azioni positive
Insieme di misure che possono essere intraprese da imprese o da altre istituzioni, quali università o istituzioni politiche, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto contrastano la realizzazione delle pari opportunità in ambito lavorativo ed educativo, in particolare – ma non esclusivamente – fra uomini e donne.
La nascita delle a. p. avviene negli USA negli anni 1960 attraverso una serie di interventi normativi (Executive Orders) tesa a incoraggiare la non discriminazione nei confronti delle minoranze in generale e delle donne in particolare. Nell’Unione Europea, il riferimento è l’art. 141 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in base al quale ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione fra lavoratori di genere (➔ genere, economia di) maschile e femminile per uguale lavoro, e stabilisce che, allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità nel mercato, il principio della parità di trattamento non impedisca a che un Paese membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
In Italia, le radici delle a. p. si trovano negli artt. 3 e 4 della Costituzione, che stabiliscono principi finalizzati alla realizzazione dell’uguaglianza reale e non solo formale fra cittadini. In particolare, l’art. 3 indica come compito della Repubblica la rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica del Paese, mentre l’art. 4 impone che la Repubblica promuova le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. L’esplicita adozione di a. p. a favore delle donne è predisposta dalla l. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) allo scopo di eliminare le disparità di fatto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, e di promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nei settori professionali nei quali sono sottorappresentate. La successiva l. 215/1992 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici nell’attività economica e imprenditoriale, con l’obiettivo, per es., di favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile o di agevolare l’accesso al credito per le aziende a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. Le a. p. trovano un definitivo riconoscimento nel d. legisl. 5/2010, in cui viene esplicitato che il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che comportano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato.