bioshopper
<biošòpper> s. m. – Sacco per l’asporto merci biodegradabile. La progressiva introduzione dei b. è finalizzata a sostituire l’uso dei sacchetti in plastica non biodegradabile, di cui è stabilito il divieto di commercializzazione dal 31 dicembre 2012 (l. 24/03/12, n. 28). La definizione di biodegradabilità del materiale costituente i b. è oggetto di aggiornamenti legislativi e approfondimenti tecnico-scientifici, a causa delle ricadute industriali selettive che ne possono derivare. Mentre è certa l’idoneità dei materiali conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, che ne stabilisce i requisiti di biodegrabilità e compostabilità in termini fisico-chimici (tempi e modalità di biodegradazione, limiti di concentrazione di metalli pesanti ecc.), non si esclude per la fabbricazione dei b. l’opzione dell’impiego di alcune plastiche con additivi cosiddetti verdi (v. bioplastica).