assicurazioni private, Codice delle
assicurazióni private, Còdice delle. – Denominazione del d. lgs. sett. 2005 n. 209, il Codice costituisce uno dei provvedimenti di attuazione della legge di semplificazione 2001 – l. 29 lug. 2003 n. 229 – ed è diretto a riordinare e razionalizzare le disposizioni sulle assicurazioni private, anche attraverso la parziale abrogazione delle norme fino a quel momento vigenti nel settore. Il Codice disciplina le modalità di svolgimento dell’attività assicurativa, prevedendo, in particolare, le condizioni di accesso, i requisiti patrimoniali e personali per l’esercizio di essa e le conseguenze derivanti dal suo esercizio. Contiene, inoltre, disposizioni sull’attività di vigilanza nel settore assicurativo, esercitata dall’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e finalizzata, ai sensi dell’art. 3 del Codice, a garantire, tra l’altro, la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione. La nozione e la disciplina del contratto di assicurazione, per quanto non diversamente disposto nel Codice, continuano ad essere affidate al Codice civile. Il Codice contiene, tuttavia, un sistema organico e articolato di regole, orientate a tutelare alcuni interessi fondamentali dell’assicurato, quali, da un lato, il consenso informato e consapevole, ossia la conoscenza esaustiva e completa delle previsioni contrattuali, che è garantita attraverso l’imposizione di obblighi di condotta all’impresa nelle fasi della stipulazione e dell’esecuzione del contratto; dall’altro, la solvibilità e la solidità finanziaria dell’impresa. Disposizioni di rilievo e con contenuto innovativo rispetto al sistema previgente si riscontrano in tema di contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e natanti, in relazione alla quale sono previste norme dirette a semplificare le procedure per la liquidazione dei danni ed è stato introdotto l’istituto del risarcimento diretto da parte dell’impresa nei confronti dei propri assicurati danneggiati.