bancarotta
Uno dei reati fallimentari, categoria nella quale si fanno rientrare tutti quei comportamenti penalmente rilevanti, in qualche modo collegati al fallimento (➔). La b. può essere semplice o fraudolenta (r.d. 267/1942, artt. 216 e 217). Commette il reato di b. semplice l’imprenditore fallito che abbia fatto spese personali eccessive o manifestamente imprudenti, o che abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Commette il reato di b. fraudolenta l’imprenditore che, prima o durante il fallimento, abbia in qualche modo diminuito o occultato il proprio patrimonio, anche esponendo o riconoscendo passività inesistenti, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, o che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte ‒ con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori ‒ i libri o le altre scritture contabili, o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i 3 anni precedenti la dichiarazione di fallimento o dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Oltre alla reclusione, la b. comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi azienda. La durata della pena detentiva e di quelle accessorie è superiore per la b. fraudolenta. Uguali pene si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che abbiano commesso uno dei fatti menzionati, qualora abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società. Il reato in parola può essere contestato anche prima della dichiarazione di fallimento se ricorrono gravi motivi. Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, o in loro vece i creditori, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale, anche contro il fallito.