autonomia patrimoniale
Grado di separazione del patrimonio di un soggetto di diritto, diverso da una persona fisica, rispetto a quello di altri soggetti e, in particolare, dei suoi associati, amministratori o fondatori. Il patrimonio di quel soggetto, detto patrimonio autonomo, indica la totale o parziale insensibilità del patrimonio stesso alla soddisfazione dei creditori dei singoli membri. Ha una funzione di garanzia dei creditori dell’ente, perché isola il suo patrimonio da quello dei suoi membri e assicura una compartimentazione dei rischi delle diverse attività economiche. L’a. di enti dotati di personalità giuridica si dice perfetta quando sussiste un’insensibilità completa del patrimonio autonomo nei confronti dei creditori dei singoli membri e, allo stesso modo, anche un’insensibilità del patrimonio personale dei singoli membri per i debiti contratti dalla persona giuridica. Alternativamente, si parla di a. imperfetta perché, pur non potendo i creditori dei singoli membri aggredire i beni imputati all’ente, i creditori dell’ente possono aggredire il patrimonio dei singoli membri e soddisfare su di esso il proprio credito. Godono di a. p. perfetta le società di capitali e a responsabilità limitata, le fondazioni e le associazioni riconosciute.