AVOGADORI
. Secondo le antiche cronache, gli avogadori del comune furono creati, a Venezia, sotto il dogado di Sebastiano Ziani, con l'incarico di sostenere le ragioni pubbliche nei processi civili e penali. Erano tre, e il loro ufficio durava 16 mesi. In progresso di tempo la loro importanza divenne sempre maggiore giacché essi assunsero funzioni di controllo su tutta la vita non soltanto giudiziaria, ma anche costituzionale veneziana. Essi anzitutto portavano l'accusa al Maggior Consiglio contro i membri di questa precipua assemblea veneziana, e avevano diritto d'interrogare i membri della Signoria, che erano obbligati a rispondere ai loro quesiti. Potevano poi, con atto chiamato intromettere, sospendere l'esecuzione di ogni decreto o parte, deliberato dal Maggior Consiglio, che ritenessero pregiudizievole al bene pubblico; e potevano opporsi alla presa di possesso di cariche, o impedirne l'esercizio, sinché i titolari non si fossero purgati di qualche addebito loro contestato. Potevano inoltre ammonire i magistrati e sottoporli ad ammende. L'autorità loro riservata era così cospicua, che nessuna risoluzione poteva esser presa validamente dal Maggior Consiglio o dal Senato, quando non fosse presente almeno un avogadore del comune. Essi inoltre conservavano per debito d'ufficio tutti gli ordini del Maggior Consiglio, e i secreta dei Pregadi o Senato; il che permetteva loro di rammentare nelle riunioni di tali assemblee i decreti precedenti e di ordinarne l'osservanza.
Funzioni così delicate esigevano negli avogadori alta esperienza e autorità; e perciò erano scelti per tale carica personaggi già esperti nei pubblici negozî. D'altra parte, per impedire che tali poteri fossero adoperati allo scopo di accrescere l'autorità dogale, la gelosa politica veneziana escludeva dalla carica di avogadore i figli e i fratelli del doge. Anche sugli avogadori veniva esercitato un severo controllo, in primo luogo dal Consiglio dei dieci, e poi dai capi della quarantia criminale, i quali potevano richiamarli all'esercizio delle loro funzioni, qualora li trovassero negligenti, e anche deferirli alla quarantia per farli punire, nei casi più gravi.
Bibl.: G. Contareni, De rep. Venetorum, Leida 1628 (1ª edizione: De magistratibus et republica venetorum, Parigi 1543); A. Pertile, Storia del diritto italiano, Torino 1896-1902, 2ª ed., II, i, p. 264 segg.