BANCO in chiesa
Il diritto di banco in chiesa è un modo particolare di fare uso di un determinato edificio di culto, e può aversi soltanto quando sia intervenuta una concessione dell'autorità ecclesiastica, cui esclusivamente spetta valutarne la convenienza in relazione alle complesse esigenze del servizio divino, e all'utile che può derivarne. D'altra parte esso non giova ai fini patrimoniali di chi ottiene la concessione; ma coincide col dovere e col diritto che il concessionario ha, come credente e come facente parte della communitas fidelium aggregata alla chiesa ove ebbe luogo la concessione (quest'ultima condizione non è, secondo noi, tassativa), di assistere ai divini uffici. Per queste ragioni esso entra a far parte del diritto pubblico.
Questo diritto si estrinseca nella facoltà che alcuno ha di valersi, ad esclusione di altri, e durante il servizio religioso, di un banco, proprio o della chiesa, posto in un determinato luogo di essa e di contrassegnarlo col nome, o con emblemi che indichino la concessione. Esso è perpetuo, trasmissibile, inalienabile, e revocabile dall'autorità ecclesiastica che ne ha operato la concessione. Tale principio, accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, è confermato esplicitamente dal can. 1263, § 3 del Cod. iur. can. È pura questione di fatto il determinare se, in caso di revoca, sia dovuto un risarcimento al concessionario che avesse versato un corrispettivo.
La giurisprudenza ammette generalmente che, a tutela del diritto di banco, possa essere esperito il possesso, sia contro l'autorità ecclesiastica, sia di fronte ai terzi. Oppone il Coviello che, se la tesi è vera nell'orbita del diritto canonico, in cui erano suscettibili di possesso tutti i diritti, anche personali e di obbligazione, è errato estendere per analogia il principio al diritto vigente, che ha seguito invece la tradizione romanistica, limitatrice della difesa possessoria. Sull'argomento è ben giustificata la perplessità della restante dottrina, poiché si tratta d'un diritto di natura tutta particolare per origine e sviluppo.
Speciali norme di legislazione civile si hanno in Liguria e nei paesi dell'antico ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dove vige il decreto napoleonico 30 dicembre 1809, il quale dispone (art. 68) che la concessione di banco in chiesa sia fatta dalla fabbriceria e sempre per un tempo determinato, non maggiore della vita del concessionario, salva un'eccezione portata dall'art. 72 nei riguardi del fondatore e del benefattore di una chiesa, che non modifica tuttavia la sostanza dell'istituto.
Nel Lombardo-Veneto, in virtù dei dispacci 7 marzo 1822, 13 marzo 1842 e 7 gennaio 1847, le concessioni non comportano mai servitù di spazio o posto determinato, sono subordinate all'esercizio delle funzioni sacre e al comodo del popolo, e debbono essere approvate dall'ordinario e dal governo. Per entrambe le forme legislative citate è dunque esclusa l'ipotesi che sia posto in atto un diritto reale, suscettivo di azione possessoria.
I principî del decreto napoleonico del 1809 sono applicati anche nel Belgio, nell'Olanda, in alcune regioni del Reno, in Dalmazia e in Albania, e norme particolari si hanno per la Prussia e per le chiese evangeliche tedesche.
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