Autorita di vigilanza sulle fondazioni bancarie
Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie Autorità pubblica, prevista dall’art. 2, co. 1°, della l. 461/1998, avente il compito di controllare l’operato delle fondazioni bancarie. In particolare, all’A. sono affidate le seguenti competenze: autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione delle fondazioni; determinare, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato a un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investimento patrimoniale delle fondazioni stesse; approvare le modificazioni statutarie delle fondazioni; emanare atti di indirizzo di carattere generale; effettuare ispezioni presso le fondazioni e stabilire le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci. Le funzioni dell’A. sono esercitate in via transitoria dal ministero dell’Economia e delle Finanze.