BALIVO
. Nell'antico francese bailif, bailli (da un derivato del lat. baiulus) significa "governatore". I balivi dell'amministrazione francese furono introdotti da Filippo Augusto nella grande riforma che questi fece fra il 1180 e il 1190, quando divise il suo territorio in vaste circoscrizioni dette grandi bailliages, a capo delle quali pose suoi ufficiali dotati dei più vasti poteri amministrativi e giudiziarî. Essi erano lo strumento più saldo del potere regio che s'ergeva al di sopra dei continui dissensi fra i comuni, ai quali i re francesi avevano accordato vaste franchigie, e i signori feudali, che cercavano di riacquistare i poteri perduti. Questi grandi balivi, nominati e revocati dal re, dal quale ricevevano uno stipendio, si trovavano nelle provincie settentrionali della Francia e corrispondevano ai siniscalchi della Francia meridionale; assai presto essi ottennero dal re non soltanto il governo dei territorî soggetti direttameme alla Corona, ma altresì la sorveglianza dei grandi feudi. Il grande balivo esercitava ogni specie di poteri in nome del re, convocava e organizzava il contingente militare, amministrava i proventi regi, manteneva l'ordine ed esercitava l'alta giurisdizione. Non si devono però confondere i grandi balivi con i balivi ordinarî a essi sottoposti; quest'ultimi erano giudici d'ordine inferiore, che rendevano giustizia alle persone non nobili: corrispondevano insomma ai prevosti e ai viguiers della Francia meridionale.
L'autorità dei grandi balivi e dei siniscalchi andò scemando dal sec. XIV in poi. Si tolse loro via via l'amministrazione finanziaria prima, i poteri giudiziarî più tardi. Da Francesco I in poi, non ebbero più neppure il comando dei contingenti militari provinciali, e le loro attribuzioni divennero onorarie; furono soltanto i capi riconosciuti della nobiltà della loro circoscrizione. I baliaggi, come territorî, conservarono importanza per l'elezione dei deputati degli stati generali, giacché costituirono le circoscrizioni elettorali.
Accanto ai grandi balivi e ai balivi loro sottoposti delle circoscrizioni ordinarie, v'erano poi i balivi di circoscrizioni speciali costituite in relazione a speciali privilegi: così il balivo del palazzo, il balivo dell'arsenale, ecc.
Non soltanto in Francia troviamo balivi; ve n'ha anche in Germania, in Svizzera e in Italia. Negli stati sottoposti al dominio della casa di Savoia, a somiglianza dei grandi balivi francesi, si hanno balivi che governano le provincie. Nelle costituzioni di Amedeo VIII duca di Savoia, le loro attribuzioni sono quelle di presiedere agli armamenti e comandare i contingenti provinciali, tenere in buon assetto le fortificazioni, mantenere la pace, curare strade e ponti, vigilare la condotta dei castellani e amministrare la giustizia. Del pari, per opera dei Normanni si costituirono nell'Italia meridionale balivi e baiuli nel regno di Sicilia, ufficiali regi che stavano a capo delle città e dei loro territorî. Il potere di questi baiuli si mantenne a lungo, nonostante i tentativi delle città di sottrarsi al loro potere e di costituirsi in corpi autonomi. Federico II di Svevia, temendo che tali tendenze delle città del regnum Siciliae potessero condurre a quella stessa anarchia che lo svolgimento delle libertà comunali aveva prodotta nell'Italia settentrionale e centrale, sostenne il potere dei baiuli e proibì qualsiasi nomina di consoli o podestà elettivi nelle città meridionali. L'opera del grande imperatore ebbe felici risultati: l'Italia meridionale si mantenne infatti unita nei regni di Sicilia e di Napoli. Dopo il Vespro Siciliano i re aragonesi nel primo di questi stati, gli angioini nel secondo elargirono bensì privilegi di autonomia a molte città, così che queste poterono nominare magistrati proprî, denominati "giurati", ma il potere di costoro fu di regola soltanto amministrativo e il potere giudiziario rimase nelle mani del baiulo regio. Soltanto nel sec. XV anche il baiulo diviene elettivo. A imitazione di questi baiuli o balivi dell'Occidente, troviamo nell'Oriente i baiuli che governavano le colonie veneziane nell'impero bizantino e più tardi nello stato ottomano). A Costantinopoli il baiulo o piuttosto bailo veneziano abitava in una casa concessagli dall'imperatore, col trattato concluso fra questo e la Signoria di Venezia nel 1277; egli doveva tener costantemente a disposizione dei mercanti veneziani venticinque case situate lungo il Corno d'Oro, e presiedeva alla colonia veneziana, sia come giudice, sia come amministratore dei redditi che la repubblica aveva nella capitale. Nel tempo stesso egli era ambasciatore di Venezia presso l'imperatore bizantino e doveva difendere sia gl'interessi della repubblica, sia quelli dei mercanti dinnanzi alla corte". Il bailo era nominato dal doge su deliberazione del senato veneziano, e le sue funzioni duravano due anni. Egli aveva privilegi singolarissimi nell'età bizantina: fra l'altro quello dei calzari di porpora, onore riservato all'imperatore e a pochi alti dignitarî. Altri baili veneziani si trovavano nei principali porti dell'Impero bizantino, e si mantennero anche sotto la dominazitme turca. Quello residente a Costantinopoli conservò buona parte dei privilegi che aveva ottenuti dagl'imperatori bizantini: come il diritto giurisdizionale e il diritto di riscuotere speciali tasse sulle navi veneziane che esercitavano il traffico.
Particolare importanza hanno poi i balivi o balì dell'ordine di Malta. Si distinguevano, sinché l'ordine possedette l'isola di Malta, balì conventuali e balì capitolari. I primi risiedevano nell'isola ed erano a capo delle "otto lingue" dell'ordine; assistevano il gran maestro nel governo, e la loro presenza era necessaria per render valide le deliberazioni del consiglio sovrano. I balì capitolari invece erano dignitarî dell'ordine, che non risiedevano a Malta e stavano a capo delle organizzazioni dell'ordine stesso nelle varie provincie d'Europa: tale il grande ospitaliere della lingua d'Italia, il gran balì della lingua di Germania, il gran cancelliere della lingua di Castiglia, ecc. Accanto a questi v'erano poi balì di grazia, che non erano eletti, come i precedenti, dal capitolo generale dell'ordine, ma dal consiglio, oppure dal gran maestro o anche dal sommo pontefice. Il titolo di balì dell'ordine di Malta ha ora valore esclusivamente onorifico.
Bibl.: Q. Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques de la France, Parigi 1888 seg., voll. 8; A. Pertile, Storia del diritto italiano, 2ª ed., Torino 1896 seg.; L. Genuardi, Terre comuni e usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità, Palermo 1911; C. Diehl, Études Byzantines, Parigi 1905.