ATTO
Atto d'accusa (V, p. 294). - La nuova legislazione processuale penale ha completamente abolito l'atto d'accusa previsto e regolato dal codice di procedura penale del 1865 e da quello del 1913.
Secondo le disposizioni del codice del 1865 l'atto d'accusa, compilato dal procuratore generale presso la Corte d'appello, era consecutivo alla sentenza di rinvio a giudizio pronunciata dalla sezione d'accusa che aveva compiuto l'istruzione formale per reati di competenza della Corte d'assise. Praticamente l'atto d'accusa si risolveva quindi in un inutile doppione della sentenza di rinvio a giudizio. Il codice del 1913 ha perciò soppresso l'atto d'accusa nel caso d'istruzione formale per reati di competenza della Corte d'assise, mentre invece lo ha previsto per casi d'istruzione sommaria compiuta dal procuratore generale, quando questi si fosse sostituito al procuratore del re rispetto a reati di competenza della corte d'assise, per i quali era ammessa la citazione diretta dell'imputato. Il codice vigente ha abolito anche in questo caso l'atto d'accusa, ritenendo sufficiente la richiesta del decreto di citazione a giudizio che il procuratore del re o il procuratore generale, dopo l'istruzione sommaria, chiede al presidente della Corte d'assise.
Si è accennato alla sezione d'accusa. Essa in ciascuna corte o sezione territoriale di Corte d'appello è composta di cinque membri di cui tre votanti. Ci possono anche essere membri supplenti. Tanto i membri effettivi quanto quelli supplenti possono far parte anche delle altre sezioni della Corte d'appello. Il presidente può avere il grado di presidente di sezione d'appello o essere il consigliere più anziano tra i componenti la sezione d'accusa.
In base al codice del 1913 la sezione d'accusa giudicava sui risultati dell'istruzione formale per reati di competenza della corte d'assise, istruzione compiuta normalmente dal giudice istruttore. In via eccezionale, però, al giudice istruttore poteva essere sostituito il consigliere delegato della sezione d'accusa quando questa avesse avocato a sé mediante ordinanza l'istruzione formale, su richiesta del procuratore generale. Il medesimo conferimento di funzioni istruttorie al consigliere delegato avveniva quando la sezione d'accusa ordinava una più ampia istruzione prima di decidere sulla sentenza di rinvio a giudizio e quando veniva riaperta un'istruzione ed esercitata la facoltà di avocazione. La sezione d'accusa giudicava anche sugli appelli proposti contro ordinanza o sentenza del giudice istruttore o del consigliere delegato. Decideva pure sulle eccezioni d'incompetenza per territorio, dava parere in tema di liberazione condizionale, deliberava in materia di estradizione.
Secondo la legislazione processuale vigente, l'istruzione formale per reati di competenza della Corte d'assise e del tribunale è compiuta dal giudice istruttore. In via eccezionale, però, la sezione istruttoria (nuova denominazione della sezione d'accusa) presso la Corte d'appello può essere investita di un'istruzione quando il procuratore generale si vale della disposizione dell'articolo 234 capov. cod. proc. pen., per cui egli può con provvedimento insindacabile, prima della sentenza che chiude l'istruzione formale o prima del decreto di citazione se si procede con istruzione sommaria, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria, e nel caso previsto dall'art. 392,2° capov. cod. proc. pen., per cui il procuratore generale può avocare a sé l'istruzione sommaria e rimettere gli atti alla sezione istruttoria. Quando ciò avviene, la sezione istruttoria conferisce le funzioni di giudice istruttore a uno dei suoi componenti (consigliere delegato), il quale ha tutte le attribuzioni del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti.
La sezione istruttoria è giudice dei risultati di questa istruzione, tanto se si tratta di reati di competenza della Corte d'assise, quanto se si tratta di reati di competenza inferiore, connessi, p. es., a un reato di competenza superiore. La sezione è giudice di appello contro ordinanze o sentenze del giudice istruttore e contro ordinanze o sentenze del consigliere o giudice delegato; alla sezione istruttoria spettano pure competenze speciali, come, p. es., il conferimento dell'esecutorietà alle rogatorie che provengono dall'estero e la decisione in tema di estradizione.