BARTOLOMEO da Capua
Appartenente a un'antica famiglia capuana di giuristi, nacque a Capua il 24 ag. 1248 da Andrea, avvocato fiscale sotto Federico II di Hohenstaufen e più tardi sotto Carlo I d'Angiò, del quale fu anche famigliare e consigliere, e da Giovanna, della quale s'ignora la famiglia.
Studiò diritto nell'università di Napoli, dove il 12 sett. 1278., superato brillantemente l'esame alla presenza dei giuristi Gobertus de Sancto Quirino e Leritus, conseguì il dottorato e nello stesso tempo ottenne la licenza per insegnare diritto civile nello Studio. I documenti attestano che vi insegnò dal 1282 al 1284; tale periodo, però, andrebbe esteso con tutta probabilità anche al 1278-1289.
Dotto e valente giurista, in possesso di una carica alta e prestigiosa ancora in così giovane età, B. non poteva certo sfuggire all'attenzione della corte angioina che gli offrì presto la possibilità di iniziare una rapida e brillante carriera nell'anuninistrazione del Regno e di rivelare autentiche doti di uomo politico.
Carlo I d'Angiò lo nominò infatti suo famigliare e consigliere e lo portò con sé durante l'infruttuoso assedio di Messina del settembre del 1282. Più stretti però furono, sin dall'inizio, i rapporti di B. con il figlio primogenito del re, Carlo principe di Salemo, del quale sarebbe diventato più tardi, come protonotaro e logoteta del Regno, il principale e più fidato collaboratore in tutte le questioni politiche e giuridiche.
Nel 1283, quando Carlo I, in procinto di recarsi al duello con Pietro III d'Aragona, lasciò la reggenza al figlio, nominandolo suo vicario generale il 12 gennaio, B. risulta già nella cerchia più stretta dei consiglieri politici di Carlo di Salemo, come attestano alcuni documenti stesi da lui.
Si è persino avanzata l'ipbtesi che il grande processo per corruzione, intentato nell'estate dei 1283 per disposizione del principe di Salemo, contro le famiglie Rufolo e Della Marra fosse stato ispirato da Bartolomeo. La supposizione sembra avvalorata da vari indizi anche stilistici, come ad esempio il nuovo linguaggio più sciolto ed efficace dei documenti emanati da Carlo di Salerno in questa occasione, che rinvia allo stile cancelleresco di Bartolomeo.
Ritornato Carlo di Salerno dalla prigionia aragonese, e incoronato re di Sicilia a Rieti il 29 maggio 1289, B., che aveva ottenuto in data imprecisata l'ufficio di maestro razionale della Magna Curia, riappare in prima fila tra i più intimi consiglieri del re.
Nello stesso 1289 al momento di lasciare il Regno per recarsi in Francia dove contava di trattare con Filippo il Bello la questione siciliana per assicurarsene l'appoggio nella lotta contro gli Aragonesi, Carlo II lo invitò il 9 ottobre a seguirlo. B. si trovò così nel gennaio del 1290 a Parigi, al seguito del re, dal quale fu mandato poco dopo a Roma, in missione presso la corte pontificia, con l'abate Giovanni di Saint-Germain-des-Prés.
L'oggetto della missione purtroppo non è noto, ma doveva essere sicuramente in stretto rapporto con le trattative, intercorse tra la Francia e la Santa Sede relativamente alla riconquista della Sicilia, concluse nell'agosto del 1290 con la convenzione di Senlis.
Due mesi prima, il 7 giugno 1290, Carlo II aveva nominato B. protonotaro del Regno di Sicilia, carica che gli fu confermata a vita insieme con la facoltà di nominare viceprotonotari il 21 ag. 1294. Asceso in tal modo a una delle più alte cariche del Regno, alla quale nel febbraio del 1296 Carlo II aggiunse, dopo la morte del titolare, Sparano da Bari, anche quella di logoteta del Regno, B. mantenne fino alla morte una posizione di grandissima influenza e autorità alla corte angioina, paragonabile solo a quella tenuta cinquant'anni prima dal grande consigliere e confidente di Federico II, Pier delle Vigne, che aveva riunito anch'egli nelle sue mani le due importanti cariche.
In questa occasione gli venivano indirizzati i capitula officii prothonotari secundum novum modum (pubblicati da E. Winkehnann, in Acta Imperii inedita seculi XIII, I, Innsbruck 1880, n. 990, pp. 740 s.; per la datazione cfr. L. Cadier, pp. 203 s.) con cui si precisavano le funzioni inerenti alla sua carica.
Oltre ai compiti strettamente connessi agli uffici di protonotaro e di logoteta che consistevano principalmente nella stesura e nella solenne pubblicazione degli atti regi, B. svolse un'intensa attività politica e diplomatica con numerose missioni presso le corti estere, cosicché il suo nome risulta costantemente legato a tutte le questioni politiche trattate dalla corte angioina. P, da lamentare tuttavia che la scarsezza della documentazione e l'insufficienza degli studi non sempre consentono una precisa valutazione del suo effettivo contributo all'elaborazione e all'esecuzione della politica angioina del tempo.
Nell'agosto del 1293, appena tornato da un'ambasceria in Spagna, fu inviato insieme con Rainaldo di Avella a Roma, col compito di promuovere l'elezione di un papa favorevole alla causa angioina. A tal fine Carlo II gli aveva conferito ampie facoltà di concedere in investitura feudi del Regno.
Con tutta probabilità si riferisce a questa missione un'orazione politica di B. rimasta manoscritta e conservata in due codici posseduti rispettivamente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli (mss. VII, E., 2) e dalla Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna (mss., n. 2132).
Nonostante l'intensa attività dispiegata, B. non riuscì ad ottenere l'elezione di un cardinale della famiglia Colonna, legata alle direttive della politica angioina, anche se l'elezione dell'eremita Pietro da Morrone riuscì in definitiva altrettanto favorevole agli interessi della corte di Napoli. Il nuovo papa, infatti, Celestino V, risultò nel corso del suo breve pontificato un mero strumento della politica angioina, e non a caso B. esercitò in questo periodo anche l'ufficio di notaio apostolico.
L'abdicazione di Celestino V (13 dic. 1294) e la successiva elezione di Bonifacio VIII (24 dic. 1294) mutarono i tern-ùni della situazione politica: nel gennaio del 1295 B. accompagnò da Napoli ad Anagni il nuovo papa che assunse il ruolo di mediatore nel conflitto tra Angioini ed Aragonesi. Le trattative, iniziate subito dopo l'elevazione al soglio pontificio di Bonifacio VIII, portarono alla pace di AnagTù, conclusa il 12 giugno 1295 alla presenza del papa, di ambasciatori aragonesi, francesi e inglesi, dello stesso Carlo II e del suo protonotaro Bartolomeo.
Gli accordi prevedevano la devoluzione della Sicilia alla Santa Sede, il matrimonio di Giacomo II d'Aragona con Bianca d'Angiò, figlia di Carlo II, e la liberazione dei suoi tre figli, dati in ostaggio al re aragonese nel 1288. Quale sia stata la parte di B. in queste trattative è dffficile precisare. P, certo tuttavia che ancora nel 1299 re Carlo, concedendogli in investitura numerosi feudi in premio dei tanti e importanti servigi resigli, ricordò con particolare rilievo le benemerenze acquisite da B. nella questione della liberazione dei tre principi angioini.
Nell'autunno del 1295 B. accompagnò Carlo II in Catalogna, dove, come era stato stabilito dal trattato di Anagni, Bianca d'Angiò sposò il 10 nov. 1295 Giacomo II d'Aragona.
L'anno seguente, in assenza di re Carlo, impegnato in una spedizione nelle parti meridionali del Regno per scacciarne i Siciliani che vi si erano annidati, fu nominato, il 2 ag. 1296, capitano generale di Terra di Lavoro, della contea di Molise e del Principato. Subito dopo, il 3 settembre, il re lo invitò a Brindisi e insieme si diressero a Roma, dove li chiamava il riacutizzarsi della questione siciliana in seguito all'incoronazione di Federico d'Aragona a re di Sicilia.
Per i quattro anni successivi B. si trattenne quasi ininterrottamente, con qualche raro intervallo dedicato all'esecuzione di rapide missioni diplomatiche (alla fine del 1298 si recò in Sicilia e nella primavera del 1299 in Toscana), presso la corte pontificia per sostenervi gli interessi angioini nel conflitto siciliano sempre più inasprito.
A Roma B. si occupò essenzialmente di problemi fìnanziari, assai gravi per la corte angioina esaurita dai costosissimi quanto inutili tentativi di riconquistare la Sicilia. Nell'agosto del 1298 ebbe da Napoli l'incarico di strappare al papa un prestito di ben 100.000 once, ma è poco probabile che B. sia riuscito ad ottenere un prestito così alto. Nell'estate dei 1299 gli riuscì invece di mantenere fedele all'alleanza angioina Bonifacio VIII, che, stanco, come osservò un ambasciatore aragonese, dei grave sforzo finanziario impostogli dalla guerra contro Federico di Sicilia, accennava a seguire l'esempio di Giacomo II d'Aragona, in quel momento deciso ad abbandonare la lotta contro il fratello. Dal papa ottenne anche 12.000 once e nella primavera del 1300 ancora altre 14.000.
Ma il debito della corte di Napoli con la Curia aveva toccato ormai una misura tale da rendere alquanto problematica la questione della restituzione. Con lo stesso zelo con cui si era adoperato a strappare il denaro al papa, B. si sforzò in seguito di ottenere la cancellazione del debito con argomenti che ne rivelano la grande dottrina giuridica e la consumata abilità di negoziatore diplomatico. Assai significativo in questo senso è il documento (pubblicato dal Monti, Da Carlo I a Roberto d'Angiò, pp. 123-129) steso da B. nel 1307 in occasione di una missione ad Avignone, dove accompagnò Carlo II per sollecitare nuovi prestiti dalla Curia. In tale circostanza B. stese la minuta di una bolla pontificia proposta a Clemente V perché la emanasse, nella quale espose il punto di vista angioino sulla questione dei debiti con la corte pontificia. I prestiti della Curia, argomentava abilmente B., erano serviti essenzialmente a finanziare la guerra contro la ribelle Sicilia, guerra provocata da Roma per via della ben nota chiamata di Carlo d'Angiò contro gli ultimi Hohenstaufen prima e contro gli Aragonesi dopo. Se la responsabilità del conflitto siciliano risaliva alla politica della Chiesa, che per giunta vantava precisi diritti di sovranità feudale sul Regno di Sicilia, era giusto che la stessa Chiesa ne pagasse le spese. Clemente V tuttavia non si lasciò convincere dalle sottili argomentazioni di B., e non risulta che abbia mai emanata la bolla da lui preparata, né che abbia condonato i pesanti debiti a Carlo II d'Angiò.
Altre missioni di natura politica avevano portato già in precedenza B. alla Curia pontificia. Nel 1303 vi sostenne con la consueta abilità e con successo, alla presenza di Bonifacio VIII che aveva convocato a Roma i due pretendenti alla corona ungherese, i diritti di Caroberto d'Angiò contro Venceslao, figlio del re di Boemia.
In un altra circostanza molto più importante per le sorti del Regno B. perorò davanti alla Curia, e cioè nel 130g dopo la morte di Carlo II, per sostenere insieme con un altro illustre giurista napoletano, Andrea d'Isemia, i diritti di Roberto d'Angiò alla successione al trono di Sicilia contro il nipote Caroberto d'Ungheria. Per ottenere il riconoscimento di tali diritti B. si era adoperato presso Bonifacio VIII già nel 1296. 1 rapporti tra B. e il nuovo sovrano furono anch'essi dei migliori: la collaborazione del fedele protonotaro con Roberto risaliva del resto già al tempo del vicariato di questo nel Regno, quando, appena tornato dalla prigionia aragonese e nominato nel 1297 vicario generale con ampie funzioni di govemo, fu affidato da Carlo II alla tutela politica di Bartolomeo.
Nel 1310, in previsione dell'imminente calata in Italia di Enrico VII di Lussemburgo, Roberto d'Angiò chiamò B., al quale era stato anche affidato l'incarico di soprintendere all'approntamento della flotta angioina, in Provenza per averne assistenza e consiglio nella difficile situazione politica.
Nell'aspro conflitto ideologico e politico che oppose re Roberto all'imperatore, B. dovette aver parte assai importante, Anche se molto probabile, non è sufficientemente provata tuttavia la diretta partecipazione di B. alla redazione degli scritti polemici (tutti anonimi) opposti dalla cancelleria angioina alla deposizione di Roberto proclamata solennemente da Enrico VII in base ai diritti di sovranità imperiale.
Il Monti ha attribuito, con argomenti non del tutto convincenti, tre di questi scritti (di cui due pubblicati in Monumenta Germaniae Historica, Leguin sectio, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, IV, 2, IM. 1252 e 1253, e un altro da F. Kem, Acta imperii Angliae et Franciae, Túbingen 1910, n. 295) a B., ma tale attribuzione è stata contestata con buone ragioni dal Calasso (I glossatori e la teoria della sovranità, Milano 1957, p. 136, n. 27). Resta fermo tuttavia che B. dovette intervenire con tutto il peso della sua esperienza e della sua dottrina in una questione tanto importante, e certamente questi scritti, che avevano carattere decisamente ufficiale, non furono pubblicati senza il placet del protonotaro e logoteta del Regno.
Anche se l'influenza di B. sulla politica estera napoletana durante i lunghi anni passati al servizio della corte angioina emerge con maggiore evidenza, non fu tuttavia minore il peso esercitato dal grande giurista nella politica interna del Regno.
A parte l'importante contributo alla legislazione angioina del tempo, strettamente legato alla sua carica di protonotaro, B. svolse un'intensa attività amministrativa, che è rispecchiata fedelmente da molte delle sue numerose oraziom* conservate in numero di circa quaranta nei due codici già indicati della Biblioteca Nazionale di Napoli e della Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna.
Chiamato a far parte in varie circostanze di numerose commissioni giudiziarie, condusse spesso trattative con le città del Regno per sollecitarne adeguati contributi finanziari per sostenere la guerra siciliana. Nel 1318, su incarico del duca di Calabria, intervenne nelle lotte interne del Comune di Sorrento riportandovi la pace. Esercitò funzioni di controllo nell'università di Napoli, legate a quanto pare ai suoi uffici di protonotaro e di logo teta del Regno, come lascia supporre un certo numero di sue orazioni tenute in occasione di conferimenti di titoli dottorali. Nel 1325 infine fece parte del consiglio di reggenza costituito in occasione di una spedizione di re Roberto in Sicilia.
B. morì, quasi ottantenne, nella prima metà del 1328 a Napoli e fu sepolto nella cappella gentilizia del duomo della città, dove un bell'epitaffio, il cui testo è tramandato, sanzionò la gloria del "summus atleta Regni".
Dopo la sua morte " re Roberto lasciò liberi gli uffici di protonotaro e di logoteta, che B. aveva occupato così fedelmente per tanti anni; gli innumerabili beni, dei quali i sovrani angioini l'avevano beneficato, passarono per la maggior parte a donazioni pie.
B. aveva sposato in prime nozze Mattia di Fránco, nipote del famoso giurista Taddeo da Sessa. Da questo matrimonio nacquero otto figli, di cui uno, Giacomo, fu associato al padre nella carica di protonotaro nel 1307, ma gli premorì già nel IP2. Dopo la morte della prima moglie B. si risposò con Margherita de Lauria, figlia del famoso ammiraglio e vedova del conte Ugo di Chiaramonte, che gli sopravvisse.
Uomo di sincera e profonda pietà, B. ebbe frequenti contatti con i domenicani di Napoli e conobbe anche personalmente s. Tommaso, per il quale conservò sempre una grande devozione. Dell'Aquinate egli conobbe assai bene le opere e professò la dottrina anche pubblicamente in qualità di professore dell'università di Napoli. Tutto ciò risulta dalla testimonianza offerta da B. l'8 ag. 1319 nel corso del processo di canonizzazione, alla quale allegò un importante catalogo delle opere di s. Tommaso, che costituisce una delle fonti fondamentali per la ricostruzione della bibliografia del santo. Tale catalogo, compilato dallo stesso B., èstato ampiamente discusso dagli studiosi e pubblicato criticamente dal Mandonnet. La sua devozione per s. Tommaso è attestata anche da una cappella presso Capua, da lui costruita, dotata e dedicata.
La notevole preparazione teologica del dotto giurista rimasta fino ad ora del tutto sconosciuta ai suoi biografi e studiosi meriterebbe attenta considerazione ai fini di una più precisa ricostruzione e valutazione della sua attività di scrittore e di giurista. Ignorando i rapporti di B. con i domenicani, il Nitschke ha studiato le sue orazioni, sottolineando la presenza di schemi retorici attinti alla pratica della predicazione, ma ha escluso ogni pospossibile influenza della filosofia tomistica. La questione resta ancora aperta.
B., nella varietà e nella convergenza dei suoi interessi di scienziato e di pratico, di esegeta e di politico, presenta caratteri che lo accomunano a molti altri giuristi del suo tempo e particolarmente a quelli operanti inell'ambito del Regnum. La costante attenzione mostrata da B. alle fattispecie feudali rappresenta il continuo tentativo d'inserire in quella compagine statuale, già saldamente strutturata, una forma di decentramento politico, che con lui riceve la prima elaborazione, dottrinaria. Tale elaborazione si dispiegherà in una ben più vasta problematica per l'opera d'un altro giurista, affiancato a B. nel medesimo ufficio di pronotaro e nell'insegnamento del ius civile nello Studium di Napoli: Andrea d'Isernia.
Tratto peculiare della sua fisionornia è la compenetrazione delle due esigenze, teorica e pratica, in un metodo nel quale il rigore della costruzione sistematica e l'esigenza del più puntuale formalismo (basti pensare alle disposizioni in materia processuale, contenute nella legislazione promossa da B. e ripetute nella glossa al Liber Constitutionum: gl. iustitiarii per provincias, in Const. 1, 51; gl. causas alias, in Const. 1, 52) si fanno strumento per la soluzione di problemi concreti.
È particolarmente felice in quest'uomo la coincidenza dell'interprete col legislatore: interprete, appunto, da un lato d'una littera antica legata a condizioni politicoeconomiche non sempre compatibili con quelle del suo secolo, e dall'altro di una dispersa molteplicità di "fatti della vita" "que de novo emergunt et novo ausilio indigent" (gl. i Meijers). E sarà a B. che, nei primi anni del Trecento, Carlo II vorrà affidare la revisione delle Consuetudini, Napoletane, già raccolte dai cives Il communi consensu universitatis", "con ampio mandato di modificare, aggiungere, detrarre ".
È stato osservato (Trifone) che le manifestazioni normative dell'ordinamento monarchico in età angioina vengono classicamente presentate dal legislatore come attività di natura squisitamente interpretativa, sicché il precetto nuovo appare in stretta continuità con l'antico (giustinianeo o svevo che sia) proprio là dove è insieme rilevata la sua novità, secondo un dettato che direttamente richiama le costituzioni giustinianee inserite a mo, di preambolo nella compilazione (cap. 82, proemio, ediz. Trifone, p. 151).
Per altro, se la natura interpretativa era uno dei postulati fondamentali di tutta la visione medievale del diritto e dello Stato e aveva già trovato espressioni inequivocabili in testi famosissimi della scuola bolognese fin dalle orìgini, è degno di nota che proprio nel Regnum si insista su questi motivi, come è sintomatico che il protonotaro B. trovi necessario ripeterli solennemente ai sudditi nell'annunciar loro riforme e integrazioni d'istituti. Quei sudditi che avevano assistito al succedersi di una dinastia a un'altra erano pur sempre i medesimi soggetti di diritto già astretti da vincolo di fedeltà al sovrano precedente. Così si palesavano da un lato la risalente struttura feudale del Regno, dall'altro un'esigenza di legalità che è peculiare alla vita giuridica del Medioevo italiano. L'affermazione d'una continuità istituzionale e normativa nell'ordinamento del Regnum si converte, soddisfacendo l'esigenza del potere centrale di mantenere salda la compagine al riparo da sommovimenti, comunque diretti (per essi basti pensare alla "factio Siculorum", n. 59), nella piena adesione del legislatore angioino a quel principio di legalità che in altre regioni d'Italia assolveva a diverse funzioni e faceva scudo a ben altri interessi popolari.
L'orientamento di B. in materia feudale si risolve peraltro nell'accentuazione di caratteri risalenti alle origini dell'istituto. La inalienabilità del feudo, propria dell'ambiente frat~co, si fa qui irrinunciabilità, ponendo in luce in capo al vassallo una situazione di potere-dovere, di potestà-obbligo, intorno alla quale si accentra la struttura unitaria del rapporto. Non a caso quella degli officiales Regni era vista da B. come una funzione riconducibile sotto la medesima categoria potestà-obbligo .
Risulta chiaro quindi per qual motivo B. ritenga che il feudatario non possa esimersi dal servitium rinunciando al beneficium, allo stesso modo e per la stessa ragione che l'officialis non può rinunciare al proprio ufficio (Quaestio XXXI). Domina su tutto l'interesse del sovrano, e in generale del dominus, alla prestazione: questo rilievo dell'interesse del concedente spiega a pieno da un lato l'accennata tendenza del protonotaro alla personalizzazione del feudo, e in genere del potere, dall'altro l'opposta tendenza a scindere nei feudi "ignobili" la prestazione dalla titolarità del beneficio (un esempio nella glossa 65 Meijers).
B. scorge nelle ripetute concessioni di "privilegio" ai feudatari francesi, o comunque legati alla corte, e al clero un efficace strumento per consolidare il prestigio e gli interessi della nuova classe dominante, e un mezzo per rafforzare i legami tra il Regnum e la Chiesa.
Così il potere regio viene dipanandosi in officia funzionalmente connessi alla concessione d'un beneficio (basti pensare al rilievo delle prestazioni militari e alla cura mostrata da B. legislatore nel sancire la regolamentazione d'un tale servitium, che comporti l'obbligo dell'arruolamento da parte del feudatario: Constt. 85, 91, 92, 97, 143), in contrasto e per reazione agli spontanei fermenti locali, al fine di opporre un decentramento amministrativo, capillare quanto quello promosso dalle città, ma derivato direttamente o mediatamente dall'auctoritas regia. Implicazioni politiche di tal sorta chiariscono la situazione giuridica del vassus, cui non è dato - come s'è detto sopra - di por fine unilateralmente al rapporto mediante un atto di rinuncia al beneficium.
Ma v'è di più: l'avvento d'un nuovo signore feudale determina l'obbligo nei vassalli di prestargli giuramento. In un documento redatto da B. (G. M. Monti, Dai Normanni agli Aragonesi, p. 193). Si prescrive l'adempimento coattivo "compellatis iuris remediis constrictivis" del "sacramentum fidelitatis seu assecuracionis"; cioè l'obbligarsi alla prestazione e all'effettivo adempimento del suo contenuto è qui imposto al soggetto per una esigenza di certezza non dissimile, anche se posta in una dimensione diversa, da quella che "iuxta Regni usum et consuetudinem" aveva assegnato al sacramentum la funzione di certificare il costituirsi d'un rapporto feudale.
Per intendere nel suo significato tanta insistenza nella elaborazione degli obblighi del vassus,si deve osservare che il feudo concretizza nell'ordinamento del Regnum, così come esso si articola negli anni di B., la struttura fondamentale, il modulo su cui viene a dimensionarsi il gioco degli interessi che si stabilizza in rapporti intersoggettivi, da un lato, e dall'altro l'equilibrio politico e la stessa posizione del rex "exemptus ab imperio, cui non est subiectus... sed est ligius Romanae ecclesiae, cum habeat Regnum in feudum ab ecclesia" (gl. post mundi machinam,in Const. I, 1).
Si viene così realizzando in tal modo frequentemente una coincidenza tra membri della classe baronale e detentori di pubblici poteri, tra baroni e officiales,tra feudatari e funzionari regi; il titolare del feudo è così investito di una posizione non rinunciabile e insieme di poteri sugli inferiori (che sovente B. collega analogicamente a quelli degli officiales:cfr. glosse 11, 12, 23 Meijers), il cui esercizio si appalesa come obbligatorio (ad esempio una costituzione di Roberto autorizza i baroni ad esercitare l'ufficio dei magistri iurati: Const. 95, Trifone). In tal senso è significativo l'esame del pensiero di B. rispetto alle manifestazioni patologiche di tale esercizio, cioè quando questo sia affatto negletto, o in parte tralasciato (come nel caso della militia),o rappresenti occasione per abusi e ingerenze da parte dei feudatari (Constt. 96,110, Trifone).
La condizione del rex siciliae, dominus di fronte agli ecclesiastici da lui investiti di feudi particolari, a sua volta vassus della Santa Sede, spiega la posizione di privilegio dei feudatari ecclesiastici rispetto ai laici; ma tale posizione è da vedersi tanto in senso negativo - come dispensa da certi gravami e oneri che ricadono in generale sui feudatari -, quanto in senso positivo, come favor religionis nei confronti dei fini, spirituali e in alcuni casi assistenziali, perseguiti dai religiosi (cfr. la littera, p. 236,in Monti, Dai Normanni agli Aragonesi).
Il feudo ecclesiastico dunque suggerisce la considerazione del contenuto dei poteri del vassus,indicando in questi la ratio del privilegium stesso. Se questo avviene nel pensiero di B. per i feudi ecclesiastici, denuncia però, nel caso speciale, una tendenza, che viene appunto consolidandosi con la sua opera, a dare un contenuto positivo, appunto funzionale, al feudo in generale.
Nell'opera legislativa e. dottrinaria di B l'esercizio di poteri pubblici da parte dei feudatari è connesso non più naturalmente, ma funzionalmente, col godimento del beneficium e ricade non entro una sfera di facoltà, bensì in un complesso sistema di obblighi, onde acquista il suo reale significato quella stessa irrinunciabilità del feudo, cui s'è accennato ripetutamente. Il feudo in sostanza veniva a inserirsi nella vita dello stato come una sua funzione positiva. 16 da credersi che non fosse estranea a questo orientamento la condizione del Regnum Siciliae come feudo della Santa Sede, condizione profondamente ambigua d'un rex superiorem non recognoscens che si professava vassallo del pontefice. Noti sono i problemi teorici e pratici che un tal carattere del Regnum aveva posto ai giuristi meridionali; qui basti ricordare come B. sia pienamente cosciente della loro gravità e mostri una sicura conoscenza delle soluzioni che i giuristi precedenti avevano costruito (gl. post mundi machinam,in Const. I, 1). Secondo B., tutti i reges sono soggetti "rationeimperii", pertanto l'istituzione di questo vincolo non è condizionata alla prestazione del sacramentum fidelitatis all'imperatore. Un tal vincolo di lealtà costituisce a tal punto un naturale delle attribuzioni dei reges,da essere oscurato solamente da un corrispondente vincolo che leghi il rex particolare all'altra autorità suprema, il papa, e tragga il suo titolo da un espresso iuramentum fidelitatis, com'è appunto il caso del Rex Siciliae.
Per quel che concerne i poteri che il sovrano attribuisce ai suoi officiales, per B. essi si riducono in sostanza alla cura della communis utilitas. là questo il principio da cui B. fa derivare logicamente da un lato l'obbligo degli officiales ad esercitare le proprie funzioni (gll. 11, 12, 13, in Meijers), dall'altro la sanzione della decadenza applicata a quelli di loro che commettano "aliquern iniustum minacem fervorem" a danno dei propri provinciales (gl. inedita nel ms. Rossiano 582, f. 123 r a.), o la sanzione a carico del giudice che emani una sentenza difforme dalla legge (gl. 8, in Meijers).
Il metodo di B. è quello dettato dai problemi che egli era chiamato a risolvere: basti pensare al suo frequente ricorrere all'uso dello strumento dell'adsimilatio (nell'unità della sua visione politica, per es., il vassallo è assimilato all'o cialis [q. XXXI] per alcuni effetti, Iffi al servus per altri [gl. 50, in Meijers]; la stipulatio al iudicium [gl. 85, in Meijers]).
I procedimenti logici affermatisi nella scuola di Bologna s'incontrano nella sua opera con la ricchezza delle loro implicazioni pratiche: la stessa distinctio, che si sarebbe prestata a vane esercitazioni, appare nelle sue glosse come un mezzo per il dominio di una fenomenologia giuridica quanto mai varia, e denota spesso in B. una vigile sensibilità lessicale e grammaticale (91- 35, in Meijers).
Ci restano di B. le seguenti opere interpretative: glosse alle Costitutiones ed ai Capitula Regni,composte dopo il 1315 (secondo il Capasso, dopo quelle di Andrea di Isernia), edite due volte a Napoli come Aurea glossá nel 1550 (Matthia Cancer, Paulus Suganappi); e nel 1556 a Lione (apud haeredes Iacobi Iuntae).Giustiniani cita un'edizione del 1533 (Lione); nel 1552 appaiono, in un'edi-, zione napoletana, unite al commentarius d'Andrea d'Isernia, e così ancora a Lione (apud haeredes Iacobi Iuntae)nel 1560 e nel 1568.
Una raccolta di Singularia. Si tratta di 105 additiones alla glossa ordinaria civilistica, copiate poi insieme, non sempre con l'indicazione del passo del Corpus Iuris cui si riferiscono; la maggior parte riguarda il Digestum Vetus.Vennero stampate nell'edizione di Napoli del 1550, insieme con l'Aurea glossa alle Constitutiones (ove compaiono con altri Singularia di Andrea da Capua, di Nicola Ruffo, di Andrea d'Isernia, e di altri) e in seguito nel 1560 a Lione, e nei Singularia doctorum in utroque iure,Lugduni 1570, 11, ff. 179184; Francofurti 1596, 11, ff. 317-326.
Trentasei quaestiones,raccolte e pubblicate da Tommaso Grammatico alle sue Additiones ad Constitutiones Regni (Venetiis 1563, f i 69v).
Glosse al Digestum Vetus,al Codex e alle Institutiones si conservano in manoscritti della Biblioteca Vaticana (Vat. lat.1413, 1428) e dell'abbazia di Monte Cassino (122): il Meijers e i suoi allievi ne pubblicarono 85 (E. M. Meiiers, Iuris interpretes saeculi XIII,Napoli 1925). Ma altre, al Digestum Infortiatum e al Codex,restano inedite (nei manoscritti Ross.582, ff. 107, 112 V, 118, 123, 157 V, 252 v, e Urb. lat.166, f. 9 v e passim).
Il De Afflictis cita (decisio 134) un Tractatus de appretio sive forma super appretio e alcuni consilia (Commentarius super libris feudorum,in cap. de Marchia,n. 4) di Bartolomeo.
Non meno importante dell'opera scientifica di B. è quella legislativa, racchiusa in numerosi capitoli recanti il suo nome nella subscriptio (Trifone, Indice). Tutta la legislazione di Carlo II e Roberto porta, però, l'impronta del protonotaro e non si può escludere che altri capitoli siano stati effettivamente redatti da lui.
Una congerie di atti, dal contenuto più vario (rescripta, litterae, ecc.), si conserva nei registri angioini (edita, in parte, da Minieri-Riccio, Monti, Cutolo).
Fonti e Bibl.: Manca un'esauriente biografia complessiva di B., ma anche contributi specifici su aspetti e momenti della sua attività politica e diplomatica. Un profilo biografico, del tutto insufficiente, tentò L. Giustiniani, Memorie istort. che degli scrittori legali del regno di Napoli, I, Napoli 1787, pp. 203-209. Molto più utile il contributo di C. Minieri Riccio, De, grandi uffiziali del regno di Sicilia dal 1265 al 1285, Napoli 1872, pp. 135-148, che stese un'ampia nota biografica, a tutt'oggi la più completa anche se tut~, altro che soddisfacente, utilizzando i registri della Cancelleria angioina dell'Archivio di Stato di Napoli ora perduti. In base alle stesse fonti aggiunse notizie e rettifiche L. Cadier, Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou,Paris 1891, pp. 194, 198, 201, 203, 205, 207-213. Niente di nuovo nella nota biografica contenuta in A. Cutolo, Il regno di Sicilia negli ultimi anni di vita di Carlo II d'Angiò,Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 7-9. Ulteriori notizie biografiche possono trovarsi in Les registres de Boniface VIII, a cura di. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, R. Fawtier, I-III, Paris- 1904-1921, ad Ind.; Acta Aragonensia,a cura di H. Finke, I-III, Berlin-Leil)zig 19081922, ad indicem (il III volume contiene cinque lettere di B.); Jean XXII, Lettres communes,a cura di G. Mofiat, VI-VIII, Paris 19121924, nn. 24246, 42032, 42116, 42135, 44433, 44445; V. Salavert y Roca, Cerdefla y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, 12971314, Il, Documentos,Madrid 1956, pp. 120, 140 (pubblica due lettere di B. a Giacomo II); M. Camera, Annali delle Due Sicilie, II, Napoli 1860, pp. 32, 41, 44, 70, 150 186, 256, 344 s., 360, 491, 506; P. Egidi, La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione, in Arch. stor. per le prov. napol., XXXIX (1914), pp. 713, 720 S.; R. Caggese, Roberto d'Angiò e i suoi tempi, I-II,Firenze 1922-1930, ad Indicem; G. M. Monti, L'età angioina, in Storia dell'università di Napoli, Napoli 1924, ad Indicem;Id., Da Carlo I a Roberto d'Angiò, ricerche e documenti, Trani 1936, ad Indicem;E. Sthamer, Der Sturz der Familien Rufolo und Della Marra nach der sizilischen Vesper, in Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, phil-hist. Klasse, n.3, Berlin 1937, pp. 7 S.; G. M. Monti, La dottrina anti-imperiale degli Angioini di Napoli. I loro vicariati imperiali e B. da Capua, in Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi, II, Milano 1941, pp. 13-54; E. G.Léonard, Les Angevins de Naples, Paris 1954, ad Indicem. I codici contenenti le orazioni inedite di B. sono stati segnalati da A. Miola, Notizie di un codice della Biblioteca Nazionale di Napoli, in Arch. stor. per le prov. napol., V (1880), pp. 401-411 (descrive solo il codice della Biblioteca Nazionale di Napoli),e studiati da A.Nitschke, Die Reden des Logotheten Bartholomaus von Capua, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, XXXV (1955), pp. 226-274. Per lo studio dello stile cancelleresco di B. si vedano i documenti emanati da lui pubblicati da C. Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico, I Napoli 1878, p. 209; 11, 1, ibid. 1879, pp. 3, 11-14; Supplemento,1-2, ibid. 1882-1883, passim;H. Wieruszowski, Vom Imperium zum nationalen K,Ynigtum,München-Berlin 1933, p. 76. Un formulario della Cancelleria angioina attribuito a B. è stato studiato da K.Rieder, Das sizilianische Formel- und Aemterbuch des Bartholomaus von Capua,in Rdmische Quartalschrift, XX,2 (1906), pp. 3-26. Per i rapporti di B. con s. Tommaso cfr. Acta Sanctorum, Martii, I, Antverpiae 1668, pp. 711-7IS; P. Mandonnet, Des écrits authentiques de Saint Thomas d'Aquin, Fribourg 1910, pp. 20-23; F. Pelster, Der Katalog des Bartholomaeus von Capua und die Echtheitsfrage bei den Schriften des hl. Thomas von Aquino,in Zeitschrift für katholische Theologie, XLI (1917), pp. 820-834; M. Grabmann, Die echten Schriften des hl. Thomas von Aquin,Múnster i. W.1920, ad Indicem.
Atti e documenti redatti da B. si trovano pubblicati in A. Cutolo, Il regno di Sicilia..., ad Indicem; G. M. Monti, Dal Duecento al Settecento. Studi storico-giuridici, Napoli 1925, pp. 99 ss., 103 ss.; Id, Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti, Bari 1929, pp. 104, 106, 108, 109, 110 ss.;Id., Dai Normanni agli Aragonesi, Trani 1936, pp. s, 7, 52, 172, 192, 219, 237, 241, 259; 1. B. Zilettl, Index librorum iuris pontifici et civilis...,Venetiis 1566, pp. 8 v, is r; I. V. Gravina, Originum iuris civilis liber I, cap.158, Lipsiae M7, P. IIC; G. Panciroli, De claris legum interpretibus, Lipsiae 1721'p. 134; G. B. Tafuri, Scrittori napol., 11,2, Napoli 1749, pp. 24-30; G. Origlia, Istoria dello Studio di Napoli, Napoli 1753, p. 161; G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, IV, 2, Venezia 1823, p. 381; F. C. Savigny, Storia del diritto romano nel Medio Evo, II, Torino 1857, p. 456; I. A. Fabricius Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, I, Firenze 1858, p. 308; R. Trifone, Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi, Milano 1910; Id., Il pensiero giuridico e I, opera legislativa di B. da Capua in rapporto al diritto romano e alla scienza romanistica, in Scritti Per A. Maiorana, Catania 1913, pp. 123-168; F. Ciccaglione, I giuristi napoletani e siciliani dal sec. XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto germanico alle loro produz., in Arch. stor. per la Sicilia orientale, XV (1918), p. 7 dell'estr.;R. Trifone, La legislazione angioina, Napoli 1921, pp. XXIXXIII; G. M. Monti, Cino da Pistoia giurista, Città di Castello 1924, p. 165; R. Pescione, Corti di giustizia nell'Italia meridionale (dal periodo normanno a l'epoca moderna),Milano-Roma-Napoli 1924, pp. 24, 36, 38 n., 79, M n.; B. Croce, Storia del Regno di Napoli, Bari 1944, pp. 51, 82; G. M. Monti, Il formulario angioino dell'archivio Vaticano, in Dal Duecento al Settecento.:.,pp. 57, 59, 64, 66, 75. 99 ss.; F. Calasso, Originì italiane della formola "Rex in regno suo est Imperator", in Riv. di storia del diritto italiano, III, 2 (1930), pp. 255, 257; R. Trifone, Le Persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano, Napoli 1933, p. 38; G. M. Monti, Les Angevins de Naples. I. Les Angevins de Naples dans les études du dernier demi-siècle, Blois 1934, p. 24; Id., Nuovi studi angioini, Trani 1937, pp. 63, 259 s., 274, 482 S.; Id., Nota su alcuni documenti di diritto marittimo angioino,in Riv. del diritto della navigazione, V, 1 (1939);Id., La dottrina anti imperiale degli Angioini di Napoli...,in Studi Solmi,opera cit., III, 123-144;F. Calasso, Introduzione al diritto comune, Milano 1951, pp. 64, 170, 287, 295;Id., Medio Evo del diritto. I. Le fonti,(-Milano 1954, pp. 417, 444;A. Marongiu, Storia del diritto pubblico. Principi e istituti di governo in Italia dalla metà del IX alla metà del XIX secolo,Milano 1956, p. 179; F. Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità,Milano 1957, p. 136 n. 26;G. De Vergottini, Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei sec. XII-XV, II, Milano 1959, pp. 77, 84;R. Trifone, Diritto romano comune e diritti Particolari nell'Italia meridionale, in Ius Romanum medii aevi, V, 2 d, Mediolani 1962, pp. 251 26, 31, 32, 35, 56; E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, Milano 1964, pp. 165, 175 S.