banca popolare
Intermediaria creditizia costituita sotto forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Con il termine banche cooperative il legislatore fa riferimento a due distinte tipologie d’intermediari creditizi: le b. p. e le b. di credito cooperativo, la cui disciplina è contenuta nel capo V titolo II del Testo Unico Bancario (TUB). Per espressa previsione dell’art. 28 del TUB, l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato a questi due soggetti, integrati in un sistema che ha come modello di riferimento quello di b. universale. Pur condividendo, in ragione della medesima forma cooperativa, talune connotazioni di struttura delle società di tale tipologia, quali il voto capitario e la cosiddetta porta aperta, b. p. e b. di credito cooperativo differiscono notevolmente sia per l’evoluzione storica dei rispettivi modelli istituzionali sia per quello che riguarda l’operatività che nel tempo le caratterizza. A partire dall’inizio degli anni 2000, si è persino prospettata una fuoriuscita delle b. p. dal modello cooperativo per un approdo verso uno schema speciale di società per azioni, pur salvaguardandone i peculiari tratti di democrazia azionaria.
Le principali b. p. italiane, già storicamente allontanatesi dal modello cooperativo classico, hanno affrontato nel corso del primo decennio del 21° sec. un ampio e diffuso processo di fusione e trasformazione, tanto che due dei principali gruppi bancari italiani (Banco Popolare e Unione di Banche Italiane) sono costituiti sotto forma di banca popolare.
Restano tuttavia fondamentali differenze tra le b. aventi natura giuridica di società per azioni e le b. p., che possono considerarsi una forma intermedia tra il modello cooperativo e quello azionario. In particolare, quanto alla compagine sociale ogni socio non può possedere più dello 0,5% del capitale sociale e, pertanto, il numero minimo di soci deve essere pari a duecento. Con riferimento, invece, all’ambito di operatività, il TUB prevede che debba essere rispettato il principio della mutualità, ancorché non prevalente. Infine, per quanto concerne la partecipazione, continua a valere il principio del voto capitario (una testa, un voto), elemento di democrazia azionaria caratterizzante il modello cooperativo, e quello della clausola di gradimento per l’ingresso di nuovi soci.