BEATIFICAZIONE (fr. beatification; sp. beatificación; ted. Seligsprechung; ingl. beatification)
Beatificazione è l'atto col quale la Chiesa permette in luoghi determinati (in una diocesi, provincia, regno, ordine religioso) che un servo di Dio, morto in fama di santità, sia onorato col culto pubblico e con titolo di beato. Si distingue la beatificazione in formale ed equipollente: la prima è una dichiarazione positiva della Chiesa dopo un regolare processo, fatto a scopo di discutere, esaminare giuridicamente e riconoscere l'eroicità delle virtù o il martirio del servo di Dio in questione e la autenticità dei miracoli ottenuti per sua intercessione: l'equipollente consiste in un assentimento tacito della Chiesa al culto prestato a un servo di Dio in un dato luogo, dove tutti lo venerano come beato. La beatificazione formale ha più importanza, perché proclamata dopo severo processo: ma anche l'altra ha valore, perché il popolo cristiano, il quale testimonia delle virtù del servo di Dio, onorandolo e attribuendogli miracoli. Altre volte è stato un vescovo, che, in tempi lontani, ha dichiarato la santità di qualche servo di Dio, e il culto propagatosi attraverso i secoli acquista diritto di prescrizione, riconosciuto dalla Chiesa. La beatificazione si distingue dalla canonizzazione (v.), perché quella è solo un atto preparatorio, mentre questa è un atto definitivo della Chiesa, che riveste i caratteri delle definizioni riguardanti la fede. Negli antichi secoli la beatificazione non si distingueva dalla canonizzazione che per i limiti del luogo imposti alle manifestazioni del culto: dopo un'inchiesta, a tempo dei martiri detta vindicatio (rivendicazione), fatta dal vescovo, il servo di Dio era onorato come santo, il suo culto si diffondeva man mano alle altre chiese, e così la beatificazione diveniva canonizzazione. Questo sistema durò quasi fino al XII secolo, quando i papi Urbano II, Callisto II e Eugenio III, per ovviare a possibili abusi, stabilirono che l'inchiesta sulle virtù e miracoli di coloro che si volevano elevare all'onore degli altari, fosse fatta nei concilî generali; ma poiché questi si celebravano raramente, Alessandro III riservò esclusivamente a sé e ai suoi successori il pronunziare sentenze di beatificazione e canonizzazione. Queste disposizioni e la loro procedura col tempo si svilupparono, acquistando sempre maggiore precisione e importanza, finché i decreti del 1625 e del 1634, emanati da Urbano VIII, fissarono definitivamente tutte le particolarità riguardo ai varî processi, affidandone per sempre la trattazione alla Sacra Congregazione dei Riti.
Secondo la disciplina ora in vigore, dopo che il vescovo ha fatto di suo diritto l'inchiesta processuale sulla vita e virtù di un servo di Dio, ne invia gli atti alla suddetta congregazione, la quale decide se se ne possa o no trattare la causa di beatificazione. Se il parere è favorevole, essa nomina i giudici che rivedono e ripetono le inchieste sulla vita, sulle virtù e su almeno due miracoli, e questi processi sono discussi in varie riunioni della congregazione, ad alcune delle quali presiede il papa: se tutto è favorevole, il papa emana due sentenze, una sul grado eroico delle virtù praticate dal servo di Dio, che da allora è chiamato venerabile, e l'altra sull'autenticità dei miracoli. Dopo questa lunga procedura, che spesso si protrae per decine di anni, si può preparare la beatificazione, la quale consisterebbe solo nella pubblicazione del decreto che permette il culto del servo di Dio; ma questa pubblicazione da alcuni secoli è accompagnata da solenni funzioni, che per solito ora si svolgono nella basilica di S. Pietro; anche il papa scende nella basilica a venerare il nuovo beato. Sebbene dentro un anno dalla beatificazione si possa fare un triduo solenne di feste, pure il culto ha dei limiti: al beato non si possono elevare chiese, né è consentito celebrare la messa e l'ufficio in suo onore senza concessione pontificia. È permesso di aggiungere alle immagini del beato dei raggi luminosi attorno al capo, ma non l'aureola, propria dei santi.
Bibl.: Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione et canonizatione, Napoli 1773; Codex iuris canonici, IV, ii.