Banca d'Italia
Banca d’Italia Banca Centrale della Repubblica Italiana.
Nata nel 1893, come società per azioni, dalla fusione della Banca Nazionale nel Regno d’Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito, ebbe il privilegio dell’emissione di moneta, insieme al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia. Nel 1894, le fu affidato il servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Dopo la crisi inflazionistica seguita alla Prima guerra mondiale, fu approvato il d. legisl. 812/1920 al fine di conseguire la stabilizzazione della lira (a coronamento del risanamento finanziario), stabilendo l’unificazione dell’emissione monetaria e assegnando alla B. d’I. le riserve in oro, le divise e i crediti verso lo Stato dei Banchi di Napoli e di Sicilia. Il 21 dicembre 1927 fu abolito il corso forzoso, in atto dal 1915, e la B. d’I. fu obbligata a convertire in oro o in divise equiparate i biglietti alla nuova parità. Nel 1926 le fu affidata la gestione delle stanze di compensazione.
In seguito alla riforma del 1936, la B. d’I. assunse la fisionomia d’istituto di diritto pubblico e banca centrale. A essa furono conferite dallo Stato particolari funzioni pubbliche nel settore del credito. L’ordinamento del 1936 stabiliva che il capitale della B. d’I. fosse sottoscritto per quote dalle casse di risparmio, dagli istituti di credito di diritto pubblico, dalle banche di interesse nazionale e dagli istituti di previdenza e di assicurazione. Come banca centrale essa fu abilitata a effettuare operazioni attive di sconto e anticipazione soltanto con istituti di credito, sia direttamente sia attraverso gli organismi a essa collegati (Istituto mobiliare italiano, Ufficio italiano cambi ecc.). Furono rafforzati i suoi poteri nel controllo del settore del credito, nonché del mercato della moneta, delle valute e dei capitali. Si ampliarono le funzioni di tesoreria provinciale dello Stato, eliminando la dotazione minima di cassa da parte del ministero del Tesoro.
Soprattutto dal 1946 la B. d’I. svolse un ruolo di primo piano nella gestione della politica economica in Italia, anche grazie al prestigio acquisito nella capacità di elaborare studi e proposte d’indirizzo e alla statura dei suoi vertici. Importanti interventi restrittivi furono adottati dalla B. d’I. nel 1947 e nel 1963. Nel 1974, essa concordò con il Fondo monetario internazionale misure per fronteggiare la stagflazione (➔) dopo il primo shock petrolifero. Nel 1981, il cosiddetto ‘divorzio’ dal Tesoro sospese l’obbligo per la B. d’I. di acquistare i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) non sottoscritti in asta dai privati. Negli anni 1980-90 la B. d’I. ha conquistato autonomia dal Tesoro nella gestione della politica monetaria, concorrendo attivamente alla costruzione del sistema monetario europeo. Per effetto del d. legisl. 43/1998, la B. d’I. è entrata a far parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), con rilevanti mutamenti nelle sue funzioni. Dal 1° giugno 1998, con l’ingresso dell’Italia nella moneta unica europea, la B. d’I. concorre alle decisioni della politica monetaria nell’area dell’euro, la cui gestione della politica monetaria è prerogativa della Banca Centrale Europea (BCE), ed espleta gli altri compiti che le sono attribuiti come banca centrale componente dell’Eurosistema (➔). Nel 2010 si è completata la riforma della rete bancaria, avviata nel 2008, ispirata a principi di specializzazione delle strutture presenti sul territorio, con la chiusura di 39 filiali nei diversi capoluoghi di Provincia. La B. d’I. ha sede a Roma (Palazzo Koch a via Nazionale, 91) e, dal 1979, ha visto avvicendarsi nel ruolo di governatori C. A. Ciampi (1979-93), A. Fazio (1993-2005), M. Draghi (2005-11), I. Visco (2011). Al 2011, la B. d’I. dispone complessivamente di 64 filiali sparse in tutto il territorio nazionale.
Lo statuto della B. d’I. contempla i seguenti organi: l’assemblea generale dei partecipanti, il consiglio superiore, composto di 14 membri, il collegio sindacale, il direttorio, il governatore, il direttore generale e i vicedirettori. Il governatore è nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio superiore. Il mandato del governatore e dei membri del direttorio, precedentemente a tempo indeterminato, ha una durata di 6 anni, secondo la l. 262/2005, ed è rinnovabile una sola volta. Dal 1° gennaio 2002, terminata la fase transitoria dell’introduzione dell’euro, l’emissione di biglietti a corso legale in euro da parte della B. d’I. è soggetta all’autorizzazione della BCE, che controlla anche le operazioni della B. d’I. per regolare la liquidità con operazioni di mercato aperto, il rifinanziamento delle banche e la gestione della quota delle riserve valutarie. Rimangono di competenza della B. d’I. le funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, quelle di supervisione dei mercati e, unitamente alla BCE, le operazioni di sorveglianza sui sistemi di pagamento. Con la riforma introdotta nel 2005, le funzioni di tutela della concorrenza sul mercato del credito sono state attribuite all’antitrust (➔). La B. d’I. continua a gestire, per conto dello Stato, il servizio di tesoreria provinciale. A partire dal 1° gennaio 2008, a seguito della soppressione dell’Ufficio Italiano Cambi (➔ UIC) e dell’assunzione di tutte le sue funzioni da parte della B. d’I., quelle in materia di antiriciclaggio sono state ripartite fra la Vigilanza e l’Unità di informazione finanziaria.
È stato istituito presso la B. d’I. nel 1999, per monitorare le operazioni effettuate con gli strumenti di pagamento diversi dalla moneta legale. L’archivio raccoglie: le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; i dati degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione e i dati degli assegni emessi senza autorizzazione e senza provvista; le generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; i dati delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo; gli assegni bancari e postali e, infine, le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.