ASSICURAZIONI SOCIALI (V, p. 21; App. I, p. 175; II, 1, p. 288; III, 1, p. 157)
SOCIALI Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti. - In questa forma di tutela previdenziale - la più importante per gli eventi protetti e per la vasta sfera dei soggetti assicurati, per il montante complessivo delle pensioni in corso di pagamento e per il numero dei titolari di esse - si sono verificate, dal 1960 al 1975, ancora delle espansioni nel campo dei soggetti protetti e nel numero delle prestazioni, oltre a miglioramenti nelle prestazioni e perfezionamenti in diversi punti della disciplina dell'a. nonché al riordinamento di interi istituti di essa.
È però rilevante l'introduzione di taluni princípi generali in merito alla determinazione della misura della pensione, alla perequazione automatica di essa e all'automaticità delle prestazioni, che collocano l'a. in esame all'avanguardia del progresso sul piano mondiale.
L'estensione dell'a. in favore dei lavoratori autonomi che era stata realizzata per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con la l. 26 ott. 1957, n. 1047 e per gli artigiani con la l. 4 luglio 1959, n. 463 è stata completata con la l. 22 luglio 1966, n. 613, che ha compreso nella tutela in esame gli esercenti piccole imprese commerciali, gli ausiliari del commercio e gli altri lavoratori autonomi compresi negli elenchi degli aventi diritto all'a. obbligatoria contro le malattie istituita con la l. 27 novembre 1960, n. 1397, nonché i familiari coadiutori (coniuge, figli legittimi e legittimati e nipoti in linea diretta, ascendenti, fratelli e sorelle), che partecipano al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
L'a. per invalidità, vecchiaia e superstiti di ciascuna di queste tre grandi categorie di lavoratori autonomi - coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani; commercianti - costituisce una gestione speciale dell'a. generale per i lavoratori dipendenti, che ha ancora una quarta gestione speciale, istituita con la l. 3 gennaio 1960, n. 5 per corrispondere particolari prestazioni ai lavoratori in sotterraneo delle miniere, cave e torbiere. L'a. generale per i lavoratori dipendenti constava di due distinte gestioni autonome dette una "a. base" e l'altra "fondo per l'adeguamento delle pensioni", che, per l'art. 29 l. 30 aprile 1969, n. 153 si sono fuse, dal 10 maggio 1970, in un'unica gestione denominata "fondo pensioni dei lavoratori dipendenti".
Altre prestazioni nell'a. in esame sono state introdotte con la l. 21 luglio 1965, n. 903: la pensione di anzianità, la pensione privilegiata d'invalidità, la pensione privilegiata di riversibilità e la pensione sociale.
La pensione di anzianità è stata abrogata dal d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che temporaneamente l'ha mantenuta in vita fino al 31 dicembre 1970. Poi è stata ripristinata dalla l. 30 apr. 1969, n. 153, in virtù della quale essa attualmente spetta agli assicurati iscritti nel regime generale per i lavoratori dipendenti e nelle quattro gestioni speciali anzidette, di qualunque età, che non prestino attività lavorativa subordinata e che possano fare valere 35 anni di anzianità assicurativa e 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria o figurativa. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
La pensione diretta d'invalidità privilegiata spetta quando l'invalidità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio: si richiede, cioè, un nesso causale diretto tra la causa invalidante e le finalità di servizio che sostanzialmente s'identificano con le mansioni di servizio, pur prescindendo da ogni riferimento topografico e cronologico, nel senso che può ricorrere l'esistenza delle finalità di servizio in prestazioni eseguite al di fuori del luogo normale di lavoro e anche oltre l'orario di lavoro.
La pensione privilegiata di riversibilità spetta quando la morte del congiunto assicurato sia in rapporto causale diretto con le finalità di servizio.
Il diritto a pensioni privilegiate, sia dirette che di riversibilità, si può conseguire a condizioni più favorevoli rispetto a quelle richieste per le pensioni ordinarie d'invalidità e di riversibilità e precisamente si richiede:
- che alla data in cui si è determinato lo stato d'invalidità o si è verificata la morte dell'assicurato sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'a. e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;
- l'inesistenza del diritto a prestazioni a carico della tutela infortunistica per lo stesso evento;
- la mancanza dei normali requisiti di a. e di contribuzione per il diritto a pensione ordinaria.
Una "pensione sociale" di 12.000 lire mensili, per 13 mensilità annue, è stata attribuita dalla l. 21 luglio 1965, n. 903, con decorrenza dal 10 gennaio 1965, ai titolari di pensione del regime generale per i lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per artigiani e per minatori ed estesa, poi, con la l. 22 luglio 1966, n. 613, ai titolari di pensione a carico della gestione speciale per gli esercenti attività commerciali. Questa pensione sociale ai pensionati è stata introdotta con funzione di finanziamento paritario delle gestioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti e autonomi. Infatti, essa non si aggiunge all'ammontare della pensione a carico delle suddette gestioni, in quanto le pensioni spettanti, anche quelle al trattamento minimo, sono diminuite dell'importo della pensione sociale, che è a carico di un apposito fondo istituito con la stessa l. n. 903 del 1965 e denominato "fondo sociale".
Una prestazione, denominata anch'essa "pensione sociale", di 12.000 lire mensili, per 13 mensilità annue, ma con funzione di sostentamento individuale e con destinazione a tutti i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito è stata introdotta dalla l. 30 aprile 1969, n. 153, a carico di un'apposita gestione autonoma del fondo sociale. Questa pensione sociale sostituisce l'assegno mensile di assistenza in favore dei mutilati e degl'invalidi civili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del 65° anno di età.
La pensione sociale ai pensionati è rimasta invariata nell'originaria misura di 156.000 lire annue: cioè 12.000 lire al mese per 13 mensilità annue; quella, invece, spettante ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, ai mutilati e agl'invalidi civili, è passata da 12.000 lire mensili a 46.800 lire mensili, sempre per 13 mensilità annue, a decorrere dal 10 gennaio 1976, seguendo le tappe evolutive risultanti dalla tab. 1.
La dinamica dei miglioramenti economici pensionistici si è sviluppata attraverso questi principali fattori di progresso: l'elevazione del coefficiente di rivalutazione delle pensioni, la maggiorazione dei trattamenti minimi, la perequazione automatica delle une e degli altri, l'introduzione della pensione retributiva.
Il coefficiente di rivalutazione delle pensioni, che era stato fissato dall'art. 9 l. 4 aprile 1952, n. 218, in 45 volte l'importo della pensione base, è stato elevato a 72 volte dall'art. 1 l. 12 agosto 1962, n. 1338 e a 86,4 volte dall'art. 15 l. 21 luglio 1965, n. 903.
La perequazione automatica delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è stata introdotta dalla l. n. 903 del 1965 adottaudo come parametro per l'adeguamento la misura dell'avanzo di gestione, sostituito adesso (con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno) dalle variazioni dell'indice del costo della vita; con la stessa decorrenza gl'importi delle pensioni sono, inoltre, maggiorati di una quota aggiuntiva (art. 10 l. 3 giugno 1975, n. 160).
L'importo mensile dei trattamenti minimi dal 1° gennaio 1976 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'ISTAT (art. 9, l. 3 giugno 1975, n. 160).
Dal 1° gennaio 1976 l'importo dei trattamenti minimi è passato da L. 55.950 a L. 66.950 mensili, e le pensioni di importo superiore al trattamento minimo hanno avuto un aumento percentuale del 6,90 e una maggiorazione di L. 18.096.
Il progresso più notevole nel regime pensionistico è stato realizzato col d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Esso ha introdotto un sistema di determinazione della misura della pensione - applicabile a tutte le pensioni del regime generale per i lavoratori dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 aprile 1968 - che garantisce con 40 anni di contribuzione effettiva e figurativa un importo annuo di pensione pari al 65% della retribuzione pensionabile e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità inferiori ai 40 anni. Tale sistema è stato portato avanti dalla l. 30 aprile 1969, n. 153 in modo da garantire, sempre con 40 anni di contribuzione effettiva e figurativa, un importo annuo pari al 74% e all'80% della retribuzione annua pensionabile per le pensioni aventi decorrenza successiva, rispettivamente, al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.
Un altro fattore molto importante di progresso dell'a. in esame è costituito dall'automaticità delle prestazioni, secondo cui i contributi che risultano dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono utili anche se non sono effettivamente versati. Essa è stata introdotta dall'art. 40, l. n. 153 del 1969 limitatamente al conseguimento del diritto alle prestazioni e poi estesa dall'art. 23 ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, aggiunto dalla legge di conversione n. 485 dell'11 agosto 1972, anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.
L'automaticità delle prestazioni, la perequazione automatica di esse e la pensione retributiva hanno completamente trasformato l'a. e l'hanno resa uno strumento di tutela veramente efficiente che supera vantaggiosamente i cosidetti regimi complementari che un tempo garantivano, ad alcune categorie privilegiate di lavoratori dipendenti, pensioni commisurate alla retribuzione.
Queste nelle linee generali le modificazioni più incisive e significative realizzate nel periodo considerato nella tutela previdenziale in esame. Ma è opportuno anche ricordare, tra le altre innovazioni, quelle relative alla possibilità di riscatto dei periodi soggetti ad a. e scoperti di contribuzione (art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338), del periodo di corso legale di laurea (art. 50, l. 30 apr. 1969, n. 153), e dei periodi di esclusione dall'obbligo assicurativo per superamento del limite di retribuzione mensile (art. 51, l. n. 153 del 1969); l'assegno ai lavoratori anziani licenziati da aziende industriali, diverse da quelle edili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1973: sostanzialmente un pensionamento anticipato di vecchiaia (art. 11, l. 5 novembre 1968, n. 1115); l'accreditamento dei contributi assicurativi omessi e prescritti in favore dei lavoratori dipendenti da aziende fallite o in crisi per eccezionali calamità naturali, mediante prelievo delle somme occorrenti dalle riserve delle rispettive gestioni (art. 39, l. n. 153 del 1969); la nuova collocazione dei crediti contributivi nell'ordine del privilegio generale sui mobili del debitore (art. 66, l. n. 153 del 1969); gli aumenti delle pensioni contributive (art. 3, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, nel testo modificato dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485); la nuova disciplina relativa all'obbligo delle a. s. nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e pulizia dei locali (d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403); il riordinamento della prosecuzione volontaria dell'a. obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi (d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432).
Un cenno a parte merita il divieto di cumulo tra retribuzione e pensione stabilito dall'art. 20 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, secondo cui, a decorrere dal 1° maggio 1968, non erano cumulabili con la retribuzione lorda e fino a concorrenza di essa: a) le pensioni di vecchiaia liquidate a carico del regime generale per i lavoratori dipendenti, con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, nonché quelle liquidate a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per gl'importi eccedenti le 15.600 lire mensili; b) le pensioni di vecchiaia a carico del regime generale per i lavoratori dipendenti con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968; c) le pensioni di anzianità liquidate ai sensi dell'art. 13 l. n. 903 del 1965. Le pensioni d'invalidità, comprese quelle privilegiate, erano ridotte di una quota pari a un terzo del loro ammontare. Queste disposizioni hanno avuto validità dal 1° maggio 1968 al 30 aprile 1969, in quanto il 1° maggio 1969 è entrata in vigore la l. 30 aprile 1969, n. 153, che modifica la precedente disciplina delle trattenute ai pensionati che lavorano: disciplina che, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 153 del 1969, è stata anche modificata, per gli effetti sui rapporti ancora 'pendenti, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 22 dicembre 1969, che ha dichiarato illegittime le norme della l. n. 238 del 1968 e del d.P.R. n. 488 del 1968, che vietavano il cumulo della pensione di vecchiaia con la retribuzione.
Attualmente la materia è disciplinata dall'art. 20, l. n. 153 del 1969, secondo cui, a decorrere dal 1° maggio 1969, i titolari di pensioni dirette a carico del regime generale e sue gestioni speciali e di pensioni di anzianità liquidate a norma dell'art. 13 della l. n. 903 del 1965, che lavorano, hanno diritto a mantenere della pensione l'importo del trattamento minimo e il 50% della somma eccedente tale trattamento, entro i limiti di un importo complessivo di L. 100.000 mensili.
Al finanziamento del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti si provvede, principalmente, con i contributi a carico della produzione (datori di lavoro e lavoratori) che, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1975, vengono elevati dal 20,10 al 21,50% della retribuzione, di cui il 14,70% a carico dei datori di lavoro e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1976 dal 21,50 al 23,50% di cui il 16,36% a carico dei datori di lavoro (art. 12, l. 3 giugno 1975, n. 160). Per gli oneri finanziari v. tab. 2.
Il concorso finanziario dello stato è imponente, particolarmente per il finanziamento del fondo sociale e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi: nel periodo 1969-75 esso è stato di 5170 miliardi a favore del fondo sociale e di 1225 miliardi, 120 miliardi, 96 miliardi, rispettivamente, a favore delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per i commercianti; nel complesso l'onere dello Stato ascende a 6611 miliardi (tabella A allegata alla l. 30 aprile 1969, n. 153). A decorrere dal 10 gennaio 1976 lo stato ha assunto a suo completo carico gli oneri finanziari gravanti sul fondo sociale (art.1, l. n. 153 del 1969).
Sul piano organizzativo sono da segnalare:
a) il nuovo sistema di versamento dei contributi INPS per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo delle pensioni e la semplificazione del versamento dei contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL (d.m. 5 febbraio 1969), con la precisazione che dal 1° gennaio 1975 la procedura di riscossione unificata dei contributi dovuti ai tre enti suddetti, a mezzo elenchi, è attuata già su tutto il territorio nazionale;
b) l'istituzione del casellario centrale dei pensionati presso l'INPS (d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388) per la cui realizzazione concreta si attendono le norme di attuazione;
c) il riordinamento degli organi di amministrazione dell'INPS (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639) con la creazione dei comitati provinciali e regionali con funzione di decisione, rispettivamente, in prima e in seconda istanza dei ricorsi amministrativi contro provvedimenti delle sedi concernenti le prestazioni; con la modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione, nel cui seno è prevalente la rappresentanza dei lavoratori, del Comitato esecutivo, di cui non fanno più parte i rappresentanti ministeriali, e del Collegio sindacale e con l'attribuzione al Consiglio di amministrazione del potere di proporre una terna di nominativi per la nomina del presidente.
In merito ai fondi speciali di categoria gestiti dall'INPS è da ricordare l'istituzione di due fondi per l'a. d'invalidità e vecchiaia, rispettivamente, del clero (l. 5 luglio 1961, n. 579) e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica (l. 5 luglio 1961, n. 580): fondi soppressi dalla l. 22 dicembre 1973, n. 903, che li ha fusi in un unico fondo denominato "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica".
Per tutti i fondi speciali sono intervenuti provvedimenti legislativi di miglioramento, rivalutazione e adeguamento delle pensioni.
Nel campo delle a. facoltative è stata istituita, presso l'INPS la "Mutualità pensioni", che ha lo scopo di gestire l'a. volontaria per la pensione alle casalinghe e alla quale possono iscriversi le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e non abbiano superato il 50° anno di età, nonché, senza limitazione di età, le persone già iscritte all'a. facoltativa per pensioni di invalidità e vecchiaia gestita dallo stesso INPS (l. 5 marzo 1963, n. 389, completata dalle norme di esecuzione di cui al d.P.R. 24 aprile 1964, n. 665).
L'attività di prevenzione e cura dell'invalidità svolta facoltativamente dall'INPS (v. tab. 3) è costituita prevalentemente dalle cure termali fornite sia attraverso convenzioni stipulate con stabilimenti di terzi, sia in 5 stabilimenti termali gestiti direttamente.
Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. - Di questa forma di tutela previdenziale gli aspetti più importanti, per gli sviluppi, realizzati nel periodo dal 1960 al 1975, sono tre: a) i miglioramenti nelle prestazioni tradizionali: indennità ordinaria e sussidio straordinario di disoccupazione; b) l'istituzione di trattamenti speciali per particolari categorie di lavoratori; c) il finanziamento dell'importo degli sgravi contributivi concessi per favorire nuovi investimenti. Per gli oneri finanziari relativi v. tab. 4.
Sotto il primo aspetto sono da segnalare: la l. 20 ottobre 1960, n. 1237 che eleva l'importo dell'indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione a 300 lire giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascuno dei familiari a carico a L. 120 giornaliere; il d.l. 29 marzo 1966, n. 129, convertito con modificazioni nella l. 26 maggio 1966, n. 310, che porta la misura dell'indennità e del sussidio, per tutti i lavoratori compresi gli agricoli, a 400 lire giornaliere e la l. 5 novembre 1968, n. 1115, che, per i familiari a carico, attribuisce a tutti i lavoratori aventi diritto all'indennità o al sussidio di disoccupazione, gli assegni familiari in luogo delle 120 lire giornaliere.
Caratterizzano il secondo aspetto:
- il trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo massimo di 180 giorni e nella misura di 2/3 della retribuzione, concesso dalla l. n. 1115 del 1968 (art.8) ai lavoratori, impiegati e operai, già occupati con rapporto a carattere continuativo per almeno 13 settimane o un trimestre alle dipendenze di imprese industriali, diverse da quelle edili, e licenziati per riduzione di personale o per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata; nei casi di crisi economiche settoriali o locali l'anzidetto trattamento speciale di disoccupazione può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del ministro per il Lavoro e la previdenza sociale (art. 4, l. 8 agosto 1972, n. 464);
- l'indennità integrativa giornaliera, per 60 giorni, pari alla differenza tra 1/3 della retribuzione media del lavoratore e l'indennità giornaliera di disoccupazione, concessa dalla l. 2 febbraio 1970, n. 12 ai lavoratori, impiegati e operai, licenziati da imprese edili e affini, anche artigiane, per riduzione di personale, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; qualora il licenziamento sia determinato da una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia - la cui sussistenza è dichiarata dal decreto ministeriale indicato dall'art. 3 della l. n. 1115 del 1968 - in luogo della suddetta indennità integrativa, è concessa un'indennità integrativa speciale, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione, pari al 60% della retribuzione media giornaliera;
- il trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno e pari al 60% della retribuzione, concesso dalla l. 8 agosto 1972, n. 457 ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro.
Quanto alla gestione dell'a. obbligatoria contro la disoccupazione, essa ha fatto da tramite per far fronte agli oneri finanziari connessi a tutti gli sgravi contributivi concessi, per favorire nuovi investimenti. Infatti, l'importo degli sgravi contributivi (concessi, rispettivamente, con il d.l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella l. 25 ottobre 1968, n. 1089; con il d.l. 5 luglio 1971, n. 429, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 1971, n. 589; con il d.l. 5 luglio 1971, n. 431, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 1971, n. 590 e con il d.l. 10 luglio 1972, n. 286, convertito con modificazioni nella l. 4 agosto 1972, n. 463) è stato posto a carico dell'a. in esame che, però, vi ha fatto fronte con un corrispondente apporto finanziario dello stato, rispettivamente, di 466.500 milioni, di 54 miliardi, di 221 miliardi e di 365 miliardi di lire.
Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. - Tutti i provvedimenti che interessano questa forma di tutela previdenziale, intervenuti nel periodo 1960-1975, hanno avuto per oggetto le prestazioni, in una duplice direzione: concessione di nuove prestazioni, miglioramento delle condizioni e della entità delle prestazioni economiche. Per il tipo di prestazione e gli oneri di spesa vedi tab. 5.
Nella prima direzione sono da segnalare:
- la l. 14 novembre 1963, n. 1540, che concede ai coloni e mezzadri assistiti in dipendenza di a. propria un'indennità giornaliera di 500 lire; ai familiari di assicurati, compresi i familiari di coloni e mezzadri, assistiti con ricovero, in luogo di cura o ambulatoriamente, un'indennità giornaliera di 250 lire; e a tutti gli assistiti che si trovino a fruire di prestazioni antitubercolari, sanitarie o economiche, nel corso del mese di dicembre, uno speciale assegno natalizio nella misura di 15.000 lire in favore degli assistiti per a. propria, maggiorato di 3.000 lire per ogni familiare a carico, e nella misura di 10.000 lire in favore degli assistiti in qualità di familiari a carico di lavoratore assicurato;
- la l. 12 marzo 1968, n. 234, che attribuisce agli assicurati fruenti delle prestazioni a carico dell'a. obbligatoria contro la tubercolosi, il diritto, per sé e per i familiari a carico, all'assistenza sanitaria per tutto il periodo in cui ai lavoratori stessi sono erogate le prestazioni antitubercolari: l'assistenza sanitaria è prestata dall'ente gestore dell'a. contro le malattie presso il quale, da ultimo, gli assicurati sono stati iscritti; l'onere di spesa è a carico dell'a. obbligatoria contro la tubercolosi per la parte non spettante in base all'a. contro le malattie;
- la l. 14 dicembre 1970, n. 1088 che concede, dopo il normale periodo biennale di godimento dell'indennità post-sanatoriale, un assegno di cura o di sostentamento per altri due anni, nella misura di 240 mila lire annue, pagabile in rate mensili posticipate, agli assistiti la cui capacità di guadagno sia ridotta di almeno due terzi per effetto o in relazione alla malattia tubercolare; perdurando la quale riduzione l'assegno è rinnovabile per altri due anni.
Nella seconda direzione sono da segnalare:
- la l. 14 novembre 1963, n. 1540 che eleva l'indennità giornaliera da 300 a 500 lire e l'indennità post-sanatoriale da 700 a 1.000 lire giornaliere per gli assicurati e da 300 lire per i primi sei mesi e 200 lire per i sei mesi successivi a 500 lire giornaliere per un anno a favore dei familiari;
- la l. 12 marzo 1968, n. 234 che maggiora tutte le prestazioni economiche (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale e assegno natalizio) del 30% a decorrere dal 1° gennaio 1968;
- la l. 14 dicembre 1970, n. 1088 che parifica per i primi 180 giorni di ricovero o di cura ambulatoriale l'indennità giornaliera per gli assicurati all'indennità di malattia che sarebbe spettata in caso di malattia comune con un minimo di 1.200 lire giornaliere, nella quale misura minima l'indennità giornaliera spetta, dopo il suddetto trattamento, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale; eleva l'indennità post-sanatoriale a 2.000 lire giornaliere e per 24 mesi anziché per un anno e l'assegno natalizio a 25.000 lire in favore degli assistiti per a. propria e a 15.000 lire in favore degli assistiti in qualità di familiari a carico di lavoratore assicurato.
Nel campo della lotta contro la tubercolosi in generale è da segnalare che la legge n. 1088 del 1970 maggiora anche la misura del sussidio giornaliero spettante a titolo di assistenza durante e dopo il ricovero ai cittadini non abbienti il cui reddito imponibile sia inferiore a 960.000 lire annue, colpiti da tubercolosi e assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari. La misura di tale assegno è così fissata: durante il ricovero, 700 lire giornaliere più la maggiorazione di 200 lire per il coniuge, per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico e per ciascun genitore o equiparato a carico; successivamente a un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno, 1.300 lire giornaliere per i capi famiglia più le maggiorazioni come sopra e 650 lire giornaliere per i non capi famiglia.
Cassa integrazione guadagni degli operai lavoranti a orario ridotto. - Questo strumento di tutela, sorto per le particolari contingenze del mercato del lavoro nell'industria nelle condizioni economico-sociali dell'immediato dopoguerra, ha manifestato la sua validità a sostegno dei settori produttivi dell'industria in periodo di crisi, mediante il mantenimento del rapporto di lavoro e la garanzia al personale di un adeguato trattamento parzialmente sostitutivo della retribuzione perduta. Il sistema, quindi, è stato esteso ad altri settori di attività.
Così, con la l. 3 febbraio 1963, n. 77 s'istituisce in seno alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria una Gestione speciale per gli operai dell'edilizia al fine di concedere l'integrazione salariale agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini che, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costrette a sospendere il lavoro o a lavorare a orario ridotto. I benefici della suddetta legge n. 77 del 1963 vengono poi estesi agli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei: (l. 6 dicembre 1971, n. 1058).
Altra Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole viene istituita presso l'INPS con la l. 8 agosto 1972, n. 457 per la concessione di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.
La l. 20 maggio 1975, n. 164, nell'intendimento di garantire il salario, concede agli operai dipendenti da imprese industriali, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, un'integrazione salariale: a) ordinaria, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato; b) straordinaria, per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale, per 3 mesi consecutivi prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino a un massimo complessivo di 12 mesi se ordinaria; fino a un massimo di 6 mesi nei casi di crisi economiche settoriali o locali. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, dopo il primo anno, la proroga è disposta per periodi non superiori a 6 mesi, mediante decreto interministeriale nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3 della l. 5 novembre 1968, n. 1115.
I periodi per i quali è concessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili, di ufficio, per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura di essa fino a un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore e sono equiparati ai periodi di effettiva prestazione lavorativa ai fini del diritto all'assistenza sanitaria. Per gli importi annui di spesa v. tab. 6.
Lo stato ha contribuito al finanziamento della Cassa integrazione con 20 miliardi all'anno dal 1969 e tale misura di concorso è prevista anche per gli anni successivi al 1975.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie. - In questo settore si notano, nel periodo 1960-1974 la prosecuzione dell'espansione soggettiva della tutela (v. tab. 7), l'inizio di una razionalizzazione del sistema con tendenza all'unificazione delle modalità, condizioni e limitazioni nella concessione delle prestazioni sul modello della disciplina vigente nel settore industriale e da ultimo un processo ancora in atto di profonda trasformazione. Per gli oneri di spesa v. tab. 8.
Nel campo del lavoro subordinato: l'obbligo d'iscrizione all'INAM è previsto dal d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 per i lavoratori dipendenti dall'ENEL; l'obbligo dell'a. contro le malattie è esteso ai religiosi e alle religiose che prestano attività lavorativa presso terzi, con la l. 24 giugno 1966, n. 535; l'assistenza sanitaria è garantita ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri con le l. 12 marzo 1968, n. 233 e 2 maggio 1969, n. 302. Agli assicurati fruenti delle prestazioni a carico dell'a. contro la tubercolosi è concesso il diritto, per sé e per i familiari a carico, all'assistenza sanitaria contro le malattie per tutto il periodo in cui ai lavoratori stessi sono erogate le prestazioni antitubercolari (l. 12 marzo 1968, n. 234).
Nel campo del lavoro autonomo: l'a. obbligatoria contro le malattie è estesa agli esercenti attività commerciali con la l. 27 novembre 1960, n. 1397, completata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 28 febbraio 1961, n. 184; e in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose con la l. 28 luglio 1967, n. 669; tutela estesa, poi, con la l. 18 marzo 1968, n. 338, alle sorelle conviventi e a carico degl'iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di età.
Per la tutela della salute dei pensionati va segnalata l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione con la l. 27 febbraio 1963, n. 260; ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, con la l. 29 maggio 1967, n. 369; nonché agli esercenti attività commerciali con la legge 22 luglio 1966, n. 613, e infine ai titolari di pensione sociale e ai loro familiari conviventi a carico con l'art. 2 bis del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, aggiunto dalla legge di conversione dell'11 agosto 1972, n. 485.
È stata affidata all'INAM l'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili della guerra (l. 2 ottobre 1971, n. 944).
A decorrere dal 1° luglio 1963, ai lavoratori agricoli nonché ai loro familiari a carico sono estese tutte le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori subordinati; a decorrere dal 1° luglio 1964 è estesa ai coloni e mezzadri l'assistenza farmaceutica (l. 26 febbraio 1963, n. 329).
A decorrere dal 1° gennaio 1971 per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, iscritti all'INAM, il periodo di 2 mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere viene elevato a 6 mesi (l. 24 novembre 1970, n. 966).
Miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche in favore dei lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati giornalieri di campagna e assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, sono disposti con la l. 8 agosto 1972, n. 457, la quale, tra l'altro, prevede che le prestazioni debbono essere corrisposte ai lavoratori agricoli suddetti secondo le norme, i limiti e le modalità in vigore per gli operai dell'industria.
Nel settore sono in corso radicali trasformazioni. È all'esame del Parlamento un progetto di legge d'iniziativa governativa per l'istituzione di un servizio sanitario nazionale, che deve garantire a tutta la popolazione l'assistenza sanitaria preventiva, curativa e riabilitativa. Intanto, con il d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386, a titolo di avvio alla riforma sanitaria, viene disposto il trasferimento alle Regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue aziendali: trasferimento divenuto operativo dal 1° gennaio 1975; è, inoltre, previsto lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP, dell'ENPALS, e delle federazioni delle casse mutue artigiani, commercianti e coltivatori diretti attraverso un decreto del presidente della Repubblica. Al compimento del biennio dalla data di questo provvedimento sono estinti tutti gli enti e le gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico. Le funzioni e le strutture degli enti estinti dovranno essere ripartite, secondo la rispettive competenze, tra lo stato, le regioni e gli altri enti territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.
Con decreti del presidente della Repubblica del 1° luglio 1975 sono stati sciolti i Consigli di amministrazione degli enti sopra indicati a decorrere dal 20 luglio 1975 e nominati commissari straordinari per la temporanea gestione di essi.
Lo stato ha contribuito all'assistenza sanitaria:
- con 3 miliardi di lire all'anno in favore dell'INAM, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, per i miglioramenti nelle prestazioni, a favore dei lavoratori agricoli, previsti dalla l. 26 febbraio 1963, n. 329,
- con 500 milioni di lire all'anno per l'assistenza di malattia estesa, con la l. 28 luglio 1967, n. 669, ai sacerdoti di culto cattolico e ai ministri delle altre confessioni religiose;
- con un contributo straordinario di 476 miliardi di lire, in rate annuali nel 1967,1968 e 1969, per il ripianamento delle gestioni INAM, Federazione nazionale casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ENPAS e Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano (d.l. 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella l. 23 dicembre 1967, n. 1243);
- con l'aumento, a decorrere dall'esercizio finanziario 1968, del contributo annuo a favore delle gestioni dell'a. contro le malattie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti di altro contributo integrativo di L. 1.500 annue per ogni unità assistibile, fino alla concorrenza complessiva annua di 18 miliardi di lire;
- con un contributo straordinario, nel 1968, di 3600 milioni di lire e a decorrere dal 1969 con un contributo annuo di 4500 milioni di lire per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (l. 12 marzo 1968, n. 233 e 2 marzo 1969, n. 302);
- con un contributo di 25 miliardi nel 1972 e di 60 miliardi all'anno per gli anni successivi per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale (art. 2 bis d.l. 30 giugno 1972, n. 267, aggiunto dalla legge di conversione dell'11 agosto 1972, n. 485);
- con un contributo straordinario, nel 1974, di 2700 miliardi per il ripianamento dell'esposizione debitoria, per assistenza ospedaliera, degli enti mutualistici verso enti ospedalieri e altri istituti di ricovero pubblici e privati (d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386).
Bibl.: M. Persiani, Il sistema giuridico della previdenza sociale, Padova 1960; A. Venturi, I fondamenti scientifici della sicurezza sociale, Milano 1961; U. Chiappelli, l'assicurazione sociale di malattia, ivi 1969; G. Cannella, Corso di diritto della previdenza sociale, ivi 1970; Nuovo trattato di diritto del lavoro diretto da L. Riva Sanseverino e G. Mazzoni, vol. III, Padova 1972; M. Persiani, Lezioni di diritto della previdenza sociale, 2 voll., ivi 1974; R. Campopiano, La previdenza sociale, Roma 1975; G. Cannella, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Milano 1975.
Rassegna di giurisprudenza sulle forme di tutela previdenziale gestite dall'INPS (1942-1966), 2 voll., Roma 1968.
Raccolte di leggi: G. Cannella, S. Fazio, Codice delle leggi sulla previdenza sociale, 2 voll., Padova 1965-66; id., Prima appendice di aggiornamento, ivi 1973; Codice del lavoro, vol. III, Roma 19752.
Riviste specializzate: Previdenza sociale (pubblicata a cura dell'INPS); Rivista degli infortuni e delle malattie professionali (a cura dell'INAIL); La rivista italiana di previdenza sociale. I problemi della sicurezza sociale (a cura dell'INAM); La previdenza sociale nell'agricoltura (a cura del Servizio centrale per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura); Rassegna del lavoro (a cura del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale); ENPAS (rivista della Previdenza e dell'assistenza per i dipendenti statali); ENPDEDP (a cura dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico); L'INADEL (a cura dell'Istituto naz. assistenza dipendenti enti locali).