BINAZIONE
. È la facoltà concessa ai sacerdoti di poter celebrare due volte nello stesso giorno la messa. Questa facoltà, oltre che dalla S. Sede, può essere accordata anche dal vescovo del luogo, ma solo per le feste di precetto e per mancanza di sacerdoti (can. 806, § 2). Ciò avviene specialmente in luoghi di missione o in diocesi che, pur avendo molte chiese in centri abitati, non dispongono di adeguato numero di celebranti.
Nella solennità del Natale, e nella commemorazione dei fedeli defunti (2 novembre), tutti i sacerdoti di rito latino possono, per diritto comune, celebrare tre messe.