Banca d'Italia
Banca d’Itàlia. – Banca centrale della Repubblica italiana. In seguito all’ingresso dell’Italia nell’Unione economica e monetaria, la Banca d’Italia è entrata a far parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (v.), con rilevanti mutamenti nelle sue funzioni. A partire dal 1° giugno 1998 concorre alle decisioni della politica monetaria nell'area dell'euro, la cui gestione è prerogativa della Banca centrale europea (v. BCE), ed espleta gli altri compiti che le sono attribuiti come banca centrale componente dell'Eurosistema (v.). Dal 1° gennaio 2002, terminata la fase transitoria dell’introduzione dell’euro, l’emissione di biglietti a corso legale in euro da parte della Banca d’Italia è soggetta all’autorizzazione della BCE, che controlla anche gli interventi per regolare la liquidità attraverso le operazioni di mercato aperto, il rifinanziamento delle banche e la gestione della quota delle riserve valutarie. Rimangono di competenza della Banca d’Italia le funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, quelle di supervisione dei mercati e, unitamente alla BCE, le operazioni di sorveglianza sui sistemi di pagamento. Con la riforma introdotta nel 2005, le funzioni di tutela della concorrenza sul mercato del credito sono state attribuite all’antitrust. La Banca d’Italia continua a gestire, per conto dello Stato, il servizio di tesoreria provinciale. A partire dal 1° gennaio 2008, a seguito della soppressione dell’Ufficio italiano cambi e dell’assunzione di tutte le sue funzioni da parte della Banca d’Italia, quelle in materia di antiriciclaggio sono state ripartite fra la Vigilanza e l’Unità di informazione finanziaria. Nel 2010 si è completata la riforma della rete bancaria avviata nel 2008, ispirata a principi di specializzazione delle strutture presenti sul territorio, con la chiusura di 39 filiali nei diversi capoluoghi di provincia. Lo statuto della Banca d’Italia contempla i seguenti organi: l’assemblea generale dei partecipanti, il consiglio superiore (composto di 14 membri), il collegio sindacale, il direttorio, il governatore, il direttore generale e i vicedirettori. Il governatore è nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio superiore. Il mandato del governatore e dei membri del direttorio, precedentemente a tempo indeterminato, con la l. 262/2005 è stato ridotto a una durata di 6 anni ed è rinnovabile una sola volta.