beneficiario
Persona a favore o all’ordine della quale una cambiale o un assegno è emesso o rilasciato. Il b., detto anche prenditore di una cambiale o di un assegno, purché trasferibile, può a sua volta trasferire a terzi il diritto di ricevere il pagamento, attraverso la cosiddetta girata (➔). In molte operazioni di credito compiute dalle banche, si dice b. (o accreditatario) la persona che potrà utilizzare il credito concesso. Si parla, per es., di b. di un bonifico bancario, indicando la persona sul cui conto corrente sarà accreditata una somma di denaro.
Nell’operazione di credito documentario, il b. è il venditore che, subordinatamente al rispetto di alcuni impegni indicati nel credito documentario stesso, beneficerà di un pagamento certo da parte della banca che avrà aperto il credito per conto dell’acquirente.
Nei contratti di assicurazione, il b. è colui che beneficia della prestazione erogata dall’assicuratore, quando si verifica l’evento che ne crea i presupposti; è prestabilito al momento della sottoscrizione del prodotto o del contratto assicurativo e, mentre nelle assicurazioni vita il b. può essere una persona diversa dal contraente, nelle assicurazioni contro i danni la figura del b. e dell’assicurato devono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni.