banca
s. f. – Impresa che esercita la propria attività attraverso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito. Da un punto di vista economico, la b. svolge il ruolo di intermediaria nella circolazione del denaro, tra i risparmiatori che intendono investire i loro capitali e i soggetti che hanno necessità di fondi. L'attività delle banche si completa attraverso l'esercizio di altri servizi, che hanno acquisito negli ultimi decenni notevole importanza sul piano economico-sociale e sono legati alla liberalizzazione dei mercati, all'introduzione di nuovi prodotti finanziari e allo sviluppo delle tecnologie. L'accresciuta importanza delle b. per il buon funzionamento dell'economia, in particolare a partire dalla seconda metà del 20° sec., ha determinato l'esigenza di una riforma del sistema bancario. In Italia, le principali novità sono state introdotte dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB; d. legisl. 385/1993), in vigore dal 1° gennaio 1994, che ha abrogato la legge bancaria del 1936, e dal decreto Eurosim (d. legisl. 415/1996), recepito dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF; d. legisl. 38/1998). La nuova disciplina prosegue il cammino intrapreso con la l. 218/1990, che prevedeva la trasformazione delle b. pubbliche in società di diritto privato, stabilendo che l’attività bancaria può essere esercitata esclusivamente dalle b. costituite nella forma giuridica di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, distinte, in quest’ultimo caso, in b. popolari e b. di credito cooperativo. Inoltre, il Testo unico introduce nel nostro sistema la figura della b. universale, determinando in tal modo il superamento della precedente distinzione e specializzazione tra aziende di credito operanti a breve termine e istituti di credito operanti a medio e lungo termine. Con l’entrata in vigore del TUF del 1998, le b. diventano intermediari finanziari a tutti gli effetti potendo accedere direttamente alle contrattazioni nei mercati regolamentati. A seguito delle suddette riforma, le b. possono esercitare ogni forma di raccolta del risparmio, l’esercizio del credito, i servizi di investimento e accessori. La raccolta del risparmio avviene in gran parte mediante il contratto di deposito; la b. raccoglie i fondi anche tramite emissione di obbligazioni, prestiti da altri istituti, commissioni per i servizi resi. Il credito può essere esercitato mediante vari contratti. Tra i principali servizi di investimento e quelli accessori che le b. sono autorizzate a erogare, vi sono: negoziazione di titoli per conto della clientela, leasing finanziario, servizi di pagamento, emissione e gestione di mezzi di pagamento, rilascio di garanzie e di impegni di firma, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, gestione e consulenza nella gestione di patrimoni, custodia e amministrazione di valori mobiliari, servizi di informazione commerciale, locazione di cassette di sicurezza. L’apertura degli sportelli automatici e l’utilizzo del personal computer consentono agli utenti di poter effettuare diverse operazioni senza la necessità di recarsi fisicamente nella propria b. (remote banking). La regolamentazione pubblica dell’attività bancaria si concreta in divieti, limitazioni e obblighi. I divieti escludono la possibilità di negoziare talune operazioni (per es., lo scambio di merci, con qualche eccezione per i metalli preziosi). L’assunzione diretta di partecipazione in enti non finanziari è concessa in taluni ordinamenti, ma solo per quote di minoranza. Le limitazioni riguardano il confine massimo di talune operazioni, sia per quanto concerne il volume e l’ammontare delle stesse, sia con riferimento alla durata. La maggior parte delle legislazioni nazionali, soprattutto dei paesi occidentali, più che a una regolamentazione incentrata sulla necessità di autorizzazione per il compimento di determinate scelte organizzative e di concessione del prestito (cosiddetta regolamentazione strutturale) è improntata a un sistema di controllo prudenziale basato sulla fissazione di particolari requisiti patrimoniali come quelli stabiliti dagli accordi di Basilea (v. Basilea, accordi di) e altri vincoli alla composizione dell’attivo e del passivo; dalle riserve obbligatorie ai requisiti di liquidità ai vincoli di portafoglio (v. core tier). Per porre rimedio a situazione di crisi bancaria, le autorità di vigilanza possono ricorrere ad alcuni strumenti quali l’assicurazione sui depositi, il credito di ultima istanza e, nelle situazioni più gravi, le operazioni di ristrutturazione e ricapitalizzazione fino alla nazionalizzazione. La crisi finanziaria, iniziata nel 2007 negli Stati Uniti e rapidamente trasmessa a molti altri paesi, ha posto in evidenza come la stabilità finanziaria richieda non solo un’efficace azione di macrovigilanza a livello nazionale, ma anche e soprattutto un coordinamento a livello internazionale promosso da organismi come il Fondo monetario internazionale, il Financial stabilty board e la Banca dei regolamenti internazionali. Per quanto riguarda le tipologie di b., gli ordinamenti si distinguono in due gruppi principali: quelli di tipo anglosassone e quelli di tipo mitteleuropeo. I primi separano l’attività bancaria commerciale, o a breve termine, dall’attività a medio e a lungo termine, quest’ultima svolta da istituti di credito speciale. Si tiene distinta anche l’attività di merchant e di investment banking (v. banca d’affari). Gli ordinamenti mitteleuropei prevedono invece la b. universale, che svolge le attività di credito ordinario o commerciale, di credito speciale, di merchant e investment banking. La legislazione italiana, orientandosi verso modelli operativi mitteleuropei, stabilisce che possano costituirsi gruppi bancari polifunzionali e anche b. universali. Ancora fino al 2011, sono rari in Italia gli istituti di credito finanziario e d’affari, quelli di credito mobiliare intesi in senso stretto e le b. di investimento. Esistono poi altre tipologie particolari, tra cui la b. etica, (v.) la b. telematica (v.) e la b. virtuale, che è in grado di fornire tutti i servizi senza sportelli, saloni affollati e strutture materiali. Infine, la bancassurance descrive il rapporto di partnership tra una b. e una compagnia assicurativa, tramite il quale quest’ultima utilizza il canale di vendita della b. per vendere i propri prodotti.