ASSOCIAZIONE per delinquere (V, p. 55)
Il codice penale del 1930 ha innovato sostanzialmente la disciplina giuridica del delitto di associazione per delinquere. Il delitto è previsto nell'art. 416 (titolo V, Dei delitti contro l'ordine pubblico). Il fatto consiste nell'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Il codice precedente richiedeva il numero di cinque persone ed elencava tassativamente i delitti che gli associati si proponevano di commettere.
La legge distingue tra coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione e coloro che soltanto partecipano all'associazione stessa: i primi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni, i secondi con la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se il numero degli associati è di dieci o più, la pena è aumentata. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.
La condanna per il delitto di associazione per delinquere importa l'applicazione di una misura di sicurezza.