Atto Unico Europeo (AUE; Single European Act, SEA)
Atto Unico Europeo (AUE; Single European Act, SEA) Documento sottoscritto a Bruxelles il 28 febbraio 1986 per realizzare il programma di mercato unico (Single Market Programme, SMP). Con esso gli Stati membri della Comunità si impegnarono a completare, entro la fine del 1992, il mercato interno, come «spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali», chiamate le quattro libertà. L’AUE rappresentò la prima revisione del Trattato che istituisce la Comunità Europea (1957) ed entrò in vigore, nonostante l’iniziale opposizione da parte del governo britannico, il 1° luglio 1987, in seguito alle ratifiche parlamentari di tutti i Paesi membri. Con la sua sottoscrizione importanti modifiche furono apportate alle regole di funzionamento delle istituzioni europee.
L’AUE ha introdotto importanti cambiamenti nelle regole di funzionamento delle istituzioni europee, quale il voto a maggioranza qualificata. Si trattò di un rilevantissimo mutamento delle procedure decisionali della UE, relativamente alle questioni del mercato unico, che si basarono, da quel momento in poi, sulla maggioranza dei voti dei singoli Paesi e non più ‒ come era avvenuto in passato ‒ sull’unanimità. Poiché questa aveva bloccato in numerose occasioni varie iniziative d’integrazione in Europa, come riconosciuto da molti, il voto a maggioranza costituì un passo decisivo verso il trasferimento di sovranità dagli Stati membri alla UE, costituendo parte del cosiddetto «nuovo approccio» per la liberalizzazione delle barriere tecniche.
L’AUE istituì il principio della libera circolazione dei capitali all’interno della UE, che fu successivamente sostanziato da una serie di direttive culminanti, alla fine degli anni 1980, con l’eliminazione di tutte le rimanenti restrizioni ai flussi di capitale tra i residenti della UE.
L’AUE portò infine a espandere le competenze della Comunità in nuove aree, concernenti in particolare l’ambiente, la coesione sociale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
In tema di tutela ambientale, su cui già il Trattato del 1957 aveva definito alcune competenze comunitarie, l’AUE aggiunse 3 nuovi articoli che riconoscono alla Comunità ulteriori poteri di intervento per salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente.
Fu anche introdotta una competenza comunitaria in tema di coesione economica e sociale, per la formulazione di politiche in grado di mitigare gli effetti della creazione del mercato interno e ridurre il divario tra le diverse Regioni, nell’ambito del principio di sussidiarietà.
Infine, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, è rilevante l’attuazione di programmi quadro pluriennali, che, secondo quanto previsto dall’AUE, il Consiglio deve adottare all’unanimità, con l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e favorirne la competitività internazionale.