autotutela
Capacità di farsi giustizia da sé, riconosciuta dalla legge alla pubblica amministrazione e ai privati in alcuni casi eccezionali. In particolare, il potere di a. viene concesso e garantito a ogni organo stabilito dalla legge e, in termini generali, a ogni ente pubblico, per risolvere un conflitto di interessi presente o futuro. In generale, con il potere di a. è possibile sindacare la validità degli atti posti in essere e produrre effetti incidentali sugli atti medesimi con la ratio di garantire la tutela dell’interesse pubblico. Rientrano nel potere di a. la capacità di sospensione, la rimozione degli effetti, la revoca, la proroga e così via.
L’a. svolge un ruolo molto importante in ambito tributario. Infatti, se l’amministrazione tributaria commette un errore, che causa un danno ingiustificato al contribuente, essa dispone del potere di annullare o di correggere, autonomamente o su istanza di parte, l’atto illegittimo compiuto.