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BANDA ARMATA

di Ottorino Vannini - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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BANDA ARMATA

Ottorino Vannini

. Il delitto di "banda armata", già preveduto dal codice del 1889, e prima ancora dal codice penale delle Due Sicilie e dal codice sardo, costituisce nel codice penale del 1930 un delitto contro la personalità dello stato. "Banda armata" è una collettività armata di persone pronte ad agire e sostenere l'urto delle forze dello stato" (G. Sabatini). Il Manzini la definisce come "una compagnia di individui disponenti di armi, organizzata in un modo idoneo qualsiasi per un'azione comune presente o futura, sotto il comando d'uno o più capi". Si ha il reato di "banda armata" (art. 306) allorché questa viene formata allo scopo preciso di commettere uno o più delitti contro la personalità internazionale o interna dello stato, punibili con la pena di morte, o con l'ergastolo o con la reclusione. Il codice commina la pena della reclusione da tre a nove anni per coloro che si limitano a partecipare alla banda armata, e la pena della reclusione da cinque a quindici anni per coloro che l'abbiano promossa, costituita od organizzata, oppure ne siano stati capi o sovventori. Il delitto in oggetto concorre materialmente con i delitti per commettere i quali la banda fu formata, mentre non è applicabile l'aggravante dell'articolo 61, n. 2, del cod. penale dal momento che lo scopo di eseguir tali delitti costituisce estremo essenziale del delitto di banda. Trattasi di delitto permanente. Per ragioni di mera opportunitò (art. 309) non sono puniti quei colpevoli i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione, disciolgono o comunque determinano lo scioglimento della banda, oppure, non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, o si arrendono senza opporre resistenza consegnando o abbandonando le armi. Egualmente non sono punibili coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Bibl.: V. Manzini, Trattato di dir. penale ital., Torino 1934, IV; G. Sabatini, Il codice penale illustrato articolo per articolo, Milano, II, p. 239 e seg.

Vedi anche
Regno delle Due Sicilie Stato, costituito nel dicembre 1816, che restaurò l’autorità borbonica su tutta l’Italia meridionale, riunendo i Regni di Napoli e di Sicilia (➔ Napoli). Ergastolo Pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita del reo. L'ergastolo è stato introdotto per la prima volta nel codice penale del 1889 per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o con i lavori forzati. Oggi è previsto ... Omicidio Diritto Delitto consistente nella soppressione di una o più vite umane. Previsto e disciplinato dal titolo XII c.p. dedicato ai delitti contro la persona, l’omicidio può assumere la forma dolosa (art. 575 c.p.) – aggravata (art. 576, 577) o meno – preterintenzionale (art. 584 c.p.) e colposa (art. 589 ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
Tag
  • PENA DI MORTE
  • ERGASTOLO
  • TORINO
Vocabolario
banda²
banda2 banda2 s. f. [lat. mediev. bandum «insegna» (e come collettivo banda «milizia, partito, fazione»), dal got. bandwō «segno»]. – 1. ant. a. Insegna dei corpi militari, costituita da un drappo che nel medioevo era portato dai soldati...
bandito
bandito agg. e s. m. [part. pass. di bandire]. – 1. agg. Corte b., nel medioevo, le feste durante le quali i grandi feudatarî ospitavano nei loro castelli i signori dei dintorni e li intrattenevano con banchetti, tornei, battute di caccia,...
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