APPOGGIO, Bartolomeo
Nacque in Appignano, presumibilmente negli Ultimi anni del sec. XV. Sede stabile della sua dimora pare sia stata Macerata, dove avrebbe esercitato l'avvocatura, ma frequentissimi sono i suoi spostamenti nelle varie città del distretto. Acquistatasi rapidamente fama di valoroso avvocato e dotto giureconsulto in tutto il Maceratese, non vi fu avvenimento di un certo rilievo per il quale l'A. non venisse consultato o incaricato di rappresentare gli interessi delle varie collettività. Per uno di tali incarichi esigeva nel 1523 dal Comune di Appignano il compenso spettantegli per l'assistenza legale prestata. Ricoprì cariche pubbliche nella sua città natale ed in altre città marchigiane: fu più volte gonfaloniere di Appignano, tra il 1545 e il 1564, e avvocato del Comune (1538); priore nel 1540 (sett. e ott.); governatore a Fano (1548) e più volte ambasciatore ad Ancona (1542) e a Roma (1550) insieme a Francesco Giardini per incarico del Comune di Monte Cassiano nel tentativo di evitare che il pontefice Giulio III cedesse quella città al cardinale Girolamo Verallo. La rinomanza e la stima che si era acquistata erano tali che il 3 febbr. 1542 il Consiglio di Appignano lo incaricò di eleggere il vicario e i priori. Nulla sappiamo sulla data ed il luogo della sua morte.
Della sua opera di giurista nulla ci è pervenuto: sappiamo che egli fu giureconsulto consulente, come viene attestato da una grazia concessa ad un tal Bartolo dalle magistrature appignanesi con la formula: "viso statuto et consilio sapientis Dni. Bartholomaei Appoggii" (1561).
L'Accorroni, che rintracciò nel libro del Camerlengato di Appignano l'annotazione di spese apprestate nel 1535per i mezzi di trasporto impiegati dall'A. giunto per redigere lo statuto cittadino, ritenne che lo statuto appignanese pubblicato ed in vigore dal 1538sia opera dell'Appoggio. Lo schema legislativo di tale statuto è quello comune a gran numero di ordinamenti cittadini dell'epoca. là diviso in cinque libri: de regimine et quibusdam aliis, che contiene norme dell'ordinamento costituzionale cittadino; de civilibus, che regola soprattutto il processo civile (sulla fine del libro ci sono anche norme di diritto civile sostanziale); liber malefitiorum, che riguarda le norme penali (è ammessa la tortura e la pena capitale); liber extraordinariorum, contenente norme che oggi potremmo chiamare di polizia municipale (igiene pubblica, vigilanza, ecc.); liber damnorum datorum,che riporta norme sulla medesima materia trattata nel libro precedente, nonché precetti di diritto civile sostanziale. L'A., come attesta la premessa del cardinale Rodolfo Pio di Carpi alla edizione delle Aegidianae Constitutiones, Romae 1543, f. 2 r, fu tra i giuristi convocati dallo stesso cardinale per la riforma e l'amplificazione delle Constitutiones del cardinale Egidio d'Albornoz invecchiate di due secoli e confuse e incerte per la legislazione che si era venuta ad esse gradualmente sovrapponendo. Non è possibile però stabilire l'apporto dell'A. alla "riforma carpense".
Bibl.: A. Scaramucci, Discorso Historico sopra l'origine e rovina di Ricinia e dell'edificazione ed avvenimenti di Monte Cassiano,Loreto 1638, p. 388; A. Fontana, Amphitheatrum legale,VI,Parmae 1694, col. 13; F. Vecchietti, Biblioteca Picena,I. Osimo 1790, pp. 195,196; G. Colucci, Delle Antichità Picene.XI,Fermo 1791, pp. LXXXVI S.; R. Foglietti, Le Constitutiones Marchiae Anconitanae,Macerata 1881, p. 25; G. Accorroni, B. A., Macerata 1900.