ATIMIA (gr. ἀτιμία)
L'atimia, cioè il bando che metteva fuori della legge il cittadino reo, colpiva per varie ragioni, privando dei diritti fondamentali civili. Potevano essere punite con questa pena molte categorie di colpevoli. Il traditore era colpito d'infamia che si estendeva sino ai discendenti diretti, legittimi e naturali, subiva la totale confisca dei beni, non poteva sedere nei pubblici consessi, non poteva ricoprire magistrature né parlare al popolo, era colpito, come teste, d'incapacità, la quale si estendeva alle funzioni religiose e ai cori; non poteva entrare in alcuni luoghi pubblici, doveva essere sepolto fuori del territorio del suo paese. L'atimia colpiva anche chi tentava di rovesciare la democrazia o di favorire la tirannia; gli assassini; i ladri; i magistrati corrotti e i loro corruttori; i testimonî per tre volte convinti di falso; i disertori; coloro che, per viltà, mancavano in battaglia ai loro doveri di soldato; i falsi giudiziarî; i falsi di stato civile; la ribellione ai genitori o a chi ne teneva le veci; il giudice che denegava giustizia; l'araldo che faceva false dichiarazioni; i mariti che tollerarano la moglie adultera; gli oziosi; il depositario disonesto, e altre categorie di colpevoli di minore importanza, su cui si fanno molte discussioni. Il contribuente renitente, o chi era comunque debitore del pubblico tesoro, era colpito da una incapacìtà temporanea ad esercitare i diritti di cittadino, e dopo un certo termine veniva colpito dalla confisca dei beni. Se i beni erano sufficienti per pagare debiti e multe, il cittadino, finita l'atimia, diveniva automaticamente di nuovo fornito di tutti i suoi diritti, cioè ἐπίμος; se non bastavano restava sotto l'atimia sino a che non pagava, e la stessa condizione si trasmetteva agli eredi.
L'accusatore che falliva nell'accusa, il cittadino che faceva ripetutamente al popolo proposte illegali, e altre categorie di colpevoli erano poi passibili di atimie parziali: l'accusatore nel caso predetto non poteva più in avvenire intentare simili azioni; il proponente d'illegalità non poteva più fare proposte al popolo; i colpevoli di reati di malcostume non potevano tenere certe magistrature né parlare in pubblico, e così per molte altre categorie di speciali limitate incapacità. Il cittadino colpito da atimia parziale o totale doveva osservarla, e se tentava di eluderla era soggetto a processi e a prigione. La riabilitazione era assai difficile, richiedeva, per essere votata, un'autorizzazione generica che raccogliesse 6000 voti favorevoli, e si faceva solo talvolta per ragioni politiche in caso di amnistia generale e anche per l'assoluta necessità di avere soldati.
Bibl.: Fonte principale è Andocide, De Myst., 73-76; per le altre fonti cfr. Busolt-Swoboda, Griechische Staatskunde, II, Monaco 1926, p. 950 e n. 3 pp. segg.; Caillemer, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiq. grecques et romaines, I, p. 521; Beauchet, Histoire du droit privé de la Rép. Athén., Parigi 1897; Thalheim, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl. der class. Altertumswiss., II, col. 2109; Swoboda, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Roman, Abt., 1905, p. 149 segg.; P. Usteri, Ächtung und Verbannung im griech. Recht, Berlino 1903.