banca
Il sistema bancario in Italia
L’esigenza di una riforma del sistema bancario nacque intorno alla seconda metà del 20° secolo. Le principali novità sono state introdotte dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. legisl. 385/1993; ➔ TUB), in vigore dal 1° gennaio 1994, che ha abrogato la legge bancaria del 1936, e dal decreto Eurosim (d. legisl. 415/1996), recepito dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. legisl. 38/1998; ➔ TUF). La nuova disciplina prosegue il cammino intrapreso con la l. 218/1990, che prevedeva la trasformazione delle banche pubbliche in società di diritto privato, stabilendo che l’attività bancaria può essere esercitata esclusivamente dalle banche costituite nella forma giuridica di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, distinte, in quest’ultimo caso, in banche popolari e banche di credito cooperativo. Inoltre, il Testo unico introduce nel nostro sistema la figura della banca universale, determinando in tal modo il superamento della precedente distinzione e specializzazione tra aziende di credito operanti a breve termine e istituti di credito operanti a medio e lungo termine. Con l’entrata in vigore del TUF del 1998, le banche diventano intermediari finanziari a tutti gli effetti potendo accedere direttamente alle contrattazioni nei mercati regolamentati.
A seguito della riforma, le banche possono esercitare ogni forma di raccolta del risparmio, l’esercizio del credito, i servizi di investimento e accessori. La raccolta del risparmio avviene in gran parte mediante il contratto di deposito (➔ deposito bancario); la banca raccoglie i fondi anche tramite emissione di obbligazioni, prestiti da altri istituti, commissioni per i servizi resi. Il credito può essere esercitato mediante vari contratti. Tra i principali servizi di investimento e quelli accessori che le banche sono autorizzate a erogare, vi sono: negoziazione di titoli per conto della clientela, leasing finanziario, servizi di pagamento, emissione e gestione di mezzi di pagamento, rilascio di garanzie e di impegni di firma, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, gestione e consulenza nella gestione di patrimoni, custodia e amministrazione di valori mobiliari, servizi di informazione commerciale, locazione di cassette di sicurezza. L’apertura degli sportelli automatici e l’utilizzo del personal computer consentono agli utenti di poter effettuare diverse operazioni senza la necessità di recarsi fisicamente nella propria banca (remote banking; ➔ banking).
Fu la Legge bancaria del 1936 a instaurare il principio della separatezza tra banca e industria: non era vietato in modo assoluto alle banche di detenere partecipazioni nel capitale delle imprese, ma era affidato alla Banca d’Italia il potere di disciplinare il rapporto tra patrimonio sociale e investimenti in immobili e titoli azionari. Anche con il TUB del 1993 venne confermato il potere da parte della Banca d’Italia di regolamentare la materia delle partecipazioni detenibili. È stata la direttiva 2007/44/CE a eliminare alcuni limiti relativi alle partecipazioni bancarie. Per le partecipazioni di imprese bancarie in società industriali, la disciplina è più restrittiva delle partecipazioni delle società nel capitale delle banche. La direttiva CE permette a imprese non finanziarie di acquistare partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche, ovvero il controllo. Inoltre, la delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 29 luglio 2008 ha eliminato il limite del 15% degli investimenti delle banche al capitale delle industrie. Secondo la normativa previgente, un istituto di credito non poteva possedere una partecipazione superiore al 15% del capitale del soggetto non finanziario. Questo limite è stato modificato a causa della necessaria integrazione agli standard europei, secondo i quali le banche non possono investire più del 60% del capitale di vigilanza in società non finanziarie, mentre gli investimenti singoli non possono superare il 15% del patrimonio di vigilanza delle banche. La separatezza tra banca e industria è stata abolita, in quanto non ci sono quasi più limiti all’acquisto di partecipazioni al capitale delle banche o delle banche in imprese non finanziarie.
Gli ordinamenti bancari si distinguono in due gruppi principali: quelli di tipo anglosassone e quelli di tipo mitteleuropeo.Gli ordinamenti anglosassoni separano l’attività bancaria commerciale, o a breve termine, dall’attività a medio e a lungo termine, quest’ultima svolta da istituti di credito speciale. Si tiene distinta anche l’attività di merchant e di investment banking (➔ banca d’affari). Gli ordinamenti mitteleuropei prevedono la banca universale, che svolge le attività di credito ordinario o commerciale, di credito speciale, di merchant e investment banking. La legislazione italiana, orientandosi verso modelli operativi mitteleuropei, stabilisce che possano costituirsi gruppi bancari polifunzionali e anche banche universali. Fino al 2011, sono rari in Italia gli istituti di credito finanziario e d’affari, quelli di credito mobiliare intesi in senso stretto e le banche di investimento. Esistono, poi, altre tipologie particolari, tra cui la banca etica (➔), la banca telematica (➔), la banca virtuale, che è in grado di fornire tutti i servizi senza sportelli, senza saloni affollati e senza strutture materiali. Infine, la bancassurance descrive il rapporto di partnership tra una banca e una compagnia assicurativa, tramite il quale quest’ultima utilizza il canale di vendita della banca al fine di vendere i prodotti assicurativi.