BILL
. Con questo nome, che deriva dal latino bulla, si designa nella pratica costituzionale inglese un disegno di legge sottoposto all'approvazione di una delle camere. Con lo stesso significato la parola è usata negli Stati Uniti e negli altri paesi dove si parla inglese; anche in Sicilia, dopo la riforma costituzionale del 1812, ispirata al modello britannico, si adoperò correntemente, insieme con tutta l'altra terminologia parlamentare, il termine bill nella stessa accezione.
Nel diritto costituzionale è specialmente importante il bill d'indennità, calco dell'espressione bill of indemnity, usata in Inghilterra per denominare la legge speciale, con la quale il parlamento elimina la responsabilità dei ministri o altri pubblici funzionarî per provvedimenti o azioni illegittime compiute nell'interesse dello stato, e perciò scusabili. Ha per effetto la convalidazione retroattiva dell'atto illegittimo e pertanto l'esclusione delle sanzioni connesse alla sua illegittimità, ma non importa per sé conversione retroattiva in legge dell'atto. Secondo tale nozione dell'istituto, è chiaro che non è possibile raccogliere in una classificazione tassativa i casi della sua applicazione. Si menzionano quali materie più importanti quelle della sospensione dell'Habeas corpus e dell'applicazione della legge marziale; rilevando però che la sospensione dell'Habeas corpus è sempre fatta con legge e il bill d'indennità interviene per convalidare gli eventuali superamenti dei limiti della legge stessa nel corso della sua esecuzione, e quindi non in sostituzione ma ad integrazione d'una legge sospensiva delle garanzie costituzionali. È interessante rilevare che nell'evoluzione della costituzione inglese l'istituto ha servito in determinati periodi storici per soddisfare a una ragione d'equità disconosciuta dalla legislazione vigente e riconosciuta dalla legislazione posteriore: memorabili i bills annuali per sanare il rifiuto del giuramento confessionale da parte dei funzionarî non conformisti.
Il concetto del bill d'indennità è stato accolto nella dottrina e nella pratica costituzionale del continente e anche in Italia. Quivi se ne è fatta particolare applicazione nella teoria dei decreti-legge (di necessità). Il che appare esatto a quella corrente dottrinale, che - prima della legge 31 gennaio 1926, n. 100 - sostenendo l'illegittimità dei decreti-legge richiedeva pertanto la loro convalidazione ex post facto da parte del parlamento mediante una legge d'indennità; ma inesatto appare all'altra corrente, che invece affermava la legittimità dei decreti-legge. Rispetto alla complessiva dottrina deve in ogni caso qualificarsi improprio l'usuale riferimento della denominazione di leggi d'indennità alle leggi di conversione dei decreti-legge, le quali, se retroattive, certamente implicano una dichiarazione d'indennità, ma vanno oltre la medesima; mentre, se non retroattive, possono non implicarla. All'infuori della materia dei decreti-legge, nella pratica italiana pochi casi si sono avuti di bills d'indennità, compresi nel primissimo periodo del regime costituzionale.
Bibl.: Mancano scritti monografici. Cenni si ritrovano, per il diritto inglese, in: Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution, 8ª ed., Londra 1926, passim; Adams, Constitutional history of England, 2ª ed., Londra 1922, pp. 376, 432; Cardon, Svolgimento storico della costituzionale inglese, II, Torino 1883, pp. 183, 368; J. Hatschek, Englische Verfassungsgeschischte, Monaco e Berlino 1913, p. 749. Per il diritto italiano, oltre che nei trattati di diritto costituzionale, vedi negli scritti speciali sui decreti-legge; vedi anche M. Mancini e U. Galeotti, Norme e usi del Parlamento italiano, Roma 1891, p. 436 segg.