RICONVENZIONE, Azione in
La riconvenzione è un'azione che il convenuto può proporre nella stessa lite promossa dall'attore, ma indipendentemente dal rigetto della domanda di quest'ultimo.
I presupposti processuali della riconvenzione consistono in ciò che essa deve dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 100, n. 3, cod. proc. civ.). Sotto il primo riflesso, non è necessaria l'identità col titolo che l'attore pone a base della domanda, ma è sufficiente l'identità con un qualsiasi rapporto giuridico, che l'attore deduca in giudizio per necessità di causa. Sotto il secondo riflesso, l'unica ipotesi sicura (G. Chiovenda) è l'eccezione di compensazione, con la quale il convenuto si fa a chiedere l'eccedenza del credito. Si richiede inoltre che la causa principale sia pendente e che la riconvenzione rientri nella competenza originaria o acquisita del giudice chiamato a decidere sulla causa principale. Ne consegue che il giudice territorialmente competente nella causa principale può in ogni caso decidere anche sulla riconvenzione; che in tema di competenza per valore, è competente a decidere sull'azione principale e sulla riconvenzione, quel giudice nella cui competenza rientra la causa di maggior valore; che in tema di competenza per materia, l'unione è possibile nei soli casi in cui il giudice, dinnanzi al quale è rinviata una delle due cause, sia competente a decidere per materia e per valore sulle due azioni (art. 101 cod. proc. civ.); che in tema di competenza funzionale la riconvenzione non è ammissibile in appello. Eccezionalmente non può il convenuto in possessorio far valere la riconvenzione basata su ragioni pertinenti al petitorio (art. 445 cod. proc. civ.).
Bibl.: A. Castellari, La competenza per connessione, Milano 1896; N. Jaeger, La riconvenzione nel processo civile, Padova 1930.