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BAZIANO

di Filippo Liotta - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 7 (1970)
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BAZIANO (Basianus, Bassianus, Baxianus, Bazanus, Bazianus, Bosianus)

Filippo Liotta

Scarse e non provate sono le notizie che riguardano questo canonista vissuto nel sec. XII: esse si attingono indirettamente dall'epigrafe della sua tomba a Bologna, riportata dagli scrittori più antichi (Panciroli, Ghirardacci, Sarti). La sua origine bolognese si deduce dalla frase "fios roseus patriae" della ricordata epigrafe, e si può convenire con il Sarti (De claris...) che tale espressione non sarebbe stata usata per un forestiero. Sempre dalla stessa epigrafe si apprende che "cánonlce coluit scripturae plenius hortum" (neI termine "scriptura" il Sarti è propenso a identificare le Sacre Scritture e non il diritto canonico, non essendo in quei tempi in uso tale espressione per denominare quel diritto). Che fosse esperto tanto nel diritto canonico quanto nel diritto civile pare si possa ricavare dalla espressione "istius meruere sinu duo iura locari" che si legge nell'epitaffio ricordato.

Lo Schulte - lo studioso che più attentamente si è dedicato a B. - dà per certo che egli nacque a Bologna, dove insegnò dapprima diritto romano e quindi, divenuto chierico, diritto canonico; sempre secondo lo Schulte, B. fu anche il primo "doctor utriusque iuris" dello Studio bolognese.

A giudicare dalle glosse di B. sino a noi pervenute e da quelle citate dai canonisti posteriori sembra che l'attività scientifica di questo glossatore sia stata importante e assai vasta, al punto che lo Schulte credette che egli fosse stato autore di un apparato che si estende a tutte le parti del Decreto e che in ogni caso è il più ampio di tutti quelli che erano stati fatti sino ad allora (p. 155 e 222).

Questo convincimento può essere provato dal gran numero di citazioni con le sigle: "b.", "Baz '", "bas.", "bazi.", "bar.", "bart.", "barth." (Schulte); "B.", "Bar.", "baz.", "Baza." (Mollat); "bac.", "baç.", "baça." (Kuttner, Repertorium); "bz." (Bellini): sigle che sono tutte attribuite a Baziano. Oltre che con queste sigle, B. è stato identificato con il "Bavarius" che si incontra nella Summa di Raimondo di Pennafort (lib. II, tit. I, de homicid., § 11) e che sarebbe una corruzione della sigla "Ba." (Schulte).

È, indubitabile che grande sia stata la confusione tra B. e il glossatore civilista Giovanni Bassiano, cremonese, maestro di Azzone. La stessa incertezza della grafia del nome B. - che si incontra come "Basianus" perfino nella epigrafe sepolcrale - fu, probabilmente, alla base degli equivoci in cui sono incorsi soprattutto gli scrittori più antichi i quali o non hanno riconosciuto B. (Pastrengo, Trithemius, Orlandi) o lo hanno confuso con Giovanni Bassiano (Panciroli, Alidosi, Mazzettii.

Ad analoghi errori di individuazione si è prestata l'omonimia di B. con il civilista Baziano discepolo di Accursio e, poi, maestro in Provenza (Meijers).

Elementi discretivi tra la produzione scientifica di Giovanni Bassiano e quella di B. possono essere - oltre alla circostanza che il primo non si occupò mai di diritto canonico e di Sacre Scritture - le stesse sigle sicuramente attribuibili al civilista, nelle quali la lettera "b" non è mai iniziale. L'equivoco della identificazione dei due glossatori, peraltro, non manca neppure scrittori recenti, come nelle voci della Enciclopedia italiana "Bassiano" (VI, p. 344), dove, con evidente scambio con B., si sostiene che il cremonese sia stato anche canonista, e "Graziano" (XVII, p. 781), dove si afferma che il Decretum fuglossato dal. Bassiano, per quanto l'equivocò sulle due persone fosse stato già da tempo chiarito dal Sarti, dal Tiraboschi, dal Fantuzzi e dal Savioli.

Le notizie documentarie che sino ad ora si posseggono su B. (un documento è pubblicato in Chartularium Studii Bononiensiis, XII, Bologna 1919, p. 86, sub LXXV; e l'altro è nel Sarti, p. 368 n. 6) permettono di affermare che egli tenne lezione sino a qualche anno prima della morte. Infatti il documento del Chartularium, datato 1194, parla di un "Iohannes de magistro Bazano" che potrebbe essere uno dei suoi allievi. L'altro documento, dello stesso anno, riporta una sentenza pronunciata da B. e da Lanfranco a favore dei chierici o canonici della chiesa di S. Salvatore in presenza di molti maestri e dottori bolognesi. Sempre dalla epigrafe sepolcrale di B., la data della sua morte viene riportata al 1197.

Un giudizio sull'apporto scientifico di questo glossatore è di difficile formulazione, soprattutto per il grande pericolo di errore nell'identificazione delle sue glosse. È indubitabile però che B. dovette godere di larga considerazione presso i canonisti se Giovanni d'Andrea, nelle sue Additiones allo Speculum iudiciale di Guglielmo Durante, si meraviglia che questi abbia passato sotto silenzio il suo nome: "Basianus miror per auctorem ornissus de quo multe glosse loquuntur" (in Prooemium Spec. iudic., § Porro, p. 2).

Fonti e Bibl.: Abbas Antiquus [R. de Montmirat], Super quinque libris Decretalium, c.Raynutius, de testamentis, in fin. (c. 16. X. III. 26), Venetiis 1588, f. 107 v; Raimondo di Pennafort, Summa, Lib. II, tit. I de homicidio, § 11, Veronae 1744, pp. 140 s.; Iohannes Andreae, Additiones ad Guilielmi Durandi Speculum iudiciale, I, 1, Prooemium, § Porro, Venetiis 1534, p. 2; T. Diplovatazio, De praestantia doctorum, a cura di G. Pescatore, Berlin 1890, p. CXXVIII; Io Trithemius [Trittemio], De scriptoribus ecclesiasticis, Parisiis 1512, f. XCIIII; G. de Pastrengo, De originibus rerum libellus, Venetiiis 1547, p. 44; C. Ghirardacci, Della historia di Bologna, Bologna 1596, I, p. 105; G. N. Pasquali Alidosi, Li dottori bolognesi di legge canonica e civile dal principio di essi per tutto, l'anno 1619, Bologna 1620, p. 39; G. Panciroli, De claris legum interpretibus, Lipsiae 1721, p. 111; A. Orlandi, Notizie degli scrittori bolognesi e dell'opere loro..., Bologna 1714, p. 140; M. Sarti-M. Fattorini, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, I, 1, Bononiae 1769, pp. 367-369; G. Tiraboschi, Storia della letter. italiana, IV, Modena 1774, p. 240; G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori bolognesi, I, Bologna 1789, p. 405; L. V. Savioli, Annali bolognesi, II, 1, Bassano 1789, p. 81; S. Mazzetti, Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa università e del celebre istituto di scienze di Bologna, Bologna 1847, p. 43, sub 360; F.C.Savigny, Gesch. des Römischen Rechts im Mittelalter, IV, Heidelberg 1850, p. 29 nota; F.Schulte, Beiträge zur Literatur über die Dekretalen Gregors IV, Innocenz IV, Gregors X, Wien 1871, p. 39; Id., Die Glosse zum Decret Gratrans von ihren Anfängen bis auf die jüngsten Ausgaben, Wien 1872, pp. 56-64; Id., Gesch. der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, I, Stuttgart 1875, pp. 154-156, 222; G. Mollat, Introduction à l'étude du droit canonique et du droit civil, Paris 1930, pp. 14, 35, 36; P. Sella, Sigle di giuristi medievali, in Bibl. de L'Archiginnasio, s. 2, XLIIII (1932), pp. 7 s.; Id., Nuove sigle di giuristi medievali, Imola 1935, p. 6; S. Kuttner, Kanonistiche Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX, Città del Vaticano 1935, pp. 115, 190, 236, 237;s. Kuttner, Repertorium der Kanonistik (1140-1234), Città del Vaticano 1937, pp. 162, 166nota, 205 nota. 250; A. Sorbelli, Storia della Università di Bologna, I, Bologna 1940, pp. 79 s., 83; C. Calcaterra, Alma mater studiorum, Bologna 1948, p. 35; E. M. Meijers, Etudes d'histoire du droit, III, Leyden 1959, p.171; E. Cortese, La norma giuridica, I-II, Milano 1962-1964, ad Indicem; P.Bellini, L'obbligazione da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico, Milano 1964, pp. 105 n., 131 n., 136 n- 33, 139 n. 34 a; Encicl. Cattolica, II, col. 1087; Enciclop. Ital., VI, p. 334.

Vedi anche
utrumque ius Nel diritto medievale, espressione («l’uno e l’altro diritto») che designava i diritti civile e canonico, entrambi universali, sull’unione dei quali si reggeva il sistema del diritto comune. diritto civile Complesso delle norme di diritto privato che si applicano a tutti i cittadini; esso viene contrapposto in genere all'altra branca in cui per tradizione si suddivide il diritto privato, e cioè il diritto commerciale. Comprende il diritto delle persone e di famiglia, i diritti reali sulla natura giuridica ... diritto romano Insieme delle norme giuridiche che regolavano la società romana antica. Il romano, dirittoromano, diritto fu riordinato dall'imperatore Giustiniano nel Corpus iuris civilis. Le compilazioni di Giustiniano raccolsero l'eredità più importante del romano, dirittoromano, diritto, ma tali raccolte in realtà ... Corruzione Illecito penale distinguibile in diverse ipotesi: a) corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246 c.p.): delitto contro la personalità dello Stato commesso dal cittadino che riceve o si fa promettere, anche indirettamente, dallo straniero denaro o qualsiasi utilità, o si limita ad accettarne ...
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Vocabolario
bażàr
bazar bażàr (ant. bażżàr, bażżare, bażżarro, bażżano) s. m. [dal pers. bāzār «mercato»]. – 1. a. Mercato caratteristico dei paesi dell’Oriente musulmano e dell’Africa settentr. in cui si concentrano in genere tutti gli affari della città,...
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