AVVOCATURA DELLO STATO,
(V, p. 678)
L'ordinamento dell'a. dello s. è stato profondamente innovato dalla l. 3 aprile 1979 n. 103, che ha provveduto, lasciando però inalterate le attribuzioni e le funzioni previste per questa istituzione dalle norme del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611, a un riassetto della carriera analogo a quello operato per i magistrati ordinari dalla l. 22 dicembre 1973 n. 831. Nell'ambito delle due qualifiche di ''procuratore dello stato'' e di ''avvocato dello stato'' sono state soppresse tutte le preesistenti qualifiche e sono previsti solo criteri di progressione economica in ragione della mera anzianità di servizio. Le funzioni già attribuite ai vice avvocati generali sono ora espletate dagli avvocati che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio, su incarico conferito dall'avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello stato. È stata abolita la nomina ad avvocato dello stato mediante conferimento diretto, così che la nomina può essere conseguita solo mediante concorso. Restano però riservati a favore dei procuratori dello stato che abbiano un'anzianità di almeno otto anni nella qualifica, un terzo dei posti vacanti, da conferire previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito. La legge prevede un Consiglio degli avvocati e procuratori dello stato e un Comitato consultivo, con le funzioni previste rispettivamente dagli artt. 21 e 22 e dell'art. 25. La legge contiene anche modifiche all'assetto territoriale delle avvocature distrettuali, che ora hanno sede in ciascun capoluogo di regione e comunque dove siano istituite sedi di Corti di appello. Per quanto riguarda la rappresentanza in giudizio delle regioni a statuto ordinario, è richiesta a tale scopo una deliberazione del consiglio regionale; l'adozione di tale deliberazione importa che l'a. dello s. assuma anche la rappresentanza e la difesa delle province e dei comuni per le funzioni delegate, quando ne facciano richiesta. Le regioni che abbiano adottato la deliberazione concorrono alla spesa sostenuta dallo stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'a. dello s., nella misura determinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. La l. n. 103 ha inoltre affermato il principio dell'assunzione da parte dell'a. dello s. in via organica ed esclusiva della rappresentanza e della tutela delle amministrazioni e degli enti pubblici non statali all'uopo autorizzati, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo stato e le regioni. Dopo l'istituzione e l'entrata in funzione dei TAR la competenza dell'a. dello s. è stata ovviamente estesa anche ai giudizi amministrativi decisi da questi.
Bibl.: S. Santoro, L'Avvocatura dello Stato dopo la legge 3 aprile 1979, n. 103, in Trib. amm. reg., 1981, ii, p. 291; P. Pavone, Lo Stato in giudizio, Milano 1982.