avvalimento
avvaliménto s. m. – Istituto di derivazione comunitaria, che trova il suo ambito di applicazione nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il quale si consente a un’impresa di concorrere a una gara, pur essendo priva dei requisiti di ordine economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Con l’a. un’impresa che non partecipa alla gara (impresa ausiliaria) mette a disposizione di altra impresa (impresa avvalente) i mezzi necessari all’esecuzione del contratto dei quali la seconda è sprovvista. La finalità dell’istituto dell’a. è quella di consentire la massima partecipazione alle gare pubbliche indette per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture attraverso l’utilizzo dei requisiti di capacità dei soggetti terzi disposti a prestarli da parte di soggetti che ne sono sforniti. L’origine dell’istituto dell’a. è nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che con sentenze emesse negli anni Novanta del secolo scorso ha ritenuto di consentire a un’impresa facente parte di un gruppo o holding di partecipare a una gara utilizzando requisiti e capacità di una società controllata non partecipante alla gara stessa. In seguito, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE hanno disciplinato espressamente l’istituto; in attuazione delle suddette direttive, l’a. è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 163/2006, che lo disciplina all’art. 49. La normativa interna (arricchitasi anche con l’emanazione del d.p.r. 207/2010) è assai più analitica di quella europea e richiede la presentazione in sede di gara della documentazione idonea a dimostrare l’effettiva disponibilità da parte dell’impresa avvalente dei mezzi prestati dall’impresa ausiliaria. È prevista anche la stipulazione di un apposito contratto di a., in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente avvalente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dall’appalto. L’impresa ausiliaria diviene responsabile in solido con l’impresa avvalente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’obbligo dell’impresa ausiliaria si esaurisce nell’impegno a rendere disponibile al concorrente che ne faccia richiesta i mezzi, il personale e le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto. Il contratto di a., quindi, non comporta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’impresa ausiliaria, e in ciò si ha la differenza con il subappalto.