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ARRICCHIMENTO, azione di

di Mario Rotondi - Enciclopedia Italiana (1929)
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ARRICCHIMENTO, azione di

Mario Rotondi

Con questo nome, o anche - come era più frequente nella giurisprudenza meno recente - con quello assolutamente improprio di actio de in rem verso, si suole designare quell'azione con la quale chi abbia senza causa giuridica subito una menomazione patrimoniale, da cui altri risulti arricchito, dovrebbe ripetere quanto ha perduto, pur entro il limite massimo segnato dall'arricchimento altrui.

Un'azione di questo genere è riconosciuta da parecchie legislazioni moderne, e così, non senza vivaci contrasti, passò nel codice civile germanico (§ 812 segg.). Tacciono invece sull'esistenza di quest'azione il codice civile francese, l'italiano e in genere i codici a tipo latino, e, nel silenzio della legge, tale esistenza è vivamente disputata. Nella dottrina e nella giurisprudenza francese l'azione d'arricchimento è in prevalenza ammessa: più divise sono la dottrina e la giurisprudenza italiane.

Pei fautori dell'esistenza di questa azione, requisiti di essa sarebbero un arricchimento e una diminuzione patrimoniale determinatisi senza causa giuridica, e che non possano essere eliminati attraverso l'esercizio di altre azioni: a questi requisiti si aggiunge da altri la necessità di un rapporto esistito fra i due soggetti e che, senza essere causa giuridica atta a giustificare lo spostamento patrimoniale, ne sia stato l'occasione.

Il fondamento dell'azione, visto già da taluno nell'azione di rivendicazione (Zachariae), da altri nel quasi contratto (Demolombe, Laurent), da altri nella responsabilità per fatto illecito (Planiol), o nella responsabilità obiettiva (Ripert e Teisseire), o nell'equità (Rouast), si addita ormai dai più in un'interpretazione analogica più o meno libera (Stoïcesco, Graziani) di talune disposizioni positive dei codici francese e italiano relative a spese fatte su cosa altrui (artt. 705, 1018, 1528, 1566, 2020 cod. civ. italiano), all'accessione (artt. 449, 450, 451 cod. civ.), alle spese del donatario sulla cosa donata o del compratore con patto di riscatto sulla cosa riscattata (artt. 1019, 1528 cod. civ.), agli obblighi di chi raccoglie i frutti (art. 445 cod. civ.), ai diritti dell'enfiteuta (art. 1566 cod. civ.), ai contratti stipulati con incapaci (artt. 1241, 1243, 1307, 1728, 1842 cod. civ.), alla ripetizione d'indebito (artt. 1145-1150 cod. civile).

Se non che, al contrario, pare possibile rilevare (Rotondi) che le disposizioni invocate di carattere eccezionale e poste a derogazione, o limitazione, di noti principî non sarebbero mai suscettibili d'interpretazione analogica atta a indurre per successiva graduale estensione la formulazione di un generale principio di divieto dell'arricchimento ingiustificato: che nelle disposizioni stesse il concetto di arricchimento non è già fondamento e limite obiettivo dell'azione, come dovrebb'essere nell'azione di arricchimento, ma a volta a volta o principio equitativo, su cui eccezionalmente l'azione si fonda, o limite obiettivo di un'azione di diversa natura, mentre anzi in taluni dei casi invocati l'oggetto dell'azione non è affatto determinato in base al concetto di arricchimento; che finalmente, dato il sistema generale del nostro ordinamento giuridico privatistico, lo spostamento patrimoniale, a eliminare il quale l'azione dovrebbe esser diretta, o è frutto di forze economiche naturali e della lecita attività dell'individuo, e allora deve ritenersi lecito e tutelato dal diritto, o è frutto di attività illecita, e allora tale attività induce, per il principio generale vigente in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 1115 cod. civ.), un obbligo al risarcimento, che non trova limite nella stessa misura del vantaggio patrimoniale conseguito con l'atto illecito.

Bibl.: C. Stoïcesco, De l'enrichissement sans cause, Parigi 1904; G. Ripert e M. Teisserie, Essai d'une théorie de l'enrichissement sans cause, in Revue trimestrielle de droit civil, 1904, p. 727; A Ronast, L'enrichissement sans cause et la jurisprudence civile, in Revue trimestrielle de droit civil, 1922, p. 35; G. Bruno, Actio de in rem verso, in Enciclopedia giuridica italiana, 1900; C. Scuto, L'ingiustificato arricchimento, in Ann. di fac. di giur. dell'università di Perugia, 1910, p. 221; id., L'azione di arricchimento del diritto cambiario, Perugia 1912: id., Lo chèque e l'azione di arricchimento, Milano 1914; id., L'oggetto dell'azione di ingiustificato arricchimento, Catania 1914; F. Leone, L'azione d'arricchimento in diritto moderno, Napoli 1915; A. Graziani, L'azione d'ingiustificato arricchimento, in Rivista di Diritto civile, 1922, p. 1; M. Rotondi, L'azione di arricchimento, in Riv. di dir. comm. I (1924), pp. 374 segg., 505 segg.

Vedi anche
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  • DIRITTO CIVILE in Diritto
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  • ORDINAMENTO GIURIDICO
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  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
arricchiménto
arricchimento arricchiménto s. m. [der. di arricchire]. – 1. L’arricchire, l’arricchirsi: i rapidi a. del dopoguerra; fig.: la lettura giova all’a. delle idee; il continuo a. della lingua. 2. Insieme di processi e di operazioni seguiti...
azióne¹
azione1 azióne1 s. f. [dal lat. actio -onis, der. di agĕre «agire», part. pass. actus]. – 1. a. L’agire, l’operare, in quanto espressione e manifestazione della volontà; s’identifica ora con atto (considerata in questo caso l’azione come...
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