bad company
<bäd kḁ'mpëni> locuz. sost. ingl., usata in it. al femm. – Società priva di vitalità economica che viene utilizzata per assorbire attività in sofferenza, lasciando contemporaneamente una good company in grado di svolgere un'azione efficiente e profittevole. Il processo di privatizzazione della società Alitalia ha rappresentato un caso concreto di bad company. La b. c. serve anche a eludere il pagamento di imposte sui redditi di impresa, attraverso la fusione, per unione o incorporazione, di società che hanno accumulato in passato rilevanti perdite con società in grado di generare forti utili e che possono in questo modo avvalersi del diritto di riportare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali ante fusione. Questa pratica, consentita se la fusione è ispirata da motivazioni aziendali lecite, è contrastata in numerosi stati quando sia invece motivata esclusivamente dallo scopo elusivo dell'onere tributario. In Italia, in particolare, l’art. 172 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) precisa che la detraibilità delle perdite pregresse non è consentita se l’azienda apportatrice di queste ultime non supera particolare un test di vitalità, nel qual caso si configura come 'bara fiscale'.