ARRICCHIMENTO, Azione di (IV, p. 595)
Il codice civile italiano 1942, colmando una lacuna del codice 1865, ha dedicato il titolo VIII del libro IV alla disciplina dell'azione generale di arricchimento, concessa a colui che abbia subìto, senza giusta causa, un depauperamento patrimoniale, per ottenere un indennizzo da chi si sia arricchito ai suoi danni. L'azione è stata nettamente distinta dalla condictio indebiti disciplinata nel titolo VII dello stesso libro IV, e con la quale, non di rado, veniva in precedenza confusa.
Essa viene prospettata come un mezzo sussidiario (art. 2042), esperibile soltanto quando la legge non conceda altra azione per conseguire lo stesso risultato; ed ha carattere essenzialmente restitutorio, tende cioè a far rientrare nel patrimonio dell'agente quanto ne sia uscito senza una causa giuridica giustificativa. Non presuppone un illecito, ma ha una funzione analoga all'azione di rivendicazione, e l'analogia è particolarmente evidente quando oggetto dell'arricchimento sia una cosa determinata tuttora in possesso dell'arricchito. Per questo l'indennizzo dovuto non supera i limiti dell'arricchimento (art. 2041) e non è una forma di risarcimento del danno.
Bibl.: G. Andreoli, L'ingiustificato arricchimento, Milano 1940; U. Mori Checcucci, L'arricchimento senza causa, Firenze 1943.