atipico
Termine con il quale si fa riferimento all’insieme dei rapporti di lavoro diversi da quello del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (lavoro tipico). Il lavoro a., dunque, comprende realtà lavorative ampiamente variegate e una vasta categoria di forme occupazionali contraddistinte da profonde differenze, in relazione, per es., alla tipologia e alla durata del rapporto di lavoro e alla protezione dell’impiego (➔ EPL).
A partire dagli anni 1990, numerosi interventi legislativi hanno attenuato la rigidità della disciplina sul lavoro subordinato, riconoscendo spazio a una serie di rapporti, anche subordinati, ma tuttavia sottratti a interi blocchi della disciplina della subordinazione, con la mediazione della contrattazione collettiva. L’intervento legislativo che ha di fatto sancito la nascita dell’espressione lavoro a. è la l. 196/1997 (cosiddetto pacchetto Treu), che ha profondamente modificato la precedente normativa a tale riguardo, anche con l’introduzione di nuovi strumenti e incentivi per favorire l’occupazione; in seguito a questa riforma, si è infatti assistito a una forte diffusione del lavoro atipico. Ulteriori modifiche alla disciplina e l’introduzione di innovazioni nel lavoro a. sono avvenute attraverso la cosiddetta legge Biagi (➔ Biagi, legge).
Le principali forme di lavoro a. sono il lavoro a tempo determinato, il lavoro temporaneo-interinale (➔ interinale) e il lavoro a tempo parziale (➔ part time).
Rapporto di lavoro subordinato, cui è apposto un termine di scadenza, che può essere definito da una data precisa o dal venir meno delle condizioni che hanno dato vita al contratto. Riconosciuto nell’ordinamento italiano con la l. 230/1962, tuttora vigente, l’ammissibilità di tale forma di impiego è stabilita solo in via residuale ed eccezionale, definendosi quindi di fatto la tipicità del contratto a tempo determinato. La l. 56/1987 ha portato a un significativo ampliamento della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine, attraverso la delega alla contrattazione collettiva di ipotesi aggiuntive di contratto a termine. Il pacchetto Treu ha ampliato i margini di tolleranza fra la scadenza del contratto e la continuazione della prestazione lavorativa, e innovato l’impianto sanzionatorio, andando di fatto verso una promozione di questa forma contrattuale. Ulteriori modifiche alla disciplina sono state apportate dal d. legisl. 368/2001, integrato successivamente dalla l. 247/2007 e dalla l. 133/2008.
Si tratta di un rapporto triangolare fra lavoratore, datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa, basato su un contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (impresa fornitrice) pone lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti a tempo determinato o indeterminato, a disposizione di un’impresa (impresa utilizzatrice) per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Introdotto dal pacchetto Treu, il lavoro interinale è stato abolito dalla legge Biagi, che lo ha sostituito con la somministrazione di lavoro, mentre l’azienda di lavoro interinale è stata sostituita dall’agenzia per il lavoro (➔), rimanendo tuttavia valido lo schema triangolare fra somministratore (agenzia per il lavoro), lavoratore e impresa utilizzatrice. Nel caso di somministrazione di lavoro, l’assunzione dell’impresa fornitrice poteva essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (staff leasing), ma quest’ultima possibilità è stata abrogata dalla l. 247/2007.
Rapporto di lavoro subordinato a orario ridotto rispetto a quello standard fissato dai contratti collettivi. La diminuzione dell’orario di lavoro può essere di tipo orizzontale, con decremento dell’orario normale giornaliero, o di tipo verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, oppure di tipo misto, con una combinazione tra part time orizzontale e verticale. Il lavoratore part time ha diritto alla parità di trattamento rispetto a quello a tempo pieno. Fanno parte, infine, del fenomeno del lavoro a. forme intermedie fra il lavoro subordinato e quello autonomo. Tali forme si configurano sul modello del contratto di collaborazione a progetto (COCOPRO), introdotto dalla legge Biagi con l’obiettivo di limitare l’utilizzo scorretto, spesso slegato da effettive esigenze produttive, delle collaborazioni coordinate continuative (COCOCO). A tal fine, viene esplicitamente chiarito che i contratti di collaborazione a progetto possono essere utilizzati solo se basati su un progetto o un programma di lavoro, da portare a termine con autonomia, in funzione del risultato e del coordinamento fra committente e collaboratore. Per alcuni aspetti legati alla regolamentazione del rapporto di lavoro, al trattamento fiscale e a quello previdenziale, la disciplina è in parte simile a quella prevista per i lavoratori dipendenti.