ASSICURAZIONE
(V, p. 5; App. I, p. 174; II, 1, p. 287).
Assicurazioni sociali (V, p. 21; App. I, p. 175; II, 1, p. 288).
Legislazione italiana. - Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. - Dopo i provvedimenti contingenti adottati tra il 1945 e il 1949 per adeguare le prestazioni al mutato potere di acquisto della moneta per la svalutazione di essa in relazione ai perturbamenti economici dei periodi bellico e post-bellico, tutta la disciplina delle pensioni è stata riveduta e riordinata con la legge 4 aprile 1952, n. 218.
Questa legge non solo ha ovviato agli inconvenienti che si erano manifestati, ma ha apportato anche notevoli innovazioni, che hanno attribuito all'a. in esame caratteristiche e particolarità che segnano tappe decisive di progresso verso un equilibrato sistema di sicurezza sociale.
La legge infatti ha rivalutato le classi di contribuzione e ne ha aumentato il numero, portandole da 9, quelle per la retribuzione mensile, e da 10, quelle per la retribuzione settimanale, tutte a 13, e riferendo la classe massima di contribuzione ad una retribuzione mensile superiore a L. 120.0000 e ad una retribuzione settimanale superiore a L. 27.700 (la legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha ridistribuito la retribuzione in 23 classi di contribuzione, riferendo la classe massima di contribuzione a una retribuzione mensile superiore a L. 366.600 e ad una retribuzione settimanale superiore a L. 84.600). La legge inoltre ha soppresso i fondi speciali di integrazione delle a. sociali e di solidarietà sociale ed ha istituito il fondo per l'adeguamento delle pensioni, che poi, con la legge 4 agosto 1955, n. 692, che ha esteso l'assistenza malattia ai pensionati, è diventato Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati. La legge ha poi sostituito all'assegno integrativo, all'indennità caropane ed agli assegni straordinario e supplementare di contingenza l'adeguamento delle pensioni, ottenuto moltiplicando per il coefficiente di rivalutazione 45 l'importo della pensione base (questo coefficiente è stato portato a 55, con effetto dal 1° gennaio 1958, dalla l. 20 febbraio 1958, n. 55), importo da determinarsi - innovando, in questo, sul sistema precedente -: a) per gli assicurati- senza alcuna distinzione tra operai ed impiegati (prima esistente) - in ragione del 45% delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33% delle successive 1500 lire e del 20% del rimanente importo dei contributi; b) per le assicurate - senza alcuna distinzione tra operaie ed impiegate (prima esistente) - in ragione del 33% delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26% delle successive 1500 lire e del 20% del rimanente importo dei contributi. La legge ha quindi rivalutato i contributi versati nell'a. facoltativa e l'indennità una tantum ai superstiti di pensionato.
Tra le altre innovazioni più importanti la legge n. 218 del 1952: 1. Ha attribuito la tredicesima mensilità di pensione. 2. Ha introdotto i trattamenti minimi di pensione, stabilendo che l'ammontare annuo delle pensioni rivalutate non poteva essere inferiore, senza la tredicesima mensilità ed al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi: a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità, L. 60.000; b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni e pensioni ai superstiti, L. 42.000 (questi importi minimi, con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono stati aumentati e portati, per i due gruppi suddetti, rispettivamente a L. 96.000 ed a L. 72.000 con effetto dal 1° gennaio 1958; a L. 114.000 ed a L. 78.000 con effetto dal 1° luglio 1958 e tuttora in vigore). 3. Ha previsto un cospicuo concorso finanziario dello stato, che si è addossato un contributo fisso annuo di L. 15 miliardi per fronteggiare la spesa annua per i trattamenti minimi (altro contributo annuo di L. 36 miliardi è stato posto a carico dello stato dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55, per far fronte alla spesa relativa agli aumenti dei trattamenti minimi con la legge stessa come sopra disposti) ed un contributo variabile da determinarsi annualmente nella misura del 25% degli oneri gravanti sul Fondo adeguamento pensioni, dedotta la spesa per i trattamenti minimi. 4. Ha abolito il limite massimo di età per l'assoggettabilità ad obbligo contributivo che prima era fissato a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne. 5. Ha mutato la data di decorrenza della pensione di vecchiaia spostandola dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie l'età pensionabile, al primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda, attribuendo, però, per il differito godimento della pensione di vecchiaia, una maggiorazione di essa in misura percentuale, progressivamente crescente e che va dal 3 al 22% per il differito godimento, dal 55° al 60° anno di età, delle pensioni di vecchiaia spettanti alle donne e dal 6 al 40% per il differito godimento, dal 60° al 65° anno di età, delle pensioni di vecchiaia spettanti sia agli uomini sia alle donne nella misura già maggiorata. 6. Ha modificato i requisiti di contribuzione per il diritto a pensione, dando una disciplina transitoria di dieci anni che cessa il 31 dicembre 1961.
Con la legge n. 218 del 1952, inoltre, si è dato un migliore e più chiaro assetto alla disciplina della contribuzione volontaria; si è disposto di considerare periodi utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione, i periodi di degenza in regime sanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi ed i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, ed è stato assicurato a tutti i titolari di pensioni, in corso di godimento all'entrata in vigore della legge, un aumento di L. 3600 annue.
Estensioni soggettive nella tutela previdenziale in esame sono state realizzate: a) con la legge 28 aprile 1950, n. 633, che ha abolito il limite di retribuzione per gli impiegati ai fini dell'assoggettabilità ad obbligo assicurativo; b) con la legge 20 luglio 1952, n. 1015, che ha esteso le assicurazioni sociali al personale incaricato temporaneo addetto al servizio di collocamento; c) con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, successivamente modificata con la legge 8 luglio 1956, n. 706, sulla tutela previdenziale degli apprendisti; d) con la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che ha esteso ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri la tutela contro l'invalidità e la vecchiaia, creando una gestione speciale di categoria amministrata dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS); e) con la legge 13 marzo 1958, n. 250, che ha esteso tutte le assicurazioni sociali in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, sia lavoranti associati in cooperative o compagnie sia lavoranti per proprio conto.
Estensione oggettiva è quella realizzata con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, che ha concesso il trattamento di riversibilità tanto a favore dei superstiti di assicurato deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945 e di pensionato titolare di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e deceduto anteriormente al 10 gennaio 1958, quanto a favore dei superstiti di pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e sia deceduto dopo il 31 dicembre 1957.
L'a. in esame trae il fabbisogn0 finanziario dalla gestione dell'a. obbligatoria, retta con un particolare sistema di capitalizzazione collettiva, detta del premio medio generale, cui affluiscono i contributi pagati mediante applicazione delle marche assicurative, e dalla gestione del Fondo adeguamento pensioni ed assistenza malattia ai pensionati, retta con il sistema a ripartizione, cui affluiscono i contributi versati in contanti e che attualmente (1958) sono dovuti nella misura dell'11,60% della retribuzione, di cui il 7,75% a carico del datore di lavoro ed il 3,85% a carico del lavoratore (elevata dal gennaio 1960, a 15,75%, di cui il 10,50% a carico del datore di lavoro ed il 5,25% a carico del lavoratore).
Circa i Fondi speciali di categoria gestiti dall'INPS sono, anzitutto, da segnalare la creazione di due nuovi Fondi speciali: uno per il personale delle aziende private del gas e l'altro per il personale delle aziende elettriche private: istituiti, rispettivamente, con leggi 1° luglio 1955, n. 638, e 31 marzo 1956, n. 293.
Da ricordare anche che con la legge 2 aprile 1958, n. 377 è stato riordinato il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette come gestione autonoma in seno all'INPS, e ne sono state mutate struttura e finalità in quanto destinato ad integrare, nei confronti degli iscritti e loro superstiti, le pensioni loro spettanti a carico dell'a. generale obbligatoria ed a garantire agli stessi un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità dovuta all'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In tutti gli altri Fondi speciali di previdenza sono intervenuti provvedimenti legislativi soprattutto allo scopo di migliorare le prestazioni: così per la previdenza marinara le leggi 10 agosto 1950, n. 724, e 25 luglio 1952, n. 915; per gli addetti ai pubblici servizî di trasporto le leggi 14 maggio 1949, n. 269, e 28 dicembre 1952, n. 4435; per gli addetti ai pubblici servizî di telefonia in concessione la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che ha riorganizzato il relativo Fondo ed ha dato alla materia una disciplina interamente nuova, ed infine per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo le leggi 6 giugno 1952, n. 736, 28 febbraio 1953, n. 149, e 25 marzo 1958, n. 329, che ha rivalutato le pensioni a carico del Fondo.
L'INPS concede, facoltativamente, a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, delle prestazioni (cure termali, protesi ed apparecchi ortopedici) a titolo di prevenzione e cura dell'invalidità, le più importanti delle quali sono le cure termali ed a tal fine l'INPS - oltre a stipulare apposite convenzioni con stabilimenti di terzi - gestisce direttamente 5 stabilimenti termali situati in luoghi di cura rinomati.
Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. - Estensioni soggettive, in questa a., sono state realizzate in virtù dei provvedimenti generali per tutte le assicurazioni sociali di cui si è detto sopra, ed inoltre: a) con la l. 29 aprile 1949, n. 264, che - oltre a riordinare la disciplina per la concessione di sussidî straordinarî, già contenuta nel r. decr. legge 20 maggio 1946, n. 373, in favore di particolari categorie di lavoratori, involontariamente disoccupati che non avessero i requisiti per conseguire il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione - ha abolito il limite di retribuzione di L. 1500 mensili ai fini dell'assoggettabilità ad obbligo assicurativo degli impiegati; b) con il d. P. R. 24 ottobre 1955, n. 1323, che ha consentito la pratica attuazione della tutela previdenziale disposta dalla citata legge n. 264 del 1949 in favore degli operai agricoli - prima esclusi dall'art. 40, n. 1, del r. decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - e che ha avuto effetto, a norma del decr. legge 21 gennaio 1956, n. 23, a partire dall'anno agrario 1954-55 o 1955-56 a seconda delle località.
Con il d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, sono state conglobate (art. 31) le indennità e relative maggiorazioni, gli assegni integrativi, i sussidî straordinarî e relative maggiorazioni, nonché l'indennità caropane in un trattamento unico costituito da L. 230 giornaliere a titolo di indennità o di sussidio di disoccupazione e da L. 80 giornaliere a titolo di maggiorazione per ciascun familiare a carico; è stato consentito (art. 32) il pagamento delle prestazioni anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono stati ammessi (art. 33) al godimento delle prestazioni per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria. La gestione è alimentata dai contributi pagati mediante l'applicazione di marche assicurative e dai contributi versati in contanti, che attualmente (1958) sono dovuti nella misura del 2,60% della retribuzione (ridotta, dal gennaio 1960, al 2,30%). Tutta la contribuzione è a carico esclusivo del datore di lavoro.
Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. - La sfera dei soggetti protetti da questa a. ha avuto altre dilatazioni, sia in virtù di provvedimenti generali comuni alle assicurazioni sociali, sia in virtù di questi provvedimenti particolari per l'assicurazione in esame: a) la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, ha elevato il limite di età, ai fini del beneficio delle prestazioni, per le persone - figli ed equiparati, fratelli e sorelle - del nucleo familiare vivente a carico dell'assicurato; b) la legge 9 agosto 1954, n. 657, legittimando una prassi seguita dall'INPS, ha compreso tra i figli legittimi i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato ed i figli naturali del coniuge; ha equiparato ai figli gli esposti regolarmente affidati ed ha abolito il limite di età, ai fini del beneficio delle prestazioni, per le persone del nucleo familiare dell'assicurato inabili permanentemente al lavoro; c) la legge 1° luglio 1955, n. 552, ha esteso la tutela contro la tubercolosi a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presta la propria opera presso i sanatorî, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzî provinciali antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
Sensibili sono stati i miglioramenti nel campo delle prestazioni. Vanno ricordate le leggi 28 dicembre 1950, n. 1116, 30 giugno 1951, n. 606, e 9 agosto 1954, n. 657, contenenti disposizioni relative alla conservazione del diritto a prestazioni in favore dell'assicurato e delle persone del nucleo familiare, in seguito a dimissione dalla casa di cura dopo un primo periodo di godimento delle prestazioni stesse e le varie disposizioni di legge succedutesi dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86, alla legge 9 novembre 1957, n. 1126, relative all'istituzione, al miglioramento, e nell'ammontare e nella durata, ed alla estensione della indennità post-sanatoriale.
La gestione assicurativa è alimentata dai contributi versati mediante applicazione di marche assicurative e dai contributi versati in contanti, che attualmente (1958) sono dovuti nella misura del 2,30% della retribuzione (ridotta, dal gennaio 1960, al 2%). Tutta la contribuzione è a carico esclusivo del datore di lavoro. Una quota pari allo o,60 delle retribuzioni soggette a contribuzione è dovuta dalla gestione in esame all'INAM - ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692 - a copertura degli oneri di spesa che questo ente incontra per la prevenzione della tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'INPS.
Assicurazione obbligatoria nuzialità e natalità. - Questa assicurazione, istituita dal r. decr. legge 14 aprile 1939, n. 636, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità di cui al r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è stata soppressa, con decorrenza 10 gennaio 1951, dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 (art. 24), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (v. maternità in questa App.).
Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. - Dal 1948 ad oggi, essendo via via diminuiti i casi per i quali è legittimato l'intervento della Cassa con erogazione di prestazioni, è stato, correlativamente, man mano, sospeso l'obbligo contributivo a favore della Cassa stessa e allo stato attuale la sospensione si estende a tutti i settori di attività.
Cassa integrazione dei guadagni degli operai lavoranti ad orario ridotto. - Per i compiti di questa Cassa, la cui disciplina unitaria è contenuta nel decr. legge 9 novembre 1945, n. 788, e nel decr. legge 12 agosto 1947, n. 869, ratificato con la legge 21 maggio 1951, n. 498, e per le circostanze in cui fu istituita v. assicurazione in App. II, 1, p. 290. Con decr. legge 17 ottobre 1947, n. 1134, le fu affidato anche il compito di corrispondere, con garanzia di rimborso da parte dello stato per le somme non recuperate, ai dipendenti da imprese industriali fallite, poste in liquidazione coatta amministrativa, sottoposte ad amministrazione controllata o ammesse alla procedura di concordato preventivo, la retribuzione relativa all'ultimo mese di servizio e le indennità di licenziamento. La facoltà del ministro del lavoro e della previdenza sociale di autorizzare nei casi previsti dalla predetta legge n. 1134 del 1947 l'intervento della Cassa è venuta a scadere col 30 giugno 1948. Provvedimenti analoghi sono stati adottati con la legge 5 aprile 1949, n. 135, ed anche la facoltà del ministro del lavoro di autorizzare l'intervento della Cassa in base a quest'ultima legge è venuta a cessare col 31 dicembre 1949. Con la legge 21 maggio 1951, n. 498, è stata esclusa la tutela della Cassa integrazione e correlativamente è cessato l'obbligo contributivo in favore di essa, a far tempo dal 15 marzo 1950, per i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, essendo stato istituito per detti lavoratori, presso il ministero della Marina mercantile, uno speciale "Fondo per l'assistenza economica ai lavoratori delle compagnie portuali". Con il decr. legge 27 maggio 1955, n. 430, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1955, n. 618, il beneficio della integrazione salariale è stato concesso, per la durata di sei mesi, agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a causa della crisi del settore industriale cotoniero. Con il decr. legge 2 dicembre 1955, n. 1107, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1956, n. 40, è stata prorogata la durata del beneficio suddetto per un periodo complessivo di altri 9 mesi.
Il contributo attualmente (1958) dovuto alla Cassa dalle imprese industriali, i cui dipendenti beneficiano della tutela della Cassa stessa, è dello 0,60% (ridotto, dal gennaio 1960, al 0,40%) delle retribuzioni lorde nei limiti del minimale (500 lire giornaliere) e del massimale (1000 lire giornaliere per gli uomini ed 800 per le donne), vigenti per gli assegni familiari. La Cassa, istituita per assolvere compiti di carattere contingente, ha ridotto, man mano che si ripristinavano normali condizioni di mercato, la propria attività, come può essere desunto dal seguente prospetto:
Assicurazione contro gli infortunî e le malattie professionali: v. infortunio, in questa App.
Assicurazione contro le malattie. - Notevole è stato lo sviluppo di questa forma di tutela previdenziale nell'ultimo decennio, sia con ampliamenti della sfera di competenza dell'INAM, sia con la creazione di nuovi enti per particolari categorie di lavoratori o con il riconoscimento e riordinamento di quelli esistenti, sia, infine, con miglioramenti nelle prestazioni a carico dell'INAM.
La sfera di competenza dell'INAM è stata estesa: alle lavoratrici madri (legge 26 agosto 1950, n. 860), ai lavoratori addetti ai servizî familiari (legge 18 gennaio 1952, n. 35), agli apprendisti (legge 19 gennaio 1955, n. 25), ai pensionati d'invalidità e vecchiaia ed ai titolari di rendita di infortunio sul lavoro o da malattia professionale (legge 4 agosto 1955, n. 692), alle persone che esercitano la piccola pesca marittima e nelle acque interne quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia associate in cooperative o compagnie, sia lavoranti in proprio (legge 13 marzo 1958, n. 250), ai lavoratori a domicilio, secondo la tutela spettante ai lavoratori interni della stessa azienda (legge 13 marzo 1958, n. 264).
Anche nel settore del pubblico impiego è stata estesa la tutela contro le malattie in favore di diverse categorie di lavoratori ed in favore dei pensionati: questi ultimi, tutelati dall'ENPAS (legge 30 ottobre 1953, n. 841, e 29 novembre 1957, n. 1177), dall'ENPDEDP e dall'INADEL (legge 4 agosto 1955, n. 692). Nel settore del lavoro autonomo è stata realizzata, con la creazione di enti appositi, la tutela contro le malattie in favore dei coltivatori diretti e dei rispettivi nuclei familiari (legge 22 novembre 1954, n. 1136) e degli artigiani (legge 29 dicembre 1956, n. 1533). Inoltre, nel settore delle professioni e delle arti, sono stati riconosciuti, riordinati o istituiti enti per la tutela contro le malattie in favore: degli scrittori italiani (d. P. R. 19 febbraio 1948), dei medici (d. P. R. 27 ottobre 1950, e regolamento approvato con D. M. 7 genmio 1958) degli autori drammatici (d. P. R. 20 ottobre 1951, n. 510), degli avvocati e procuratori (legge 8 gennaio 1952, n. 6), dei pittori e degli scultori (d. P. R. 22 novembre 1953, n. 1282), dei geometri (legge 24 ottobre 1955, n. 990), dei musicisti (d. P. R. 14 aprile 1956, n. 533), dei farmacisti (d. P. R. 9 novembre 1956, n. 1719), dei veterinarî (legge 15 febbraio 1958, n. 91), degl'ingegneri ed architetti (legge 4 marzo 1958, n. 179) e delle ostetriche (legge 13 marzo 1958, n. 246).
Le innovazioni più importanti nel settore delle prestazioni a carico dell'INAM sono quelle deliberate dagli organi di amministrazione di questo Ente, con l'autorizzazione del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, nel quadro della cosiddetta "piccola riforma" e entrate in attuazione nel 1959.
Tali innovazioni nelle linee essenziali riguardano: l'indennità giornaliera di malattia, che viene concessa per un periodo massimo di 180 giorni, continuativi o complessivi nell'anno solare, per tutte indistintamente le categorie aventi diritto all'indennità stessa e per qualunque forma di malattia assistibile dall'INAM, comprese le malattie croniche, in fase di riacutizzazione; e che nel caso di spedalizzazione viene concessa per intero agli assicurati con carico di famiglia e ridotta a due quinti per gli assicurati senza famiglia a carico; l'assistenza ospedaliera, che viene concessa a tutti i familiari di assicurati, che ne abbiano diritto - anche nei casi di malattie ad andamento cronico - per 180 giorni, continuativi o complessivi, nell'anno solare, e che viene concessa per le malattie nervose anche per esigenze di carattere diagnostico; le prestazioni integrative, che vengono distinte in ordinarie: dirette al ripristino della capacità lavorativa (cure balneo-termali ed idropiniche, cure ortodontiche, apparecchi di protesi, presidî ortopedici e terapeutici, occhiali, apparecchi acustici), alle quali viene attribuito carattere obbligatorio per l'Ente; e straordinarie: dirette essenzialmente al consolidamento di una guarigione clinica (prolungamento dell'assistenza sanitaria, oltre il periodo massimo, cure convalescenziarie, colonie marine e montane per i figli di assicurati, sussidî straordinarî), che conservano il carattere facoltativo.
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Riviste speciali. Previdenza sociale, Roma (pubblicata a cura dell'INPS); Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, Roma (a cura dell'INAIL); La rivista italiana di previdenza sociale, Milano; I problemi della sicurezza sociale, Roma (a cura dell'INAM); Archivio di medicina mutualistica, Roma (a cura dell'INAM); La previdenza sociale nell'agricoltura, Roma (a cura del Servizio centrale per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura); Rassegna del lavoro, Roma (a cura del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale); ENPAS, Roma (rivista della previdenza e dell'assistenza per i dipendenti statali); ENPDEDP, Roma (a cura dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico); L'INADEL, Roma (a cura dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali); Archivio sociale, Roma.
Rassegne particolari di giurisprudenza: Giurisprudenza, in tema di assicurazione contro le malattie, a cura di R. Comini e G. Rabaglietti, I (anni 1943-1952), Roma 1953; II (anni 1952-1954), Roma 1955; III (anni 1954-1956), Roma 1958; Massimario in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali (1940-1955), ed. INAIL, Roma 1957; Rassegna di giurisprudenza sulle forme di tutela previdenziale gestite dall'INPS ed. INPS, Roma 1958; E. Rainone e A. Venturi, Massimario di giurisprudenza della previdenza sociale 1941-55, Padova 1959; V. Russo, Massimario penale delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale, Bari 1959.