionale infortunî la gestione integrale dell'assicurazione stessa nel campo del lavoro industriale (compresi gli zolfatari della Sicilia, prima assicurati presso il cessato sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione, e gli addetti alla navigazione lacuale e fluviale e alla pesca nei laghi e nei fiumi; ed eccettuati solo i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i detenuti adibiti a lavori condotti direttamente dallo stato, per cui provvedono con gestione diretta le aziende stesse, e lo stato, rispettivamente); agli esistenti tre sindacati obbligatorî di mutua assicurazione marittimi, ora per legge denominati "casse mutue", e aventi già il compito dell'assicurazione obbligatoria malattie e assistenza, nelle rispettive zone con sede in Genova, Napoli e Trieste, la gestione assicurativa contro gl'infortunî della gente del mare per la navigazione marittima e per la pesca marittima; infine alle casse mutue di assicurazione agricola previste dal regio decr. legge 15 ottobre 1935, n. 2050 la gestione assicurativa contro gl'infortunî sul lavoro agricolo regolata dal r. decr. legge 23 agosto 1917, n. 1450 e dal regolamento decr. luogot. 21 novembre 1918, n. 1889 e regio decr. legge 3 aprile 1937, n. 1212 per la Libia. La Cassa nazionale, a tal fine modificata nella sua struttura con r. decr. 6 luglio 1933, n. 1033, e con r. decr. 28 ottobre 1933, n. 1280, che ne approvava il nuovo statuto, assunse, per legge, la nuova denominazione di Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro (I.N.F.A.I.L.).
Compiuta così la sistemazione degli organi, si addivenne susseguentemente alla riforma delle leggi che disciplinano l'assicurazione contro gli infortunî e le malattie professionali nel campo del lavoro industriale e marittimo (è in corso di studio l'aggiornamento delle norme vigenti per il lavoro agricolo). Riforma che è entrata in vigore il 1° aprile 1937 e che ha di molto esteso l'obbligo assicurativo (v. infortunio, App.). Per effetto di questa, come pure dell'unificazione degl'istituti assicuratori, la massa dei lavoratori assicurati presso l'I.N.F.A.I.L. e quindi delle operazioni dell'Istituto si è di molto accresciuta. Tale sviluppo è confermato dalle seguenti cifre per il 1932-36 e ancor più lo sarà da quelle del 1937 quando saranno statisticamente accertabili e valutabili. Le linee dell'attuale ordinamento dell'I.N.F.A.I.L. sono sinteticamente le seguenti:
L'I.N.F.A.I.L. è espressamente definito dallo statuto un "ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma", ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni. Ha come organi amministrativi: a) un presidente (nominato, con decreto reale promosso dal capo del governo, dal ministro delle Corporazioni e che rappresenta l'Istituto, ne presiede e vigila tutti i servizî ed esercita tutti gli altri poteri determinati dallo statuto); b) un consiglio di amministrazione (con struttura corporativa), costituito: dal presidente, da 5 rappresentanti delle confederazioni fasciste dei datori di lavori, da 5 rappresentano delle confederazioni fasciste dei lavoratori, da 2 esperti particolarmente competenti nella materia dell'assicurazione contro gl'infortunî, di cui uno scelto fra medici, da un rappresentante del Partito nazionale fascista; dal presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dai direttori generali del lavoro, e segretariati delle corporazioni e del personale previdenza e collocamento, presso il Ministero delle corporazioni; da un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'Africa Italiana e delle Finanze; dal direttore generale dell'istituto); c) da un comitato esecutivo (istituito nel seno del consiglio di amministrazione e composto di 4 membri scelti dal consiglio stesso pariteticamente, oltre che del presidente, dei due vice-presidenti e dei membri di diritto); d) da un collegio di sindaci (costituito da un consigliere della Corte dei conti, da un funzionario del Ministero delle corporazioni e da uno del Ministero delle finanze).
Oltre che all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortunî sul lavoro e contro le malattie professionali nel regno, nelle colonie e nei possedimenti, l'I.N.F.A.I.L. è tenuto all'adempimento di altri compiti demandatigli da leggi, decreti e disposizioni ministeriali (ad es., la gestione assicurativa per conto dello stato in favore dei salariati dipendenti da amministrazioni statali, l'assicurazione in favore degli studenti d'ingegneria e di architettura, ecc.), e ha infine la facoltà di esercitare la riassicurazione di altri enti autorizzati all'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro, o l'assunzione, per conto di essi, di particolari funzioni e servizî.
Sono ancora da ricordare due particolari norme introdotte nella nuova legislazione unificatrice: 1. la possibilità dell'istituzione (slatuíta, come la cessazione, con decreto del ministro delle Corporazioni) nel seno dell'I.N.F.A.I.L. di speciali sezioni ordinate col sistema della mutualità fra i datori di lavoro nel costo assicurativo, per determinate categorie di attività produttive per le quali ne fosse eventualmente ravvisata l'opportunità. A tali sezioni dovrebbero sovrintendere comitati speciali d'amministrazione costituiti dal presidente o da un consigliere delegato dell'Istituto, e da quattro membri nominati dal Ministero delle corporazioni su designazione delle rispettive confederazioni dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera di categoria. In fatto nessuna sezione di categoria è stata per ora istituita. 2. Il diritto di ricorso in via amministrativa in favore dei datori di lavoro agli organi competenti dell'I.N.F.A.I.L., in tema di applicazione delle tariffe dei premî e di determinazione dei premî provvisorî; ricorso proposto in prima istanza alla commissione speciale costituita presso la sede centrale per i datori di lavoro assicurati presso la gestione ordinaria dell'I.N.F.A.I.L., o ai comitati speciali per gli appartenenti alle sezioni di categoria; e in seconda istanza al comitato esecutivo. Siffatta facoltà del ricorso amministrativo, è connessa equamente all'ordinamento degli enti assicuratori in un istituto unico nel campo del lavoro industriale, e trova, ora, con l'entrata in vigore della nuova legge sugl'infortunî (la quale tra le prime innovazioni fondamentali ha abolito il sistema contrattuale dell'assicurazione sostituendovi quello dell'assicurazione legale automatica di pieno diritto) una ulteriore giustificazione.
In dipendenza delle disposizioni legislative sinteticamente sopra accennate sull'ordinamento degli organi dell'assicurazione, e di quelle in riforma delle leggi sull'assicurazione degl'infortunî sul lavoro, l'I.N. F.A.I.L. ha modificato, completato e perfezionato l'organizzazione amministrativa e tecnica della precedente Cassa nazionale infortunî; così al centro, anche nei servizî attuariali e statistici in correlazione al sistema della nuova legge infortunî dell'attribuzione dell'indennità d'infortunio in rendita per i casi di invalidità permanente e per i casi d'infortunio mortale; così alla periferia, con l'estensione di sedi decentrate e autonome (coordinate in centri d'ispettorato regionali e interregionali) in tutte le provincie e anche nei circondarî e centri vitali del lavoro industriale.
Inoltre l'I.N.F.A.I.I.. che già aveva da varî anni costituito e sviluppato una sua propria organizzazione sanitaria, attende ora a perfezionarla per adeguarla alle norme della nuova legge infortunî, che, tra le basilari riforme, ha statuito in favore dell'operaio infortunato e nell'interesse della produzione nazionale, il diritto alle prestazioni sanitarie e farmaceutiche gratuite come alle cure di rieducazione professionale, e il correlativo obbligo nell'operaio di sottoporsi alle stesse, secondo che siano richieste dall'istituto assicuratore. Il fine precipuo assegnato all'organizzazione sanitaria è quello della cura funzionale oltre a quella chirurgica delle lesioni, e presenta pertanto aspetti ed esigenze proprî di non lieve entità, che peraltro l'I.N.F.A.I.L. (cui sono state pure per legge affidate le funzioni del disciolto istituto assistenziale per i grandi invalidi del lavoro) in virtù dell'esperienza già acquisita in materia ha potuto fin dall'inizio concretare e sta via via completando.
L'attività dell'I.N.F.A.I.L. - oltre che alla colonia libica e al possedimento delle isole egee - si estende anche alle colonie italiane dell'Africa Orientale per effetto del decr. min. 13 gennaio 1930 (che ha posto in vigore il r. decr. 23 ottobre 1922, n. 1573, nella Colonia Eritrea) e del regio decr. 27 giugno 1935, n. 1472 relativo alla Somalia.
L'assicurazione obbligatoria è nelle dette colonie limitata a beneficio degli operai italiani e stranieri equiparati, e non si estende agl'indigeni; ed è regolata, quanto a forma e misura delle indennità e a procedimento di liquidazione, sempre con le norme principali, salvo lievi varianti, della legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51 quale vigeva nel regno fino al 10 aprile del 1937. Quando nella preparazione logistica per la difesa delle colonie italiane dell'Africa Orientale, e poi durante la guerra italo-abissina, migliaia e migliaia di operai furono inviati in A. O., l'assicurazione obbligatoria per gli addetti alle amministrazioni dello stato e di governo delle colonie e per i dipendenti da imprese appaltatrici di lavori per conto delle dette amministrazioni fu estesa anche al rischio derivante da azioni militari e a quello del viaggio di andata o di ritorno dal porto d'imbarco a quello di sbarco (r. decr. legge 4 maggio 1936, n. 1498 modificato con r. decr. legge 24 febbraio 1937, n. 1047); beneficio che fu poi esteso agli operai dipendenti da imprese private. Inoltre disposizioni particolari di legge estesero pure l'assicurazione, ma limitatamente ai casi di morte, al rischio di perniciosa da infezione malarica e delle malattie tropicali, dapprima per gli operai adibiti a lavori condotti dalle amministrazioni statali o di governo delle colonie o dalle stesse dati in appalto; poi anche per gli operai lavoranti per conto di imprese private (r. decr. 26 luglio 1935, n. 1447 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 23 modificato con r. decr. legge 18 gennaio 1937, n. 747).
L'esercizio di queste particolari assicurazioni venne affidato dalla legge all'I.N.F.A.I.L., sia sotto forma di semplice gestione per conto delle amministrazioni dello stato o di governo coloniale per i loro operai dipendenti diretti, sia nella forma assicurativa contrattuale per gli operai dipendenti da imprese private, sia infine, dal 1° ottobre 1936, in forma mista di semigestione con partecipazione prevalente dello stato per i dipendenti da imprese appaltatrici di lavori eseguiti per conto delle amministrazioni statali o governatoriali.