banca commerciale
Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, cioè alla raccolta del risparmio presso il pubblico, e all’esercizio del credito. Si usa l’espressione b. c. (commercial banking) in contrapposizione a b. d’affari (➔) o b. d’investimento, per sottolineare una differenza che, nel corso di larga parte del 20° sec., ha caratterizzato la realtà bancaria nazionale e quella internazionale.
La legge bancaria approvata nel 1933 dagli Stati Uniti, nota come Glass Steagall Act, nacque come risposta alla grande depressione che seguì alla crisi economica e finanziaria del 1929. La legge prevedeva, tra i vari temi, una decisa distinzione giuridica fra l’attività bancaria tradizionale e quella d’investimento, che non potevano essere esercitate dallo stesso soggetto a causa del potenziale conflitto d’interesse esistente tra le due. Il Glass Steagall Act proibiva alle b. c. di sottoscrivere, detenere o vendere ai propri clienti titoli emessi da terze società, mentre affidava loro il compito di garantire un efficiente sistema dei pagamenti (soggetto a uno stretto monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza) volto a evitare fenomeni d’insolvenza e di bank run. Le b. c. operavano sostanzialmente nel breve periodo, impiegando i propri fondi in attività con un profilo di rischio più limitato, come l’anticipo crediti o lo sconto commerciale. Alla b. d’investimento era invece affidato un compito diverso, fondamentale in un mercato finanziario in crescita: quello di intermediare i fondi tra settori in surplus e settori in deficit, convogliando il risparmio privato verso forme d’investimento di lungo periodo, coerenti con le esigenze economiche e industriali di un sistema in espansione.
La legge bancaria del 1936, in vigore fino alla riforma del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, divideva i soggetti esercitanti l’attività creditizia in aziende di credito e istituti di credito: le prime abilitate a effettuare la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito a breve termine, i secondi con un’operatività spostata nel medio-lungo termine. Questa forma di specializzazione istituzionale è stata gradualmente abbandonata nel corso degli anni 1980 e definitivamente superata con il d. legisl. 481/1992, recepito nel Testo unico del 1993, che riconosce nel nostro ordinamento il modello più moderno di b. universale.
Negli Stati Uniti, sotto la presidenza di B. Clinton, il Gramm Leach Bliley Act (1999) ha abrogato il Glass Steagall Act; alla distinzione tra b. c. e b. d’investimento si sostituiva il modello di b. universale, privo di forme di specializzazione e costruito attorno all’idea del gruppo bancario assicurativo. La crisi economica e finanziaria del 2008 ha contribuito a riconsiderare l’opportunità di una separatezza istituzionale tra i soggetti autorizzati a esercitare l’attività bancaria, in virtù dei potenziali conflitti d’interesse cui è sottoposta una banca. Infatti, a fronte di passività sostanzialmente a vista, costituite dai depositi della clientela, una b. che non ha limitazioni in merito alla destinazione delle proprie attività, può essere incentivata a massimizzare il proprio profilo di rischio, investendo in attività meno liquide con potenziale pregiudizio per i depositanti. Parte di queste considerazioni sono state recepite nel progetto di riforma della regolamentazione prudenziale delle b., noto come Basilea III (➔ Basilea, accordi di).