BESTEMMIA (VI, p. 815)
Legislazione italiana. - La bestemmia, secondo il codice penale del 1930 costituisce una contravvenzione, prevista all'articolo 724. Il fatto consiste nel pronunciare pubblicamente invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello stato. Le offese ai culti ammessi non rientrano sotto la disposizione che incrimina la bestemmia, ma possono essere punite quando si manifestano con il turpiloquio, in base all'art. 726, che punisce con l'ammenda sino a lire cinquecento chi in luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza. La pena per la bestemmia è dell'ammenda da lire cento a tremila. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.